Ordinanza n. 60/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento - dell’ordinanza del dirigente del servizio di vigilanza - condono - pianificazione attiva e sviluppo territoriale del Comune di Avezzano n. 30 del 6 novembre 2015, con la quale è stato ingiunto ai ricorrenti di effettuare, a proprie cure e spese, l'immediata demolizione delle opere ivi indicate; - del provvedimento, richiamato dalla sopra menzionata ordinanza, n. 23038 del 12 giugno 2015 del Dirigente del Settore V - Ufficio Patrimonio - Demanio - Espropri n. 23038 del 12 giugno 2015, in cui è affermato che “l’occupazione di suolo pubblico in via L. Spallanzani (versante est. P.lla n. 566 del foglio n. 29) determinato in mq. 5,77 attraverso la deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 08/11/1995, è da ritenersi senza titolo”; - del verbale prot. n. 0034296/14 del 12 settembre 2014 della Polizia Municipale richiamato nel provvedimento impugnato; - della comunicazione di avvio del procedimento n. 18956/15 del 19 maggio 2015; - ogni altro atto presupposto e conseguente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di opere realizzate su area ritenuta occupata senza titolo, unitamente agli atti presupposti
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza dirigenziale con cui il Comune di Avezzano ha ingiunto la demolizione immediata, a loro cura e spese, delle opere indicate nel provvedimento. Sono stati inoltre impugnati l'atto dirigenziale che qualificava come senza titolo l'occupazione di 5,77 mq di suolo pubblico, il verbale della Polizia Municipale e la comunicazione di avvio del procedimento, nonché gli atti presupposti e conseguenti. Dal testo dell'ordinanza istruttoria non risultano specificati i singoli vizi di legittimità dedotti nel ricorso. Nel corso del giudizio era stata disposta una verificazione, affidata al Responsabile del Servizio Genio civile della Regione Abruzzo e successivamente all'ing. Giancarlo Misantoni, con proroga di trenta giorni; alla data della presente ordinanza la relazione non era stata ancora depositata.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso e ha riservato ogni ulteriore determinazione ordinatoria all'esito dell'incombente istruttorio. Considerata la risalenza del giudizio e il mancato deposito dell'esito della verificazione, ha sollecitato il verificatore a depositare la relazione entro trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Ha inoltre ordinato alla Segreteria di comunicare la presente ordinanza e la precedente ordinanza collegiale n. 213/2024 alle parti e al verificatore, precisando che ogni riscontro dell'ausiliario dovrà avvenire esclusivamente tramite il Processo amministrativo telematico.
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