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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27978/2023 del 27/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Firenze del 14/09/2022 che aveva parzialmente accolto l'istanza di riesame dei ricorrenti (annullando la custodia cautelare solo con riferimento ad alcuni capi) e confermato il provvedimento cautelare per le altre imputazioni. I ricorrenti deducevano violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione sia in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (contestando geolocalizzazioni, riprese video, identificazioni, dichiarazioni delle persone offese e la posizione di Dragan Mijailovic) sia in ordine alle esigenze cautelari (sostenendo la compatibilità del domicilio e dell'attività lavorativa con misure meno afflittive, come gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che il ricorso chiedesse una riconsiderazione dei fatti e delle prove già valutate dai giudici di merito, materia non sindacabile in questa sede salvo la denuncia di violazione di legge o manifesta illogicità della motivazione, che nel caso non risultava sussistere. La Corte ha condiviso la motivazione del Tribunale del Riesame in ordine agli elementi indizianti (compreso l'elemento GPS relativo all'auto di Dragan Mijailovic, e la compatibilità delle date del noleggio) e alle esigenze cautelari (organizzazione stabile e spregiudicatezza del gruppo, insussistenza di lavoro stabile, inidoneita degli arresti domiciliari con dispositivo elettronico a prevenire la reiterazione). Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • Decreto-legge 28/10/2020, n. 137, convertito con legge 18/12/2020, n. 176, art. 23, comma 8

    Richiamata nella parte processuale per la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale; utilizzata come riferimento procedurale alla presentazione delle conclusioni nel processo di legittimità.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Applicato per la conseguenza della declaratoria di inammissibilità: condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma a favore della Cassa delle Ammende.

  • Principio giurisprudenziale sulla limitazione del sindacato della Corte di Cassazione in materia di valutazione delle prove

    Riferimenti in sentenza a pronunce di legittimità (tra le altre: Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007; Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012)

    La Corte ribadisce che il ricorso per cassazione contro misure cautelari è ammissibile solo per la violazione di norme di legge o per manifesta illogicità della motivazione; non è consentito al giudice di legittimità riesaminare o riformulare la valutazione probatoria compiuta dai giudici di merito.

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione contro una misura cautelare personale è ammissibile solo se denuncia violazione di norme di diritto o manifesta illogicità della motivazione; non basta chiedere una diversa valutazione dei fatti o delle prove.
  • Le censure meramente critiche sulla valutazione probatoria (identificazione, geolocalizzazioni, riprese video, dichiarazioni contraddittorie, ritardi nelle denunce) devono evidenziare vizi di logicità o di diritto per essere prese in considerazione in sede di legittimità; altrimenti sono improcedibili.
  • Prove tecniche come dati GPS o geolocalizzazioni, se valutate coerentemente dal giudice di merito, possono essere determinanti nel mantenimento della misura cautelare; chi le contesta deve dimostrare specifiche illogicità o errori giuridici nella loro valutazione.
  • La richiesta di misura meno afflittiva (es. arresti domiciliari con braccialetto elettronico) deve contrastare in modo puntuale e motivato la valutazione del giudice circa il pericolo di reiterazione, il grado di organizzazione del gruppo e l'assenza di una stabile e lecita fonte di sostentamento.
  • La Corte di Cassazione controlla l'adeguatezza e la coerenza logica della motivazione dei giudici di merito ma non riformula le ricostruzioni fattuali; per ottenere accoglimento in Cassazione è necessario dimostrare errori giuridici o magnitude di illogicità nella motivazione.
  • In sede di impugnazione cautelare è utile produrre e mettere in evidenza elementi di fatto nuovi o prove tecniche incontrovertibili che mettano in crisi la valutazione del giudice di merito, altrimenti la difesa rischia l'inammissibilità del ricorso.

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