Cassazione Penale, Sentenza n. 22134/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'imputato era stato condannato per il porto, al di fuori della propria abitazione, di una tronchese, ritenuta "oggetto atto a offendere" ai sensi dell'art. 4 l. 110/1975. Il ricorso ha dedotto: (i) violazione di legge perché la tronchese, per la sua natura, sarebbe più idonea a offendere beni o a servire per effrazioni e non rientrerebbe tra le caratteristiche intrinseche di oggetti destinati all'offesa della persona; (ii) vizio di motivazione perché il Tribunale ha fondato la condanna soltanto sulla disponibilità immediata dello strumento senza considerare la natura dell'utensile, le concrete modalità di detenzione e, soprattutto, le circostanze di tempo e di luogo (la tronchese era stata trovata nello zaino insieme a una scatola di tonno mentre il ricorrente era stato fermato dopo aver forzato una borsa antitaccheggio in un camerino); (iii) mancata e/o irragionevole valutazione circa l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. (ipotesi di particolare tenuità del fatto).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondati i primi due motivi: il Tribunale non ha fornito una motivazione adeguata rispetto al principio secondo cui, per gli oggetti non espressamente elencati nell'art. 4, comma 2, l. 110/1975, occorre dimostrare che appaiano "chiaramente utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona". La motivazione del giudice di merito si è limitata a rilevare la disponibilità immediata della tronchese senza analizzare la natura dello strumento, le modalità concrete di detenzione e le circostanze spazio-temporali; da ciò emergono ragioni congetturali. Per tali ragioni la sentenza di condanna è stata annullata con rinvio per un nuovo giudizio al Tribunale di Monza, in diversa composizione. La contestazione relativa all'art. 131-bis c.p. è stata assorbita in quanto dipendente dalla decisione annullata.
Norme richiamate
legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 4
"per gli altri oggetti, non indicati in dettaglio, cui si riferisce l'ultima parte della disposizione occorre altresì che appaiano 'chiaramente utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona'"
La Corte richiama il principio consolidato secondo cui gli oggetti espressamente elencati nell'art. 4, comma 2, sono equiparati alle armi improprie e il loro porto è reato salvo giustificato motivo, mentre gli oggetti non specificati richiedono una valutazione fattuale che dimostri la chiara idoneità ad offendere in relazione a tempo e luogo
codice penale, art. 131-bis
applicabilità dell'istituto di cui all'art. 131-bis c.p.
La possibilità di applicare l'attenuante della particolare tenuità del fatto è collegata all'accertamento della configurabilità e della gravità del reato; nella specie la sua valutazione è rimessa al giudice di merito dopo un'adeguata ricostruzione dei fatti
Massime di principio
- Distinguere sempre tra oggetti espressamente elencati nell'art. 4 l. 110/1975 (che si equiparano ad armi improprie) e gli altri oggetti: per questi ultimi la procura deve provare che, date le circostanze di tempo e di luogo, l'oggetto era chiaramente idoneo all'offesa alla persona
- La mera disponibilità o il rinvenimento dello strumento sulla persona o nello zaino non sono di per sé sufficienti a fondare la condanna se non sono accompagnati da elementi che colleghino l'oggetto all'intento o alla concreta possibilità di uso offensivo (modalità di porto, contesto, comportamento dell'agente, altri elementi probatori)
- Il giudice di merito deve motivare specificamente sulla natura dell'oggetto, sulle modalità concrete di detenzione e sulle circostanze spaziotemporali che giustificano la valutazione della sua idoneità offensiva; ipotesi di motivazione generica o puramente assertiva possono portare all'annullamento
- Le questioni relative ad attenuanti speciali (es. art. 131-bis c.p.) sono subordinate all'accertamento della fattispecie; prima va valutata adeguatamente la sussistenza del reato e la sua gravità, poi si può esaminare l'applicabilità dell'attenuante
- Nelle strategie difensive è utile documentare usi leciti alternativi dell'oggetto, contestualizzare il rinvenimento (luogo, ora, attività in corso) e sollecitare la valutazione probatoria su ogni elemento concreto che possa escludere l'idoneità offensiva
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22064/2026 del 16/06/2026
- Sentenza penale · 16 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22066/2026 del 16/06/2026
- Sentenza penale · 16 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22067/2026 del 16/06/2026
- Sentenza penale · 16 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22070/2026 del 16/06/2026
- Sentenza penale · 16 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22075/2026 del 16/06/2026
- Sentenza penale · 16 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22077/2026 del 16/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →