Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 02473/2024 del 25/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

NON DETERMINABILE

Favorevole al resistente (committenti)

La controversia

La controversia nasce da un complesso rapporto relativo alla edificazione di un fabbricato su terreno di proprietà dei committenti, affidato da un lato a un architetto per la progettazione e direzione dei lavori e dall'altro a una impresa per l'esecuzione in appalto. I committenti agirono chiedendo la risoluzione dei contratti e il risarcimento dei danni per vizi e difetti delle opere eseguite, ritenendo responsabili sia il professionista sia l'impresa. Nel frattempo l'architetto aveva ottenuto due decreti ingiuntivi per i compensi professionali, opposti dai committenti; tali giudizi furono riuniti al giudizio principale. Intervenne poi il fallimento della società appaltatrice, con conseguente interruzione del processo. Alla riassunzione, gli attori dichiararono di voler riassumere solo nei confronti dell'architetto, dell'assicurazione e di alcuni soggetti indicati come soci illimitatamente responsabili della società trasformata. Il Tribunale dichiarò l'estinzione di tutti i giudizi riuniti per omessa notifica dell'atto di riassunzione al fallimento della società. La Corte d'appello, invece, ritenne erronea la declaratoria di estinzione e rimise la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. L'architetto ricorse per cassazione con due motivi avverso tale decisione; i controricorrenti chiesero il rigetto. Il testo fornito non riporta il contenuto analitico dei due motivi di ricorso, ma solo l'oggetto processuale della censura, che attiene alla rimessione al primo giudice e alla dichiarazione di estinzione dopo la precisazione delle conclusioni.

La decisione

La Corte di cassazione non decide nel merito delle censure, ma si limita a rilevare che contro la medesima sentenza era stato proposto anche altro ricorso, iscritto con numero diverso, e dispone la riunione dei procedimenti ai sensi dell'art. 335 c.p.c.; il ricorso qui esaminato, notificato e depositato successivamente, viene trattato come ricorso incidentale. Dal testo disponibile non emerge una statuizione finale sul merito del ricorso, ma solo l'ordine di riunione al precedente procedimento.

Norme richiamate

  • art. 335 c.p.c.

    I ricorsi proposti avverso la medesima sentenza devono essere riuniti e trattati unitariamente; il ricorso successivo può essere considerato come incidentale se ne ricorrono forma e termini.

  • art. 354 c.p.c.

    La Corte d'appello aveva disposto la rimessione della causa al primo giudice ritenendo erronea la declaratoria di estinzione pronunciata dal tribunale.

Massime di principio

  • Quando avverso la stessa sentenza sono proposti più ricorsi per cassazione, essi vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c. e il ricorso successivo può essere qualificato come incidentale se è stato notificato e depositato in tempo utile.
  • La declaratoria di estinzione del processo pronunciata dal primo giudice e la conseguente rimessione della causa possono costituire il nucleo della controversia processuale, ma dal solo provvedimento di riunione non è ricavabile una decisione di merito sulle censure.
  • In presenza di pluralità di impugnazioni contro il medesimo provvedimento, la Corte può arrestarsi a un provvedimento ordinatorio di riunione senza esaminare immediatamente i motivi di ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppelloResponsabilità professionaleAppaltoContratto preliminare
RamiProcesso civileResponsabilità civileContrattiImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.