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Sentenza

Sentenza n. 1150/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento del decreto del questore della provincia di milano -OMISSIS- (-OMISSIS- -OMISSIS-) di rigetto dell'istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile ad uso sportivo.

Giustizia amministrativa202400759

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile ad uso sportivo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore di Milano che aveva respinto la domanda di rinnovo della licenza di porto di fucile ad uso sportivo, deducendo la violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e degli artt. 10, 11, 42 e 43 del T.U.L.P.S., nonché eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento, manifesta irragionevolezza, carenza di istruttoria e di motivazione, sviamento, illogicità, manifesta ingiustizia e travisamento dei presupposti. In particolare, ha sostenuto che l'Amministrazione non avrebbe valutato la sua complessiva personalità, l'assenza di precedenti penali o di abusi durante il periodo di titolarità della licenza, la documentazione clinica e gli accertamenti tossicologici prodotti, dai quali sarebbe stata esclusa un'assunzione abituale di sostanze stupefacenti. Ha inoltre dedotto, in memoria, la violazione del principio di proporzionalità, contestando che l'inidoneità alla detenzione delle armi fosse stata desunta da un presunto consumo di stupefacenti. Il ricorrente non ha impugnato il diniego di accesso agli atti relativo alle dichiarazioni rese all'Amministrazione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendolo infondato. Ha applicato l'art. 1, n. 5, del d.m. Sanità 28 aprile 1998, secondo cui costituisce causa di non idoneità al porto d'armi anche l'assunzione occasionale di sostanze stupefacenti o l'abuso di alcool e/o psicofarmaci. Il Collegio ha rilevato che, una volta accertata anche episodicamente l'assunzione di sostanze stupefacenti e intervenuta la declaratoria di inidoneità da parte dell'organo sanitario competente, l'autorità di pubblica sicurezza esercita un potere vincolato sia quanto alla revoca del porto d'armi sia quanto al divieto di detenzione di armi e munizioni. Il provvedimento è stato quindi ritenuto legittimo, anche a fronte degli accertamenti sanitari prodotti in giudizio, che non escludevano il rilievo delle dichiarazioni e degli elementi valutati dall'Amministrazione; il TAR ha altresì osservato che dal verbale sembrava emergere un uso protratto e costante. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    Il ricorrente ne ha dedotto la violazione sotto il profilo del difetto di motivazione, ma il motivo è stato respinto.

  • artt. 10, 11, 42 e 43 r.d. 773/1931 (T.U.L.P.S.)

    Richiamati dal ricorrente; la decisione ha ritenuto vincolato l'agire dell'autorità di pubblica sicurezza in presenza dell'accertata assunzione di sostanze stupefacenti e della conseguente inidoneità sanitaria.

  • art. 1, n. 5, d.m. Sanità 28 aprile 1998

    «costituisce altresì causa di non idoneità l'assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti e l'abuso di alcool e/o psicofarmaci»

    L'assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti integra causa di non idoneità psico-fisica al porto d'armi ad uso sportivo.

Massime di principio

  • Ai fini dell'idoneità psico-fisica al porto d'armi ad uso sportivo, anche l'assunzione occasionale di sostanze stupefacenti costituisce causa autonoma di non idoneità.
  • Quando l'organo sanitario competente accerta l'assunzione di sostanze stupefacenti e dichiara l'interessato non idoneo al porto d'armi, l'autorità di pubblica sicurezza esercita un potere vincolato in ordine alla revoca o al diniego del titolo e al divieto di detenzione di armi e munizioni.
  • La valutazione della complessiva personalità del richiedente, dell'assenza di precedenti penali e della condotta tenuta durante il precedente periodo di titolarità della licenza non può superare la causa normativa di non idoneità derivante dall'accertata assunzione, anche episodica, di sostanze stupefacenti.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di polizia
RamiCommercio e attività produttive
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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