Ordinanza n. 125/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di diffida a concludere il procedimento per l’istituzione del Parco Nazionale degli Iblei
Esito
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’obbligo delle amministrazioni di provvedere sull’istanza trasmessa via PEC l’11 dicembre 2024, avente a oggetto la diffida a concludere il procedimento relativo all’istituzione del Parco Nazionale degli Iblei. Ha inoltre domandato la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Siciliana e dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, la condanna delle amministrazioni a provvedere all’istituzione del Parco e, in caso di ulteriore ritardo, la nomina di un commissario ad acta. Le amministrazioni costituite hanno eccepito che la condotta omissiva contestata riguarda esclusivamente territori ricadenti nelle circoscrizioni dei Liberi Consorzi Comunali di Siracusa e Ragusa e della Città metropolitana di Catania, quindi nella competenza territoriale della Sezione staccata di Catania del TAR Sicilia. Il ricorrente ha aderito a tale deduzione.
La decisione
Il Presidente del TAR, ai sensi dell’art. 65 c.p.a., ha ritenuto effettivamente sussistente la circostanza dedotta dalle amministrazioni resistenti: la controversia riguarda territori ricadenti nella circoscrizione della Sezione staccata di Catania. In applicazione dell’art. 47 c.p.a., il ricorso è stato assegnato alla Sezione staccata di Catania del TAR Sicilia per il seguito di competenza. Non è stata quindi adottata alcuna decisione sul merito dell’obbligo di provvedere, sull’illegittimità del silenzio o sulla richiesta di nomina del commissario ad acta. La Segreteria è stata incaricata delle comunicazioni e degli adempimenti conseguenziali.
Norme richiamate
art. 65 c.p.a.
ha pronunciato la seguente ordinanza
La disposizione è richiamata quale base per l’adozione del provvedimento presidenziale nell’ambito del giudizio.
art. 47 c.p.a.
considerato che effettivamente ricorre la detta circostanza
È applicato per disporre l’assegnazione del ricorso alla Sezione staccata di Catania, individuata come competente in ragione dell’ambito territoriale cui si riferisce la controversia.
Massime di principio
- Quando la controversia riguarda esclusivamente territori ricadenti nella circoscrizione di una sezione staccata del medesimo TAR, il ricorso può essere assegnato a tale sezione ai sensi dell’art. 47 c.p.a., anche sulla base della concorde deduzione delle parti.
- L’assegnazione del ricorso a una diversa sezione del medesimo TAR per ragioni di competenza territoriale interna non definisce il merito della domanda avverso il silenzio e non implica alcun accertamento sull’obbligo dell’amministrazione di provvedere.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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