Regolamento (UE) 2018/1145
Regolamento delegato (UE) 2018/1145 della Commissione, del 7 giugno 2018, che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/891 per quanto riguarda le organizzazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro applicabile al settore ortofrutticolo dopo le modifiche apportate al regolamento (UE) n. 1308/2013 dal regolamento (UE) 2017/2393. Le principali innovazioni riguardano la vendita di una quota della produzione fuori dall'organizzazione di produttori, nuove misure finanziabili nei programmi operativi, il sostegno ai fondi di mutualizzazione e la disciplina dell'aiuto finanziario nazionale. Vengono inoltre semplificati gli obblighi di monitoraggio e relazione annuale e introdotte disposizioni transitorie per i programmi già approvati.
Modifica il regolamento delegato (UE) 2017/891 in materia di organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo, aggiornando regole su commercializzazione, aiuti, fondi di mutualizzazione, orientamento, aiuto finanziario nazionale, monitoraggio e relazioni annuali.
Ambito di applicazione
Si applica alle organizzazioni di produttori, alle associazioni di organizzazioni di produttori, comprese le associazioni transnazionali, ai gruppi di produttori riconosciuti e, per alcune misure, ai singoli produttori del settore degli ortofrutticoli freschi e trasformati nell'ambito dell'OCM unica di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013. Incide sui programmi operativi, sui fondi di esercizio, sui fondi di mutualizzazione, sulle misure di prevenzione e gestione delle crisi, sull'aiuto finanziario nazionale e sugli obblighi di sorveglianza e rendicontazione degli Stati membri. Talune disposizioni si applicano dal 1o gennaio 2018, mentre quelle relative all'aiuto finanziario nazionale, agli indicatori e alla sorveglianza si applicano dal 1o gennaio 2019.
Regolamento delegato (UE) 2018/1145: modifiche al quadro delle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo
Il regolamento interviene sul regolamento delegato (UE) 2017/891 per adeguarlo alle modifiche apportate al regolamento (UE) n. 1308/2013 dal regolamento (UE) 2017/2393. L'obiettivo dichiarato è aggiornare e chiarire il regime delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, rafforzare le misure di prevenzione e gestione delle crisi, disciplinare meglio l'aiuto finanziario nazionale e semplificare gli obblighi di monitoraggio e rendicontazione.
Ambito di applicazione
Le modifiche riguardano il settore degli ortofrutticoli freschi e trasformati e incidono su organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori, associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori e gruppi di produttori riconosciuti. In alcuni casi sono coinvolti anche i singoli produttori, in particolare per le misure di orientamento, e gli Stati membri, cui spettano la definizione di modalità applicative, controlli, notifiche e determinazione delle regioni ammissibili all'aiuto finanziario nazionale.
Commercializzazione della produzione al di fuori dell'organizzazione
Il nuovo articolo 12 chiarisce quando i soci produttori possono vendere fuori dall'organizzazione di produttori. Ciò è possibile se lo statuto lo consente e se sono rispettate le condizioni stabilite dallo Stato membro e dall'organizzazione stessa. Sono contemplate tre ipotesi: vendita al consumatore per fabbisogno personale, commercializzazione di una quantità marginale della produzione e commercializzazione di prodotti che, per caratteristiche o limitata produzione, non rientrano normalmente nelle attività commerciali dell'organizzazione. La quota complessiva vendibile all'esterno non può superare il 25% della produzione commercializzabile del singolo socio, salvo che lo Stato membro stabilisca una soglia inferiore; tale soglia può essere elevata fino al 40% per i prodotti biologici ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 o quando la commercializzazione avviene tramite un'altra organizzazione di produttori designata.
Valore della produzione commercializzata e investimenti
L'articolo 22, paragrafo 10, consente di includere nel valore della produzione commercializzata gli indennizzi assicurativi percepiti in caso di riduzione della produzione causata da calamità naturali, avversità atmosferiche, epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie, se derivanti da assicurazione del raccolto o misure equivalenti. Inoltre, l'articolo 31, paragrafo 6, chiarisce che gli investimenti, inclusi i contratti di locazione finanziaria, possono essere finanziati dal fondo di esercizio in un'unica soluzione oppure in rate approvate nel programma operativo.
Sostegno ai fondi di mutualizzazione
La nuova sezione 3 dell'articolo 40 disciplina il sostegno alle spese amministrative per la costituzione e la ricostituzione dei fondi di mutualizzazione. Gli Stati membri devono stabilire le modalità di applicazione del sostegno, che comprende sia l'aiuto finanziario dell'Unione sia il contributo dell'organizzazione di produttori. Il sostegno complessivo non può superare il 5% del contributo al fondo nel primo anno, il 4% nel secondo e il 2% nel terzo. Il sostegno può essere concesso una sola volta e solo entro i primi tre anni di esercizio del fondo; gli Stati membri possono anche fissare massimali ulteriori.
Sostegno alle misure di orientamento
La nuova sezione 8, articolo 51 bis, introduce il sostegno per alcune misure di orientamento. Sono finanziabili lo scambio di buone pratiche su prevenzione e gestione delle crisi, iniziative volte a creare nuove organizzazioni di produttori o a favorire fusioni e adesioni di singoli produttori, nonché la creazione di reti tra prestatori e beneficiari di servizi di orientamento per rafforzare i canali di commercializzazione. Il prestatore di orientamento è l'organizzazione di produttori o l'associazione di organizzazioni di produttori, che è anche il beneficiario del sostegno. Il destinatario dell'orientamento deve, di regola, essere un'organizzazione o un gruppo riconosciuto situato in regioni con tasso di organizzazione inferiore al 20% nei tre anni precedenti; tuttavia, i singoli produttori possono essere beneficiari anche in regioni con tasso superiore al 20%. Le spese ammissibili sono elencate nell'allegato III e sono pagate al prestatore di orientamento; le misure non possono essere esternalizzate.
Aiuto finanziario nazionale e livello di organizzazione
L'articolo 52 ridefinisce le condizioni per l'applicazione dell'aiuto finanziario nazionale nelle regioni in cui il livello di organizzazione è particolarmente basso. Il livello di organizzazione è calcolato rapportando il valore degli ortofrutticoli prodotti e commercializzati da organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori e gruppi di produttori riconosciuti al valore totale della produzione ortofrutticola della regione. Per il calcolo del valore totale si applica, mutatis mutandis, la metodologia dell'allegato I del regolamento (CE) n. 138/2004. Le regioni devono essere definite dagli Stati membri secondo criteri oggettivi e non discriminatori e non possono essere modificate per almeno cinque anni, salvo giustificazione oggettiva. Prima della concessione dell'aiuto, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione l'elenco delle regioni ammissibili e l'importo dell'aiuto; ogni modifica va notificata.
Sorveglianza, indicatori e relazioni annuali
Gli articoli 56 e 57 rafforzano il sistema di monitoraggio dei programmi operativi e delle strategie nazionali. La valutazione dei progressi, dell'efficienza e dell'efficacia deve essere effettuata per l'intero periodo di attuazione sulla base degli indicatori dell'allegato II, sezione 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892. L'esercizio di valutazione esamina i progressi rispetto agli obiettivi generali del programma e la relativa relazione di valutazione deve essere allegata alla relazione annuale. Vengono inoltre aggiornati gli obblighi informativi relativi alla comunicazione.
Spese ammissibili e informazioni da rendicontare
L'allegato II esclude, in linea generale, le misure esternalizzate al di fuori dell'Unione, salvo la promozione fuori UE ai sensi dell'articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, e introduce tra le voci ammissibili i crediti all'esportazione collegati ad azioni di diversificazione e consolidamento dei mercati in prevenzione o durante una crisi. L'allegato III aggiunge spese per orientamento, per la negoziazione e attuazione di protocolli fitosanitari di paesi terzi nel territorio dell'Unione e per misure di promozione e comunicazione, incluse fiere, eventi, campagne informative e consulenze tecniche necessarie. L'allegato V riformula il contenuto della relazione annuale degli Stati membri, richiedendo informazioni su modifiche legislative, organizzazioni riconosciute o sospese, fusioni, soci, programmi operativi, spese, ritiri, indicatori, controlli e sanzioni amministrative.
Disposizioni transitorie ed entrata in vigore
I programmi operativi approvati prima del 20 gennaio 2018 continuano a essere eseguiti fino alla loro scadenza secondo il vecchio quadro normativo, salvo modifiche autorizzate su richiesta degli operatori e conformi alle nuove regole. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e si applica dal 1o gennaio 2018. Tuttavia, le disposizioni relative all'aiuto finanziario nazionale, agli indicatori e alla sorveglianza, nonché un punto dell'allegato, si applicano dal 1o gennaio 2019, per consentire l'adeguamento di Stati membri e operatori.
Disposizioni principali
Definizione di associazione transnazionale di organizzazioni di produttori
L'articolo 2, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2017/891 è sostituito per chiarire che si tratta di qualsiasi associazione di organizzazioni di produttori in cui almeno una delle organizzazioni o associazioni aderenti è situata in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede l'associazione.
Commercializzazione fuori dall'organizzazione di produttori
Il nuovo articolo 12 consente ai soci produttori, se lo statuto lo prevede e nel rispetto delle condizioni fissate dallo Stato membro e dall'organizzazione, di vendere per consumo personale, di commercializzare una quantità marginale della produzione e di commercializzare prodotti normalmente estranei alle attività dell'organizzazione. La quota complessiva vendibile al di fuori dell'organizzazione non può superare il 25% della produzione commercializzabile di ciascun socio, con facoltà per gli Stati membri di fissare una soglia inferiore e di elevarla al 40% per i prodotti biologici ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 o quando la vendita avviene tramite un'altra organizzazione di produttori designata.
Valore della produzione commercializzata e indennizzi assicurativi
L'articolo 22, paragrafo 10, è modificato per consentire, in caso di riduzione della produzione dovuta a calamità naturali, avversità atmosferiche, epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie, di includere nel valore della produzione commercializzata gli indennizzi percepiti nell'ambito di misure di assicurazione del raccolto o di misure equivalenti.
Compatibilità tra sostegni diversi nei programmi operativi
L'articolo 30, paragrafo 2, stabilisce che le organizzazioni di produttori o associazioni che ricevono sostegno ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1305/2013 o dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 702/2014 possono attuare un programma operativo nello stesso periodo, purché lo Stato membro garantisca che per ciascuna azione il beneficiario riceva aiuti da un solo regime.
Finanziamento degli investimenti
L'articolo 31, paragrafo 6, precisa che gli investimenti, compresi i contratti di locazione finanziaria, possono essere finanziati tramite il fondo di esercizio in un'unica soluzione o in rate approvate nel programma operativo.
Sostegno ai fondi di mutualizzazione
La nuova sezione 3 disciplina il sostegno alle spese amministrative di costituzione e ricostituzione dei fondi di mutualizzazione. Gli Stati membri devono adottare le modalità applicative; il sostegno include aiuto UE e contributo dell'organizzazione di produttori e non può superare complessivamente il 5%, 4% o 2% del contributo dell'organizzazione al fondo rispettivamente nel primo, secondo e terzo anno. Il sostegno è concedibile una sola volta e solo entro i primi tre anni di esercizio del fondo; gli Stati membri possono inoltre fissare massimali.
Nuove misure di orientamento ammissibili
La nuova sezione 8 introduce il sostegno alle misure di orientamento. Sono ammissibili: scambio di buone prassi sulla prevenzione e gestione delle crisi; iniziative per creare nuove organizzazioni di produttori, favorire fusioni o l'adesione di singoli produttori; creazione di reti tra prestatori e beneficiari di servizi di orientamento per rafforzare i canali di commercializzazione. Il prestatore di orientamento è l'organizzazione di produttori o l'associazione di organizzazioni di produttori, ed è il beneficiario del sostegno. Il destinatario deve essere, in linea di massima, un'organizzazione o un gruppo riconosciuto in regioni con tasso di organizzazione inferiore al 20% nei tre anni precedenti; i singoli produttori possono comunque essere beneficiari anche in regioni con tasso superiore al 20%. Le spese sono ricomprese nelle misure di prevenzione e gestione delle crisi e non possono essere esternalizzate.
Condizioni per l'aiuto finanziario nazionale
L'articolo 52 definisce il metodo per calcolare il livello di organizzazione di una regione: il valore degli ortofrutticoli prodotti e commercializzati da organizzazioni e associazioni riconosciute, nonché da gruppi di produttori riconosciuti, è rapportato al valore totale della produzione regionale. Le regioni devono essere delimitate dagli Stati membri secondo criteri oggettivi e non discriminatori e non possono essere modificate per almeno cinque anni salvo giustificazione oggettiva. Prima di concedere l'aiuto, gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco delle regioni ammissibili e l'importo dell'aiuto; ogni modifica successiva deve essere notificata.
Indicatori, valutazione e obblighi di relazione
Gli articoli 56 e 57 sono aggiornati per rafforzare la sorveglianza dei programmi operativi e delle strategie nazionali sulla base di indicatori dell'allegato II, sezione 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892. La relazione di valutazione deve accompagnare la relazione annuale. Vengono inoltre aggiornati gli obblighi informativi degli Stati membri sugli obblighi di comunicazione.
Modifiche agli allegati sulle spese ammissibili e sulla relazione annuale
L'allegato II esclude le misure esternalizzate al di fuori dell'Unione, salvo promozione fuori UE ai sensi dell'articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, e aggiunge i crediti all'esportazione per azioni di diversificazione e consolidamento dei mercati in prevenzione o durante una crisi. L'allegato III include le spese per orientamento, per la negoziazione e gestione di protocolli fitosanitari di paesi terzi e per promozione/comunicazione, incluse fiere, eventi, PR e consulenze tecniche necessarie. L'allegato V riformula il contenuto della relazione annuale degli Stati membri, includendo dati su controlli, sanzioni, organizzazioni riconosciute o sospese, fusioni, soci, programmi operativi, spese, ritiri e indicatori.
Disposizioni transitorie e applicazione temporale
I programmi operativi approvati prima del 20 gennaio 2018 continuano a essere attuati fino alla scadenza secondo le regole previgenti, salvo modifiche approvate su richiesta degli interessati conformi al nuovo quadro introdotto dal regolamento (UE) 2017/2393, dal regolamento delegato (UE) 2017/891 come modificato e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 come modificato. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 1o gennaio 2018, con decorrenza dal 1o gennaio 2019 per i punti 8, 9 e 10 dell'articolo 1 e per il punto 3 dell'allegato.
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