Cassazione Penale, Sentenza n. 20951/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un conducente di autobus ritenuto responsabile, in primo e secondo grado, di omicidio colposo per avere investito un pedone che stava attraversando in prossimità di un attraversamento pedonale, causando lesioni poi sfociate nel decesso. Secondo l'imputazione, la guida era avvenuta a velocità superiore al limite di 50 km/h e comunque non adeguata alle condizioni di traffico e visibilità, in violazione delle norme del codice della strada. Con il ricorso per cassazione l'imputato ha dedotto: carenza e manifesta illogicità della motivazione e violazione degli artt. 40 e 589 c.p. in punto di nesso causale e causalità della colpa; travisamento della prova e vizio motivazionale sulla circostanza che il pedone attraversasse effettivamente sulle strisce pedonali; vizio motivazionale sulla velocità del mezzo e sull'affidabilità dei dati del cronotachigrafo; vizio motivazionale per il rigetto della richiesta di nuova perizia dinamica ex art. 603, comma 3, c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i motivi generici, perché in larga parte ripetitivi delle censure già disattese in appello, e comunque manifestamente infondati. Ha valorizzato la doppia conforme di merito, la ricostruzione convergente basata su testimonianze, rilievi fotografici e dati del cronotachigrafo, e ha affermato che la condotta del pedone non era eccezionale, atipica e imprevedibile al punto da interrompere il nesso causale. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 40 c.p.
Richiamato dal ricorrente e considerato nel ragionamento sul nesso causale nei reati colposi.
art. 589 c.p.
Norma incriminatrice dell'omicidio colposo per cui l'imputato era stato condannato.
art. 140 C.d.S.
gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale
Norma generale di prudenza e diligenza, applicabile anche a situazioni di pericolo determinate da comportamenti altrui se prevedibili.
art. 141 C.d.S.
Impone al conducente un'andatura e manovre adeguate alle condizioni concrete, con controllo del mezzo e velocità prudente.
art. 142 C.d.S.
Richiamato quale norma sul limite di velocità, la cui violazione è stata ritenuta accertata sulla base del cronotachigrafo.
art. 191 C.d.S.
Richiamato in relazione all'obbligo di precedenza e prudenza verso i pedoni sugli attraversamenti.
art. 603, comma 3, c.p.p.
Richiamato per la richiesta di nuova perizia dinamica in appello, ritenuta non necessaria dai giudici di merito.
art. 606 lett. e) c.p.p.
Richiamato in tema di deducibilità del travisamento della prova in cassazione.
Massime di principio
- Nei reati colposi stradali, la responsabilità del conducente non richiede solo il nesso causale materiale tra condotta ed evento, ma anche la verifica della causalità della colpa, cioè della prevedibilità dell'evento rispetto alla regola cautelare violata.
- La condotta imprudente del pedone non esclude la responsabilità del conducente se non integra un fattore eccezionale, atipico, imprevedibile e da solo sufficiente a determinare l'evento; in prossimità di attraversamenti pedonali il conducente deve mantenere una velocità particolarmente moderata.
- Quando la regola cautelare è elastica, il giudice deve valutare tutte le circostanze del caso concreto per stabilire se la condotta doverosa alternativa avrebbe evitato l'evento.
- In cassazione non è deducibile una mera richiesta di diversa lettura del materiale probatorio; il travisamento della prova sussiste solo se il giudice introduce un dato inesistente o omette la valutazione di una prova decisiva, non quando la difesa propone una ricostruzione alternativa.
- In presenza di doppia conforme di condanna, le sentenze di merito costituiscono un unicum motivazionale e il controllo di legittimità resta limitato ai vizi effettivamente deducibili e non può trasformarsi in un nuovo giudizio sul fatto.
- La richiesta di rinnovazione istruttoria o di nuova perizia in appello non è dovuta se il giudice ritiene la ricostruzione del fatto già sufficientemente supportata dagli elementi probatori acquisiti e spiega in modo non illogico le ragioni della scelta tra le diverse consulenze di parte.
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