Sentenza del 12/09/2017 n. 21136 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza esaminare nel merito le doglianze relative alla domanda risarcitoria. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.200 euro, di cui 200 euro per esborsi, oltre accessori e spese generali. È stato inoltre dichiarato dovuto l’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
S.C. ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello di Venezia, pronunciata in sede di rinvio, che aveva rigettato la sua domanda di risarcimento danni nei confronti del Comune. La Corte di cassazione ha rilevato che il ricorso non rispettava l’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., che impone l’esposizione sommaria dei fatti della causa. Il ricorrente aveva infatti riprodotto in circa 26 pagine, mediante assemblaggio e fotocopia, numerosi atti processuali e documenti, senza fornire una sintesi chiara della vicenda sostanziale, dello svolgimento del processo e delle questioni rilevanti per comprendere i motivi di ricorso.
Norme richiamate
Art. 366, comma 1, n. 3, codice di procedura civile
"esposizione sommaria dei fatti della causa"
Il ricorso per cassazione deve esporre in modo sintetico, chiaro e funzionale la vicenda sostanziale e processuale, consentendo alla Corte di comprendere immediatamente l’oggetto della controversia, l’esito dei precedenti gradi di giudizio e il collegamento con i motivi di ricorso. La mera riproduzione integrale o assemblata degli atti non soddisfa tale requisito e comporta l’inammissibilità del ricorso.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già dovuto per la proposizione del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente allegare o riprodurre integralmente gli atti dei precedenti gradi di giudizio: il difensore deve selezionare e riassumere i fatti essenziali in modo autonomo, sintetico e comprensibile.
- L’esposizione dei fatti deve essere strettamente collegata ai motivi di ricorso, così da permettere alla Corte di individuare senza ricostruzioni autonome la decisione impugnata, le questioni ancora controverse e gli errori denunciati.
- La tecnica dell’assemblaggio o della mera trascrizione di verbali, sentenze, memorie e documenti può determinare l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., anche se gli atti trascritti contengono tutte le informazioni necessarie.
- In caso di inammissibilità per carenze formali del ricorso, la Corte può non esaminare il merito della controversia e il ricorrente può essere condannato alle spese e al pagamento del contributo unificato aggiuntivo.
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