Cassazione Civile, Ordinanza n. 27749/2022 del 22/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
Nel procedimento principale disciplinare, il ricorrente aveva impugnato davanti alle Sezioni Unite la decisione del Consiglio Nazionale Forense che, in riforma parziale della sanzione più grave irrogata dal Consiglio distrettuale di disciplina, gli aveva applicato la sospensione dall'esercizio della professione forense per tre anni in relazione a plurimi illeciti disciplinari. Nella sentenza delle Sezioni Unite dell'11 aprile 2022 n. 11675, tuttavia, il cognome della parte ricorrente era stato indicato erroneamente in più punti come "Tartaglione" anziché "Tartaglia". L'ordinanza in commento è stata resa nel procedimento di correzione di errore materiale promosso d'ufficio dalla Corte per rettificare tale inesatta indicazione anagrafica, qualificata come mero difetto di corrispondenza tra la decisione e la sua rappresentazione grafica, senza incidenza sul contenuto sostanziale del provvedimento.
La decisione
La Corte ha ritenuto sussistente un evidente errore materiale nella sentenza n. 11675/2022, consistente nella errata indicazione del cognome del ricorrente in alcune pagine del testo. Ha quindi disposto la correzione, ordinando che nelle pagine 4, 10 e 11, dove compare "Avv. Tartaglione", si debba leggere il nome corretto del ricorrente. L'ordinanza non incide sul merito della decisione disciplinare già resa, ma si limita alla rettifica formale dell'errore di scrittura.
Norme richiamate
art. 287 c.p.c.
L'errore materiale, quando consiste in una divergenza tra la volontà del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica ed è immediatamente rilevabile dal testo, può essere corretto con il procedimento di correzione degli errori materiali.
art. 288 c.p.c.
La disciplina generale della correzione dell'errore materiale governa il relativo procedimento, anche nel contesto della correzione di provvedimenti della Corte di cassazione.
art. 380bis c.p.c.
Nel procedimento camerale di correzione, richiamato dalla disciplina speciale, le parti possono depositare memorie, ma non proporre controricorso.
art. 391-bis c.p.c.
La correzione dell'errore materiale può essere rilevata d'ufficio in ogni tempo dalla Corte di cassazione, secondo il procedimento camerale previsto dalla norma.
art. 1-bis del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168
La norma, inserita in conversione, ha novellato il rito camerale richiamato per la trattazione della correzione dell'errore materiale.
legge 25 ottobre 2016, n. 197
Legge di conversione del decreto-legge n. 168/2016, richiamata per le modifiche al procedimento camerale.
Massime di principio
- Integra errore materiale rettificabile il mero scarto tra l'ideazione del giudice e la sua trascrizione nel provvedimento, quando l'inesattezza sia immediatamente percepibile dal testo e non alteri la decisione sostanziale.
- La correzione dell'errore materiale può essere disposta d'ufficio dalla Corte di cassazione in ogni tempo, senza necessità di un nuovo ricorso sul merito.
- Nel procedimento camerale di correzione, le parti possono solo depositare memorie; non è configurabile il controricorso, poiché l'istanza non equivale a un ricorso autonomo.
- La rettifica di un errore meramente grafico o nominativo non comporta cassazione della sentenza né riapertura del giudizio, ma solo modifica formale del testo provvedimentale.
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