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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15903/2022 del 26/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello per più motivi: 1) inutilizzabilità delle dichiarazioni e degli accertamenti compiuti dagli operanti della Guardia di Finanza (presunta violazione degli artt. 191 e 194 c.p.p.), poiché trattavisi di valutazioni tecniche svolte da soggetti non qualificati e che non avrebbero potuto esaminare tutta la merce sequestrata; 2) vizio nella configurazione dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 648 c.p. (ricettazione), sostenendo assenza di prova che Mu fosse a conoscenza della provenienza illecita della merce e denunciando una presunta inversione dell'onere della prova; 3) mancata valutazione della possibile riqualificazione nella fattispecie di cui all'art. 712 c.p.; 4) difetto motivazionale circa la mancata riduzione della pena; 5) errata valutazione dei requisiti per la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 163 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che le dichiarazioni degli operanti qualificati siano utilizzabili quando riferiscano fatti caduti sotto la loro diretta percezione e inerenti alla loro specifica attività; inoltre il punto relativo alla presunta inutilizzabilità non era stato dedotto in sede di appello e dunque non poteva essere sollevato in cassazione. Sui profili relativi all'elemento soggettivo e alla prova della ricettazione la Corte ha ritenuto congrua la motivazione della Corte d'appello: l'assenza di fatture o di spiegazioni sulla provenienza della merce e l'assenza di autorizzazioni per l'uso dei marchi sono indizi che, secondo la consolidata giurisprudenza, possono giustificare la inferenza della conoscenza dell'illiceità. La Corte ha inoltre affermato che il diritto al silenzio dell'imputato non impedisce ai giudici di merito di rilevare l'assenza di spiegazioni alternative. Quanto alla pena, con la declaratoria di prescrizione dell'art. 474 c.p. la pena residua è stata contenuta nel minimo edittale e il ricorrente non aveva interesse sui profili di dosimetria. La negazione della sospensione condizionale è stata ritenuta adeguatamente motivata con riferimento alla consistenza della merce sequestrata e al rischio di reiterazione. Per l'inammissibilità del ricorso la Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen.

    Riconosciuta la giurisprudenza secondo cui la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce indizio della conoscenza della illecita provenienza; la Corte d'appello ha ritenuto congrua la prova per la ricettazione basata sulla mancanza di documentazione e spiegazioni

  • art. 474 cod. pen.

    Il reato contestato con riferimento a questo articolo è stato dichiarato prescritto dalla Corte d'appello; la Cassazione prende atto della prescrizione e ridetermina la incidenza sulla pena complessiva

  • artt. 191 e 194 cod. proc. pen.

    Norme sulle valutazioni tecniche e perizie: la Corte ha rilevato che le dichiarazioni di persone "qualificate" che riferiscono su fatti direttamente percepiti nell'ambito della loro attività possono avere valore probatorio e che la censura relativa alla presunta inutilizzabilità non era stata tempestivamente dedotta in appello

  • art. 712 cod. pen.

    Il motivo di possibile riqualificazione in questa fattispecie è stato ritenuto infondato perché la Corte d'appello aveva adeguatamente valutato gli indizi sulla conoscenza della illecita provenienza

  • art. 163 cod. pen.

    In tema di sospensione condizionale della pena il giudice di merito non è obbligato a esaminare tutti gli elementi elencati, potendo indicare quelli ritenuti prevalenti; qui la Corte d'appello ha ritenuto ostativa la natura e la consistenza del fatto (numero di capi sequestrati) ai fini della prognosi di recidiva

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese e per l'irrogazione della somma alla Cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Le dichiarazioni e gli accertamenti resi da operatori o soggetti "qualificati" sono utilizzabili come prova quando riguardano fatti oggettivi caduti sotto la loro diretta percezione e attinenti alla loro attività abituale; in tali casi l'apprezzamento tecnico è inscindibile dal fatto stesso
  • Non è possibile sollevare in Cassazione questioni nuove che non siano state dedotte in grado di appello: i motivi non devoluti al giudice di appello sono inammissibili in cassazione
  • L'assenza di documentazione (es. fatture) o di spiegazioni plausibili sulla provenienza di merce sospetta può costituire indizio grave e convergente per ritenere la conoscenza della provenienza illecita (principio consolidato in giurisprudenza sulla ricettazione)
  • Il diritto al silenzio dell'imputato non proibisce ai giudici di merito di valutare l'assenza di spiegazioni alternative alle risultanze probatorie; il silenzio non equivale automaticamente a prova di innocenza
  • Nel valutare la concessione della sospensione condizionale della pena il giudice di merito può limitarsi a indicare gli elementi prevalenti ostativi; non è necessario un esame esaustivo di tutti i fattori elencati dalla norma
  • In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione la parte ricorrente può essere condannata alle spese e a somme a favore della Cassa delle ammende se sussistono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

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