Sentenza del 30/12/2016 n. 27481 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società contestava la sentenza della CTR del Lazio che aveva ritenuto non più emendabile, dopo l'emissione dell'avviso di liquidazione, l'errore contenuto nella dichiarazione relativa all'INVIM decennale. La contribuente sosteneva di aver indicato erroneamente, per tre immobili, il valore finale al 31/12/2002 invece di quello corretto al 31/12/1992, chiedendo quindi di poter correggere la dichiarazione anche in sede contenziosa. Deduceva inoltre che l'Agenzia avesse sollevato solo in appello la questione della non emendabilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo assorbito il secondo. Ha stabilito che il contribuente può correggere errori di fatto o di diritto contenuti nella dichiarazione anche dopo l'emissione dell'atto impositivo, purché non siano intervenute decadenze o l'estinzione del rapporto tributario. Dopo la notificazione dell'avviso, la correzione deve essere fatta valere in giudizio e il contribuente deve dimostrare la correttezza della rettifica. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, affinché valuti nel merito l'errore prospettato e provveda anche sulle spese.
Norme richiamate
Articoli 3, 53, 97 e 113 della Costituzione
I principi di uguaglianza, capacità contributiva, buon andamento della pubblica amministrazione e tutela giurisdizionale impediscono che il contribuente sia assoggettato a un prelievo maggiore di quello effettivamente previsto dalla legge a causa di un errore dichiarativo.
Articolo 1429, n. 2, del codice civile
È stato richiamato dalla contribuente in relazione all'errore, ma la decisione si fonda principalmente sui principi generali di emendabilità della dichiarazione tributaria.
Articolo 10 della legge n. 212 del 2000
Richiamato quale espressione legislativa del principio di collaborazione e buona fede nei rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria.
Articolo 31 del D.Lgs. n. 346 del 1990
Il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'imposta di successione, la cui disciplina generale è richiamata per l'INVIM, non impedisce di per sé la rettifica di errori, anche dopo la sua scadenza.
Articoli 50 e seguenti del D.Lgs. n. 346 del 1990
La possibilità di correggere la dichiarazione resta salva, ferma l'eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla normativa.
Articolo 345, comma 2, del codice di procedura civile
La questione processuale relativa alla novità dell'eccezione dell'Agenzia è stata ritenuta assorbita dall'accoglimento del primo motivo.
Articolo 360, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile
Ha costituito il parametro processuale per denunciare la violazione o falsa applicazione delle norme sostanziali e dei principi costituzionali.
Massime di principio
- Una dichiarazione tributaria errata non ha valore confessorio e può essere corretta dal contribuente anche quando l'errore non sia meramente materiale o di calcolo.
- La correzione può essere fatta valere anche dopo l'emissione o la notificazione dell'atto impositivo, purché il rapporto tributario non sia ormai definito per decadenza, prescrizione o altra causa di esaurimento.
- Se la rettifica viene presentata prima dell'avviso di liquidazione, l'amministrazione deve tenerne conto, pur potendo verificare i valori corretti; dopo l'avviso, il contribuente deve dimostrare in giudizio la fondatezza della modifica.
- L'emissione dell'atto impositivo non determina automaticamente la preclusione della rettifica: il giudice tributario deve valutare nel merito l'errore e la prova fornita dal contribuente.
- La correzione non elimina necessariamente le sanzioni eventualmente previste dalla legge e deve comunque rispettare i termini di decadenza applicabili.
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