Cassazione Civile, Ordinanza n. 35564/2021 del 19/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia riguarda la debenza dei contributi alla gestione separata INPS per l'attività svolta da un professionista iscritto a un albo. I giudici di merito avevano escluso l'obbligo contributivo ritenendo che, nell'anno considerato, il reddito prodotto fosse inferiore a 5.000 euro e che tale dato, unitamente all'assenza di ulteriori elementi, fosse indice della non abitualità dell'attività professionale; hanno quindi ritenuto non provata dall'INPS l'abitualità, che gravava sull'ente. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, sostenendo in sostanza che sussistesse comunque l'obbligo di iscrizione e contribuzione alla gestione separata e che la decisione di merito avesse erroneamente valorizzato il solo dato reddituale per escludere l'abitualità.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e ha confermato la decisione di merito. Ha richiamato il principio secondo cui l'obbligo di iscrizione alla gestione separata ex art. 2, comma 26, L. n. 335 del 1995 sorge per i redditi derivanti dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo e anche occasionale, di attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad albo, salvo che il reddito sia già integralmente coperto da altra forma assicurativa della cassa di riferimento. Ha precisato che il requisito dell'abitualità va accertato in fatto, mediante presunzioni come iscrizione all'albo, apertura di partita IVA e organizzazione materiale dell'attività; il reddito inferiore a 5.000 euro non esclude automaticamente l'obbligo, ma può costituire solo un indizio da valutare insieme agli altri elementi. Nel caso concreto, la Corte d'appello aveva correttamente valorizzato il modesto reddito come indizio della occasionalità e aveva rilevato il difetto di prova dell'abitualità da parte dell'INPS. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'ente alle spese e con atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2, comma 26, L. n. 335 del 1995
L'iscrizione alla gestione separata è dovuta per il reddito derivante da esercizio abituale di attività professionale; l'abitualità va accertata in fatto e non coincide con il solo dato reddituale.
art. 44, comma 2, D.L. n. 269 del 2003
La soglia di euro 5.000 rileva come parametro che può assumere valore indiziario, ma non come criterio esclusivo e automatico per escludere l'obbligo contributivo.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
Costituisce il parametro del contributo unificato cui si riferisce l'ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza nei presupposti previsti dalla norma.
Massime di principio
- In materia di gestione separata, l'obbligo contributivo per il professionista iscritto ad albo richiede la verifica in concreto dell'abitualità dell'attività, che è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito.
- Il superamento o il mancato superamento della soglia reddituale non costituisce da solo il criterio decisivo: un reddito inferiore a 5.000 euro può essere un indizio di occasionalità, ma deve essere valutato insieme ad altri elementi probatori.
- L'abitualità dell'attività professionale va intesa come scelta ex ante di esercizio stabile dell'attività e non come conseguenza ex post desunta solo dall'ammontare del reddito prodotto.
- L'onere di dimostrare i presupposti della pretesa contributiva grava sull'ente previdenziale che agisce per la riscossione dei contributi.
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