Cassazione Penale, Sentenza n. 41504/2024 del 12/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che aveva in parte riformato la pronuncia di primo grado riducendo le pene. Luciano deduce plurimi motivi: (i) la Corte avrebbe illegittimamente ritenuto attendibili le dichiarazioni della persona offesa Angelo Palumbo nonostante documentazione contraria (contratto di compravendita, certificati di detenzione di terzi e dell'imputato) e chiede la rinnovazione dell'istruttoria; (ii) la condanna per cessioni di stupefacenti (capo C) si fonderebbe solo sulle dichiarazioni del Palumbo e su riscontri generici da collaboratori di giustizia; (iii) mancata derubricazione nell'ipotesi lieve dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; (iv) illegittima applicazione dell'aggravante per l'uso del "metodo mafioso" (art. 416-bis.1 c.p.) basata su dichiarazioni ritenute generiche; (v) errori nel calcolo della pena e violazione del divieto di reformatio in peius; (vi) errata esclusione del vincolo di continuazione con precedenti condanne. Cosimo deduce un unico motivo: la pena è stata fissata prossima al minimo ma non adeguatamente motivata, con aumenti per continuazione sproporzionati rispetto alla sua posizione passiva.
La decisione
Per Luciano: il ricorso è in prevalenza ritenuto inammissibile o infondato per aspecificità e ripetizione delle doglianze già respinte in appello; tuttavia la Corte di Cassazione accoglie parzialmente le censure relative a palese errore di computo della pena e rettifica l'entità della pena. La pena finale rettificata è stata calcolata in anni nove e mesi dieci di reclusione e euro 10.000 di multa (pena ridotta per il rito). Le altre censure (credibilità della persona offesa, derubricazione, metodo mafioso, continuazione) sono state respinte o ritenute inammissibili. Per Cosimo: il ricorso è dichiarato inammissibile e manifestamente infondato; viene condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Norma richiamata per delimitare le censure ammissibili in cassazione (lett. b, c, d, e e criterio di specificità); il Collegio rigetta motivi generici/aspecifici e ricorsi che ripropongono doglianze già esaminate in appello.
art. 73 d.P.R. 309/1990, comma 5
Richiamato in relazione alla possibilità di derubricare la cessione di stupefacenti alla fattispecie lieve; la Corte territoriale ha ritenuto che la mancanza di indicazione del principio attivo non fosse decisiva alla luce del contesto e del ruolo dell'imputato.
art. 416-bis.1 cod. pen.
Norma sull'aggravante per l'uso del metodo mafioso; la Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e dei collaboratori, mentre la difesa ha contestato la genericità di tali dichiarazioni.
artt. 63, 64 e 69 cod. pen.
Richiamati in tema di cumulo e concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale e del meccanismo di contenimento della pena; la Corte spiega che l'esclusione di una aggravante più grave può far venire meno il limite di contenimento e rendere pienamente applicabile l'altra aggravante.
art. 81 cod. pen.
Richiamato in tema di continuazione e del divieto di cumulo surrettizio; la Corte conferma che la continuazione richiede un disegno criminoso unitario, non la mera propensione a delinquere.
art. 619, comma 2, cod. proc. pen.
Consente alla Cassazione la rettifica di palese errore di calcolo nella determinazione della pena; utilizzato per correggere lo scostamento matematico nella pena irrogata.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che autorizza la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso e che è stata applicata per la condanna di Cosimo alle spese ed alla Cassa delle ammende.
art. 671 cod. proc. pen.
Richiamato dai motivi di impugnazione in riferimento a criteri di determinazione della pena e dei limiti procedurali; trattato nella motivazione in relazione al calcolo degli aumenti.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione deve confrontarsi puntualmente e criticamente con la motivazione del giudice d'appello: motivi generici o che ripetono le doglianze già respinte in appello sono spesso inammissibili.
- La "doppia conforme" (motivazioni congruenti di primo e secondo grado) riduce le probabilità di successo in Cassazione: le decisioni di merito possono essere lette congiuntamente come un unico corpo argomentativo.
- La Cassazione può rettificare errori di calcolo palese della pena ai sensi dell'art. 619, comma 2 c.p.p., senza riaprire l'intera valutazione di merito.
- L'esclusione in appello dell'aggravante più grave, quando vi sia concorso di aggravanti ad effetto speciale, può legittimare un diverso aumento per la restante aggravante senza violare il divieto di reformatio in peius (meccanismo di contenimento previsto dall'art. 63).
- Per la continuazione ai sensi dell'art. 81 c.p. è necessario dimostrare un disegno criminoso unitario; la mera ripetizione di reati della stessa specie nel tempo non basta.
- La valutazione della credibilità della persona offesa e dei collaboratori di giustizia è rimessa al giudice di merito: la Corte di legittimità interviene solo se emergono vizi logico-giuridici evidenti.
- Quando la pena è fissata vicino al minimo edittale, l'obbligo motivazionale del giudice circa la scelta della misura si attenua; al contrario maggiori aumenti o scostamenti richiedono motivazione più dettagliata.
- Le questioni non formulate specificamente in appello o formulate in termini generici difficilmente possono essere valorizzate in cassazione per effetto dell'art. 606 c.p.p. (necessità di specificità dei motivi).
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