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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1146

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1146 della Commissione, del 7 giugno 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, e il regolamento (CE) n. 606/2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni

Normativa europea32018R1146

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 per adeguarlo alle modifiche introdotte nel quadro dell’OCM dal regolamento (UE) 2017/2393. Interviene su aiuto finanziario dell’Unione, misure di promozione e crisi, relazioni annuali, controlli sulle strutture transnazionali e dazi addizionali all’importazione per taluni prodotti ortofrutticoli. Modifica inoltre il regolamento (CE) n. 606/2009 per disciplinare la notifica alla Commissione delle decisioni nazionali che autorizzano un aumento del titolo alcolometrico volumico naturale in viticoltura.

Modifica le modalità di applicazione della disciplina UE per il settore ortofrutticolo e aggiornala su aiuti, controlli, relazioni annuali, dazi all’importazione e notifiche nel settore vitivinicolo.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri e agli operatori del settore degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati che attuano programmi operativi, ai gruppi di produttori, alle organizzazioni di produttori, alle associazioni di organizzazioni di produttori, incluse quelle transnazionali, nonché alle autorità nazionali competenti coinvolte in riconoscimento, controlli, pagamenti, monitoraggio e relazioni annuali. Incide anche sulle modalità di applicazione di taluni dazi addizionali all’importazione per prodotti ortofrutticoli e, sul versante vitivinicolo, sulle decisioni nazionali di autorizzazione dell’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale e sulla relativa notifica alla Commissione. Le modifiche si applicano in generale dal 1º gennaio 2018, mentre talune disposizioni specifiche decorrono dal 1º gennaio 2019.

Modifica delle modalità di applicazione per gli ortofrutticoli e aggiornamento della disciplina vitivinicola

Il regolamento interviene come atto di esecuzione di coordinamento rispetto alle modifiche introdotte nel quadro dell’OCM dal regolamento (UE) 2017/2393. La finalità è adeguare le regole applicative per i programmi operativi nel settore ortofrutticolo, rafforzare la coerenza dei controlli e del monitoraggio, e disciplinare alcuni flussi informativi verso la Commissione; in parallelo, viene aggiornato anche il regolamento (CE) n. 606/2009 per la notifica delle decisioni nazionali in materia di aumento del titolo alcolometrico volumico naturale.

Ambito e finalità sistematica

Le modifiche riguardano il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, che reca le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 nei settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, e il regolamento (CE) n. 606/2009, in materia enologica. Il testo si fonda anche sul regolamento (UE) n. 1306/2013 per i profili di finanziamento, gestione e controlli della PAC. Dai considerando emerge l’esigenza di riflettere le novità legislative sugli aiuti nel settore ortofrutticolo, chiarire il calcolo del grado di organizzazione dei produttori, semplificare le relazioni annuali e assicurare controlli efficaci, specie nei casi di associazioni e strutture transnazionali.

Aumento dell’aiuto finanziario dell’Unione al 60%

Il nuovo articolo 8 bis disciplina in dettaglio la concessione dell’aumento del limite dell’aiuto finanziario dell’Unione dal 50% al 60% per programmi operativi, o loro parti, presentati da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 3, lettera f), del regolamento (UE) n. 1308/2013. L’aumento è subordinato al rispetto annuale delle condizioni di cui alla norma di base e alla presentazione della richiesta da parte di un’organizzazione già riconosciuta al momento del deposito del programma.

Ai fini del calcolo del tasso di commercializzazione della produzione ortofrutticola, il regolamento distingue due criteri:

  • regola generale: rapporto tra il valore della produzione commercializzata dalle organizzazioni di produttori in uno Stato membro e il valore totale della produzione ortofrutticola commercializzata nello stesso Stato membro nel periodo di riferimento dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2017/891;
  • metodo alternativo, per gli Stati membri che lo applicano ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 3, del medesimo regolamento delegato: rapporto calcolato sul periodo 1º gennaio-31 dicembre dell’anno precedente quello in cui l’aiuto è stato approvato.

Gli Stati membri devono comunicare all’organizzazione richiedente l’importo approvato, incluso l’importo dell’aumento, entro il 15 dicembre dell’anno precedente l’attuazione del programma operativo, e devono verificare per ogni anno che le condizioni dell’aumento continuino a sussistere.

Programmi operativi, domande di aiuto e prevenzione del doppio finanziamento

L’articolo 9 chiarisce la ripartizione delle competenze per la presentazione delle domande di aiuto in presenza di associazioni transnazionali. Le organizzazioni di produttori presentano domanda nello Stato membro in cui sono riconosciute; se sono socie di un’associazione transnazionale, trasmettono copia della domanda anche allo Stato membro in cui l’associazione ha sede. L’associazione transnazionale presenta a sua volta domanda nello Stato membro della propria sede.

Il regolamento attribuisce agli Stati membri il compito di assicurare che non vi sia rischio di doppio finanziamento, in particolare quando azioni del programma operativo sono svolte sia a livello di associazione sia a livello dei soci delle organizzazioni di produttori.

Misure di promozione e comunicazione nelle crisi di mercato

L’articolo 14 è sostituito per precisare che le misure di promozione e comunicazione possono includere, quando pertinenti alla prevenzione o gestione delle crisi, azioni di diversificazione e consolidamento dei mercati degli ortofrutticoli. Gli Stati membri devono prevedere condizioni nazionali tali da consentire, se necessario, una rapida attuazione delle misure.

Le misure devono perseguire principalmente la promozione della competitività dei prodotti commercializzati dalle organizzazioni di produttori e dalle loro associazioni in caso di gravi turbative di mercato, perdita di fiducia dei consumatori o altri problemi connessi. Tra gli obiettivi specifici figurano la sensibilizzazione alla qualità, l’aumento del consumo e della quota di mercato, la promozione dei regimi di qualità dell’Unione e il contributo al ritorno a condizioni normali del mercato.

Relazioni annuali e raccolta dati

L’articolo 21 è riscritto per semplificare e rafforzare la trasmissione delle informazioni alla Commissione. Su richiesta dell’autorità competente, gruppi di produttori, organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori e gruppi riconosciuti devono fornire tutte le informazioni necessarie alla relazione annuale di cui all’articolo 54, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2017/891.

Gli Stati membri devono inoltre raccogliere i dati relativi al numero di soci, al volume e al valore della produzione commercializzata delle organizzazioni che non hanno presentato programmi operativi. Le organizzazioni di produttori e le associazioni di produttori di cui all’articolo 27 del regolamento (UE) n. 1305/2013 sono invitate a comunicare tali dati.

Controlli, competenze e strategia nazionale per le strutture transnazionali

L’articolo 33 definisce le regole speciali per le associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori. Lo Stato membro in cui ha sede l’associazione esercita la competenza generale sui controlli relativi alle azioni realizzate nel proprio territorio, sul fondo di esercizio dell’associazione e sulle eventuali sanzioni amministrative. Esso coordina inoltre i controlli e i pagamenti relativi alle azioni eseguite fuori dal proprio territorio.

Le azioni dei programmi operativi devono rispettare le norme nazionali e la strategia nazionale dello Stato membro in cui la domanda di aiuto è stata presentata. Restano però soggette alla normativa dello Stato membro di effettiva attuazione le misure ambientali e fitosanitarie, nonché quelle di prevenzione e gestione delle crisi.

Dazi addizionali all’importazione

L’articolo 39 specifica che il dazio addizionale all’importazione di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 può essere applicato ai prodotti e nei periodi indicati nell’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892. L’applicazione è legata al superamento del volume limite di importazione nel periodo di riferimento, salvo che non sussista un rischio di perturbazione del mercato dell’Unione o che l’impatto del dazio risulti sproporzionato rispetto allo scopo perseguito.

Aggiornamento degli allegati e del sistema di monitoraggio

Gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 sono sostituiti integralmente. L’allegato I struttura la strategia nazionale in materia di programmi operativi sostenibili, richiedendo l’indicazione della durata, l’analisi di forza/debolezza e potenzialità di sviluppo, la strategia scelta, gli obiettivi e gli indicatori di rendimento, la designazione delle autorità competenti e i sistemi di sorveglianza e valutazione.

L’allegato II disciplina la relazione annuale parte A, da trasmettere alla Commissione entro il 15 novembre dell’anno successivo a quello di riferimento. La relazione è articolata in sezioni su informazioni amministrative, dati sulle organizzazioni e associazioni, spese, ritiri e monitoraggio. Sono previsti numerosi indicatori per OP, OPT, AOP, ATOP e gruppi di produttori, con attenzione a investimenti, produzione biologica, produzione integrata, uso dell’acqua, suolo, biodiversità, energia, rifiuti, trasporti, commercializzazione, fondi di mutualizzazione e misure di crisi.

Notifica delle decisioni in materia vitivinicola

Nel regolamento (CE) n. 606/2009 è inserito l’articolo 12 bis, che disciplina la notifica preventiva alla Commissione delle decisioni nazionali con cui uno Stato membro intenda autorizzare un aumento del titolo alcolometrico volumico naturale ai sensi dell’allegato VIII, parte I, sezione A, punto 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013. La notifica deve contenere le percentuali di aumento dei limiti, le regioni e le varietà interessate, oltre a dati e prove delle condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli.

La notifica deve essere effettuata secondo il regolamento delegato (UE) 2017/1183 e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185; la Commissione la trasmette poi alle autorità degli altri Stati membri tramite il proprio sistema informativo.

Entrata in vigore e applicazione temporale

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e si applica, in linea generale, dal 1º gennaio 2018. Fanno eccezione i punti 5), 6) e 9) dell’articolo 1, relativi alla soppressione del capo III, alla nuova disciplina dell’articolo 21 e alla sostituzione degli allegati I e II, che si applicano dal 1º gennaio 2019. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Aumento dell’aiuto finanziario UE dal 50% al 60%

Inserisce l’articolo 8 bis nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/892. L’aumento del limite dell’aiuto finanziario dell’Unione dal 50% al 60% per un programma operativo, o parte di esso, è concesso se le condizioni dell’articolo 34, paragrafo 3, lettera f), del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono rispettate per ogni anno di attuazione e se la richiesta è presentata da un’organizzazione di produttori riconosciuta al momento della presentazione del programma. Il tasso di commercializzazione è calcolato annualmente; per gli Stati membri che applicano il metodo alternativo del regolamento delegato (UE) 2017/891 si usa il periodo 1º gennaio-31 dicembre dell’anno precedente quello di approvazione dell’aiuto. Gli Stati membri comunicano l’importo approvato, incluso l’aumento, entro il 15 dicembre dell’anno precedente l’attuazione del programma e verificano annualmente il mantenimento delle condizioni.

Semplificazione della descrizione iniziale dei programmi operativi

All’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), la descrizione della situazione iniziale deve basarsi, se del caso, sugli indicatori dell’allegato II, tabella 4.1, rafforzando il legame tra strategia, baseline e monitoraggio.

Domande di aiuto per organizzazioni transnazionali e prevenzione del doppio finanziamento

L’articolo 9, paragrafi 6 e 7, è sostituito per chiarire che le organizzazioni di produttori presentano domanda di aiuto nello Stato membro in cui sono riconosciute e, se socie di un’associazione transnazionale, trasmettono copia della domanda allo Stato membro della sede dell’associazione. L’associazione transnazionale presenta domanda nello Stato membro della propria sede e gli Stati membri devono assicurare che non vi sia rischio di doppio finanziamento.

Misure di promozione e comunicazione per la gestione delle crisi

L’articolo 14, paragrafo 1, precisa che le misure di promozione e comunicazione, quando riguardano prevenzione o gestione delle crisi, possono includere azioni per la diversificazione e il consolidamento dei mercati ortofrutticoli. Le disposizioni nazionali devono consentire, se necessario, un’applicazione rapida delle misure. Tra gli obiettivi figurano competitività, informazione sulla qualità, aumento dei consumi, promozione dei regimi di qualità, crescita della quota di mercato e ritorno a condizioni normali di mercato in caso di turbative.

Relazioni annuali e flussi informativi

L’articolo 21 è riscritto per imporre a gruppi di produttori, organizzazioni di produttori e loro associazioni di fornire, su richiesta dell’autorità competente, tutte le informazioni necessarie per la relazione annuale di cui all’articolo 54, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2017/891. Gli Stati membri devono raccogliere dati su numero di soci, volume e valore della produzione commercializzata delle organizzazioni senza programmi operativi e invitare le organizzazioni di produttori e le associazioni di produttori di cui all’articolo 27 del regolamento (UE) n. 1305/2013 a comunicare tali dati.

Controlli e competenze sugli enti transnazionali

L’articolo 33, paragrafi 3 e 4, definisce la competenza dello Stato membro in cui ha sede l’associazione transnazionale di organizzazioni di produttori: esso è responsabile dei controlli sulle azioni svolte nel proprio territorio, del fondo di esercizio dell’associazione e dell’applicazione di sanzioni amministrative in caso di irregolarità, nonché del coordinamento dei controlli e dei pagamenti per le azioni eseguite fuori dal proprio territorio. Le azioni del programma operativo devono rispettare le norme nazionali e la strategia nazionale dello Stato membro in cui è stata presentata la domanda; tuttavia, le misure ambientali, fitosanitarie e di prevenzione/gestione delle crisi sono soggette alla normativa dello Stato membro in cui sono effettivamente attuate.

Dazio addizionale all’importazione per taluni prodotti ortofrutticoli

L’articolo 39, paragrafo 1, stabilisce che il dazio addizionale all’importazione di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 può essere applicato ai prodotti e nei periodi indicati nell’allegato VII. Il dazio si applica quando il quantitativo immesso in libera pratica supera il volume limite, salvo che le importazioni non rischino di perturbare il mercato dell’Unione o che l’effetto del dazio sia sproporzionato rispetto all’obiettivo perseguito.

Aggiornamento di allegati e indicatori di monitoraggio

Gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 sono sostituiti. L’allegato I riorganizza la struttura della strategia nazionale per i programmi operativi sostenibili, includendo analisi di situazione, strategia scelta, obiettivi, autorità competenti e sistemi di sorveglianza e valutazione. L’allegato II ridisegna la relazione annuale parte A, semplificando i moduli, aggiornando gli indicatori comuni di rendimento e predisponendo tabelle su organizzazioni, spese, ritiri e monitoraggio.

Notifica delle decisioni nazionali in ambito vitivinicolo

Nel regolamento (CE) n. 606/2009 è inserito l’articolo 12 bis. Gli Stati membri che intendono autorizzare un aumento del titolo alcolometrico volumico naturale ai sensi dell’allegato VIII, parte I, sezione A, punto 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 devono notificarlo alla Commissione prima di adottare la decisione, indicando percentuali di innalzamento, regioni e varietà interessate, nonché dati e prove sulle eccezionali condizioni climatiche sfavorevoli. La notifica avviene secondo il regolamento delegato (UE) 2017/1183 e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 ed è poi trasmessa agli altri Stati membri tramite il sistema informativo della Commissione.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1º gennaio 2018. Tuttavia, i punti 5), 6) e 9) dell’articolo 1 si applicano dal 1º gennaio 2019. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercatiortofrutticolivitivinicolocommercio estero

Testo integrale

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