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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22447/2024 del 08/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato estinto il procedimento di correzione instaurato ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., per effetto della rinuncia depositata dal ricorrente. Ha inoltre escluso ogni pronuncia sulle spese, in assenza di costituzione della parte intimata, precisando che non rilevava la questione rimessa alle Sezioni Unite con ordinanza interlocutoria n. 27681/2023.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un avvocato, che aveva già proposto un ricorso per cassazione definito con ordinanza della Corte di cassazione poi sfavorevole, ha depositato un ricorso ex art. 391-bis c.p.c. per ottenere la correzione di asseriti errori materiali contenuti in quella ordinanza. Successivamente, con atto depositato nel corso del procedimento camerale, lo stesso ricorrente ha rinunciato all'istanza di correzione. La parte destinataria dell'istanza non si è costituita. La Corte ha quindi preso atto della rinuncia e ha ritenuto il procedimento estinto, senza statuire sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    è il rimedio processuale utilizzato per chiedere la correzione di errori materiali contenuti in un provvedimento della Corte di cassazione.

  • art. 86 c.p.c.

    consente al difensore di difendersi da sé medesimo nel giudizio in cui è abilitato a stare in giudizio personalmente.

  • art. 391-ter c.p.c.

    non è citato espressamente nel testo, ma il procedimento è quello di correzione degli errori materiali nei provvedimenti della Cassazione.

Massime di principio

  • Nel procedimento di correzione di errori materiali ex art. 391-bis c.p.c., la rinuncia all'istanza determina l'estinzione del giudizio incidentale o camerale instaurato per la correzione.
  • In assenza di costituzione della parte destinataria dell'istanza, la Corte non provvede sulle spese del procedimento estinto.
  • Quando il procedimento si chiude per rinuncia dell'istante, non occorre esaminare questioni ulteriori o di principio non decisive per la definizione del rito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

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