Cassazione Civile, Ordinanza n. 27637/2025 del 16/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento dell'assegno per il nucleo familiare per il periodo 1.7.2013-30.6.2019, per un importo complessivo indicato in ricorso, sostenendo di averne diritto alle medesime condizioni previste per i cittadini italiani in forza della direttiva 2003/109/CE. I giudici di merito avevano respinto la domanda per difetto di allegazione e prova del requisito reddituale, ritenuto decisivo ai fini dell'accesso alla prestazione. In cassazione il ricorrente deduceva violazione dell'art. 2 l. n. 153/1988 e dell'art. 12 preleggi, nonché della direttiva 2003/109/CE come interpretata dalla CGUE, assumendo che: non fosse necessaria un'autocertificazione dei redditi del nucleo familiare; la dichiarazione dei redditi prodotta (730) dovesse essere considerata prova sufficiente; il requisito reddituale non fosse un elemento costitutivo del diritto ma soltanto una condizione per l'erogazione dell'assegno. La Corte ha ritenuto il motivo preliminarmente inammissibile perché mirava in sostanza a contestare l'accertamento di fatto e la valutazione probatoria compiuti nei gradi di merito, in presenza di doppia conforme, e perché non si confrontava con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata; nel merito lo ha comunque ritenuto infondato, ribadendo che l'ANF presuppone la prova, a carico dell'interessato, sia dell'attività lavorativa sia del requisito reddituale del nucleo familiare.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, in tema di assegno per il nucleo familiare, l'interessato deve provare sia l'effettivo svolgimento di attività lavorativa sia la sussistenza del requisito reddituale previsto dall'art. 2, comma 10, l. n. 153/1988, e che nella specie la Corte d'appello aveva accertato la mancanza di prova del reddito del nucleo familiare, in particolare della parte residente all'estero al momento della domanda. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese di lite del giudizio di cassazione e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2 d.l. n. 69/1988 conv. in l. n. 153/1988
L'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare presuppone la duplice prova dell'effettivo svolgimento di attività lavorativa e della sussistenza del requisito reddituale del nucleo familiare; il requisito reddituale è elemento necessario per accedere alla prestazione e deve essere provato dall'interessato.
art. 12 disp. prel. c.c.
La censura del ricorrente si fondava anche sull'interpretazione della norma, ma la Corte ha escluso che vi fosse un errore interpretativo idoneo a sovvertire la decisione di merito.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il motivo di ricorso è stato formalmente ricondotto alla violazione di legge, ma in concreto si è risolto in una contestazione dell'accertamento di fatto e della valutazione delle prove, quindi inammissibile nei limiti prospettati.
direttiva 2003/109/CE
Invocata dal ricorrente per sostenere la parità di trattamento del soggiornante di lungo periodo, ma la Corte non ha ravvisato che la disciplina europea esonerasse dal provare il requisito reddituale previsto dalla normativa interna.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di rigetto del ricorso, la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Per ottenere l'assegno per il nucleo familiare, il lavoratore deve allegare e provare non solo lo svolgimento di attività lavorativa, ma anche il requisito reddituale del nucleo previsto dalla legge; la mancanza di tale prova impedisce il riconoscimento della prestazione.
- Quando i giudici di merito hanno reso una doppia decisione conforme sull'accertamento di fatto e sulla valutazione delle prove, in cassazione non è ammissibile trasformare il motivo in una contestazione del merito sotto forma di violazione di legge.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: se la decisione si fonda sulla mancata prova di un fatto costitutivo, la censura che attacca un diverso profilo normativo è inammissibile o comunque infondata.
- La dichiarazione reddituale prodotta in giudizio deve essere idonea a dimostrare il requisito richiesto dalla legge; se il giudice di merito ritiene non provato il reddito del nucleo familiare, la Cassazione non può sostituirsi al giudizio di merito nella rivalutazione del materiale probatorio.
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