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Ordinanza

Ordinanza n. 1692/2026 - Catania, Sezione 3

per l'annullamento - della determinazione dirigenziale del Comune di Catania n. 11/POL.SOC/797 del 5.03.2026, avente ad oggetto “Recesso unilaterale dal contratto/patto di accreditamento con la cooperativa sociale centro Nazareth Maria ss. assunta del 20/12/2023” per la gestione del servizio di accoglienza residenziale per anziani e adulti inabili presso la struttura “Casa di Riposo Padre Pignataro”, ivi inclusi, ove occorra, il richiamato "Allegato 1 - Class. 7.15"; - di tutti gli atti del fascicolo istruttorio presupposti al provvedimento di recesso, ed in particolare: le comunicazioni intercorse con l’Azienda Sanitaria Provinciale (A.S.P.) di Catania per la richiesta e la ricezione delle valutazioni U.V.M. menzionate nella determina; eventuali relazioni, pareri o note interne degli uffici comunali che hanno condotto alla decisione di recedere dal patto, nessuno dei quali conosciuto non essendo stato dato riscontro, ad oggi, all’istanza di accesso agli atti; - di tutti i verbali, le schede e gli esiti delle valutazioni multidimensionali (U.V.M.) dell’A.S.P. di Catania effettuati sugli ospiti della struttura "Centro Nazareth" e richiamate, nei loro risultati aggregati, nella determina del Comune di Catania n. 11/POL.SOC/797 del 5.03.2026, anch’essi non conosciuti non essendo stato dato riscontro, ad oggi, all’istanza di accesso agli atti; - ove occorra, degli atti di trasmissione di tali esiti al Comune di Catania, come previsto dall'art. 14 del Patto di Accreditamento; - della nota del N.A.S. di Catania, citata nella determina di recesso come "prot. n. 39551/2026 del 27/01/2026", avente ad oggetto "Richiesta emissioni provvedimenti urgenti", non conosciuta; - di ogni altro atto o relazione di servizio posto a fondamento della suddetta richiesta di "provvedimenti urgenti"; - del verbale di ispezione igienico-sanitaria del 17.12.2025 del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – N.A.S. di Catania in versione integrale, completo di tutti gli allegati ivi richiamati (da 1 a 11), non conosciuto; - di ogni provvedimento relativo al trasferimento degli ospiti presso altre strutture quale conseguenza del provvedimento principale impugnato; - di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, ancorché non conosciuto; nonché per l’accertamento del diritto di accesso ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., con conseguente ordine di esibizione della documentazione richiesta con istanza del 24.03.2026, inevasa da parte di tutte le amministrazioni intimate.

Giustizia amministrativa202600725

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIIOrdinanzaAccesso agli atti

Atto impugnato: domanda incidentale di accesso ai documenti relativi al recesso del Comune dal patto di accreditamento e alle valutazioni ispettive e sanitarie sulla struttura

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni intimate)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La cooperativa ha impugnato la determinazione dirigenziale con cui il Comune di Catania ha disposto il recesso unilaterale dal contratto/patto di accreditamento per la gestione del servizio di accoglienza residenziale presso una struttura per anziani e adulti inabili. In via incidentale ha chiesto, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., l'accertamento del diritto di accesso e l'ordine di esibizione della documentazione richiesta con istanza del 24 marzo 2026, comprendente gli atti istruttori comunali, le comunicazioni e le valutazioni U.V.M. dell'A.S.P. di Catania, gli atti relativi alla loro trasmissione, la nota del N.A.S. di Catania, il verbale di ispezione igienico-sanitaria e i relativi allegati, nonché gli atti concernenti il trasferimento degli ospiti. L'istanza risultava parzialmente inevasa dal Comune, integralmente inevasa dall'A.S.P. e denegata dal N.A.S. La domanda cautelare proposta contro gli atti impugnati è stata successivamente rinunciata dalla ricorrente.

La decisione

Il Collegio ha riqualificato la richiesta della ricorrente di dichiarare la cessazione della materia del contendere relativamente alla domanda di accesso come richiesta di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. La ricorrente non aveva dichiarato di aver concretamente ottenuto l'accesso ai documenti, ma aveva affermato che la determinazione dirigenziale comunale n. 1445 del 22 aprile 2026, adottata in autotutela, aveva prodotto un effetto pienamente satisfattivo dell'interesse difensivo sottostante all'istanza ostensiva, facendo venir meno l'utilità di una pronuncia giudiziale. La domanda incidentale ex art. 116, comma 2, c.p.a. è stata quindi dichiarata improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese relative alla fase di accesso sono state compensate, in ragione delle peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    Disciplina la domanda incidentale di accesso ai documenti proposta nel giudizio amministrativo; la domanda è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso o della domanda quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

Massime di principio

  • La domanda di accesso proposta ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a. diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, per effetto di un fatto sopravvenuto, viene meno l'utilità concreta di una pronuncia giudiziale, anche se il ricorrente non dichiara di avere materialmente ottenuto l'accesso ai documenti.
  • La cessazione della materia del contendere presuppone il pieno soddisfacimento della pretesa nel corso del giudizio; quando invece il fatto sopravvenuto elimina soltanto l'utilità della decisione, senza che sia rappresentato l'avvenuto accesso ai documenti, la qualificazione corretta è quella di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
  • Il giudice può riqualificare la richiesta processuale formulata dalla parte, individuando l'effetto processuale corrispondente alla situazione sostanziale rappresentata e, in particolare, distinguendo tra soddisfacimento della pretesa ostensiva e sopravvenuta inutilità della pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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