Cassazione Civile, Ordinanza n. 32216/2021 del 05/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso in rettifica del valore di un fabbricato compreso in un ramo d'azienda ceduto con atto del 31 marzo 2007. L'Ufficio aveva assunto come parametro il valore attribuito al bene nel bilancio della società cedente, ritenendolo superiore a quello dichiarato nell'atto. La CTR Abruzzo aveva invece annullato la rettifica, rilevando che una perizia agli atti confermava la correttezza del valore dichiarato e che la cessionaria non poteva essere addossata di eventuali errori del bilancio della cedente. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto, con due motivi, la violazione dell'art. 51 d.P.R. 131/1986 e degli artt. 2423, 2424 e 2425 c.c., sostenendo che il dato di bilancio della cedente avrebbe dovuto avere valenza determinante ed esclusiva; inoltre ha dedotto la violazione dell'art. 57 d.P.R. 131/1986, censurando l'affermazione della CTR secondo cui non potevano essere imputati alla società cessionaria errori riconducibili alla sola cedente.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, ai sensi dell'art. 51 d.P.R. 131/1986, l'imposta di registro va commisurata al valore effettivo del bene oggetto del contratto e non al mero valore iscritto in bilancio se questo non corrisponde al valore reale. Il bilancio ha valenza informativa e può costituire base per una rettifica, ma non può prevalere quando emerga che il dato contabile non è veritiero. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Nessuna statuizione sulle spese, poiché la controparte non si è costituita.
Norme richiamate
art. 51 d.P.R. 131/1986
il valore di cessione di un bene è quello "dichiarato dalle parti nell'atto o se superiore il valore venale in comune commercio"
L'imposta di registro deve essere calcolata sul valore effettivo del bene; l'Ufficio può rettificare il valore dichiarato sulla base degli indici normativi, ma il dato di bilancio non è vincolante se non corrisponde al valore reale.
art. 57 d.P.R. 131/1986
Il motivo di ricorso è stato assorbito dal rigetto del primo motivo; la Corte non sviluppa un autonomo principio applicativo nella motivazione.
art. 2423 c.c.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica; tale funzione informativa può giustificare la rettifica fiscale ma non impedisce di disattendere un dato contabile erroneo.
art. 2424 c.c.
Richiamato dall'Agenzia nel motivo, senza autonoma elaborazione decisoria nella sentenza.
art. 2425 c.c.
Richiamato dall'Agenzia nel motivo, senza autonoma elaborazione decisoria nella sentenza.
Massime di principio
- Ai fini dell'imposta di registro, il valore imponibile di un bene è il suo valore effettivo o venale in comune commercio, non il valore meramente iscritto in bilancio se questo risulti erroneo.
- Il bilancio societario può costituire un indice utile per l'attività di rettifica dell'Ufficio, ma non ha valenza assoluta o esclusiva quando sia dimostrato che non rappresenta in modo veritiero il bene.
- La circostanza che il dato contabile errato provenga dalla società cedente non consente, di per sé, di mantenere ferma la rettifica fiscale se il contribuente dimostra la correttezza del valore dichiarato nell'atto.
- Se il primo motivo di ricorso è infondato e definisce la questione centrale, il motivo restante può restare assorbito senza autonoma disamina nel merito.
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