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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17345/2026 del 01/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (soci)

La controversia

Una società a responsabilità limitata operante nel settore delle costruzioni era stata destinataria di un avviso di accertamento per Ires, Iva e Irap relative all’anno d’imposta 2005, fondato sulla partecipazione a operazioni commerciali soggettivamente inesistenti. Dopo l’accoglimento del ricorso in primo grado, l’Agenzia aveva ottenuto in appello la riforma della decisione. Nel frattempo la società era stata cancellata dal registro delle imprese e il giudizio era proseguito nei confronti dei due ex soci. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) la nullità della sentenza di appello per violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546/1992, assumendo l’assenza di una concisa esposizione del processo, delle domande e dei motivi in fatto e in diritto; 2) la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla contestazione relativa alla non ricorrenza dei presupposti di applicazione dell’art. 2495 c.c. e per mancato esame del bilancio finale di liquidazione; 3) la violazione dell’art. 2495 c.c., dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., sostenendo che non fosse stata provata alcuna percezione di somme da parte dei soci in base al bilancio finale di liquidazione. La censura centrale riguardava quindi la motivazione apparente della sentenza di merito nel ritenere la responsabilità dei soci per il debito tributario della società estinta senza spiegare il fondamento fattuale dell’applicazione dell’art. 2495 c.c.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la sentenza della CTR contenesse una sia pure sintetica ricostruzione del processo e una motivazione sufficiente a escludere la nullità per difetto di esposizione ex art. 36 d.lgs. 546/1992. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, rilevando che la CTR aveva affermato apoditticamente la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 2495 c.c. senza chiarire perché ritenesse provato che i soci avessero ricevuto somme in base al bilancio finale di liquidazione. La motivazione è stata qualificata come solo apparente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    La sentenza di appello non è nulla se contiene, anche in forma sintetica ma chiara, l’esposizione dello svolgimento del processo e la motivazione in fatto e in diritto sufficienti a rendere comprensibile la decisione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato per denunciare la violazione di norme processuali e sostanziali, ma la Corte ha qualificato il primo motivo come infondato nel merito.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È stato utilizzato per dedurre nullità della sentenza per omessa pronuncia e per motivazione apparente.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È stato richiamato dai ricorrenti per censurare, in realtà, la motivazione e la valutazione dei presupposti di responsabilità dei soci.

  • art. 2495 c.c.

    La responsabilità dei soci per i debiti della società estinta opera nei limiti di quanto ricevuto in base al bilancio finale di liquidazione; il giudice di merito deve spiegare su quali elementi fondi l’applicazione della norma.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere il difetto di prova circa la percezione di somme da parte dei soci.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti per contestare l’apprezzamento probatorio della CTR.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la sentenza d’appello non è nulla per violazione dell’art. 36 d.lgs. 546/1992 se, pur sinteticamente, consente di ricostruire l’iter della controversia e le ragioni della decisione.
  • La motivazione è solo apparente quando il giudice afferma la sussistenza dei presupposti applicativi di una norma senza indicare gli elementi di fatto da cui li desume.
  • Nel caso di società estinta per cancellazione dal registro delle imprese, la pretesa fiscale può essere azionata nei confronti degli ex soci, ma il giudice deve accertare e spiegare il fondamento della loro responsabilità nei limiti di quanto percepito in sede di liquidazione.
  • L’assenza di un’esplicita confutazione di una doglianza non integra di per sé omessa pronuncia se la decisione contiene un argomentato rigetto implicito della questione, mentre la nullità sussiste solo quando il tema decisivo resti realmente non esaminato.
  • L’onere di dimostrare i presupposti della responsabilità dei soci per i debiti della società estinta non può essere eluso con un richiamo meramente formulaico all’art. 2495 c.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamentoPartecipazioni sociali
RamiProcesso civileTributiSocietario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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