Sentenza n. 1888/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Note dell’Azienda sanitaria recanti la comunicazione di crediti da recuperare, derivanti dalla differenza tra la produzione dell’anno 2020 e gli importi liquidati, nonché atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato le comunicazioni con cui l’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento aveva contestato l’esistenza di crediti derivanti da differenze tra la produzione sanitaria del 2020 e gli importi effettivamente liquidati, prospettando il successivo recupero forzoso. Hanno dedotto: violazione delle norme sulla partecipazione al procedimento e difetto di istruttoria; erronea quantificazione delle somme, omesso contraddittorio sul quantum, difetto di motivazione, travisamento dei fatti e insussistenza dei presupposti per la compensazione tra crediti non omogenei; illegittimità ed eccessiva onerosità delle modalità di recupero, anche in relazione alle condizioni economiche delle strutture e all’art. 36 Cost.; erronea interpretazione della disciplina emergenziale e regionale applicabile, con violazione del legittimo affidamento, dell’irretroattività della legge e della certezza del diritto; nullità del procedimento di recupero per difetto di un obbligo normativo; eccesso di potere per abnormità, irragionevolezza e lesione dell’affidamento. Le ricorrenti hanno inoltre prospettato una responsabilità risarcitoria dell’amministrazione, riservando la quantificazione dei danni. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito il difetto di giurisdizione, nonché il difetto di legittimazione passiva dell’Assessorato e, quanto all’ASP, anche la carenza di interesse, precisando che non era stata avviata alcuna procedura di recupero forzoso.
La decisione
Il TAR ha accolto l’eccezione di difetto di giurisdizione e ha dichiarato il ricorso inammissibile. La controversia riguarda esclusivamente l’esattezza del conguaglio e il rapporto patrimoniale tra l’ASP e le strutture ricorrenti, quindi indennità, canoni o altri corrispettivi, senza un esercizio, neppure mediato, di pubblico potere. La cognizione spetta pertanto al giudice ordinario. Il Collegio ha chiarito che la mera esistenza di una procedura amministrativa o la deduzione di irregolarità procedimentali non trasformano un’attività patrimoniale e non autoritativa in esercizio di potere pubblico. Le ricorrenti possono riproporre la domanda davanti al giudice ordinario entro il termine previsto dall’art. 11, comma 2, c.p.a., salve eventuali preclusioni e decadenze. Le spese sono state compensate tra le parti costituite; nulla è stato disposto per la parte privata non costituita.
Norme richiamate
art. 11, comma 2, c.p.a.
Consente la riproposizione della domanda davanti al giudice munito di giurisdizione, entro il termine di legge, salve le preclusioni e decadenze eventualmente intervenute.
artt. 3, 9 e 10 l. 241/1990
Norme invocate dalle ricorrenti in materia di motivazione e partecipazione procedimentale; il TAR non le ha esaminate nel merito per il difetto di giurisdizione.
artt. 8 e seguenti l.r. Sicilia n. 10/1991
Norme regionali sulla partecipazione procedimentale invocate dalle ricorrenti; non sono state esaminate nel merito.
art. 36 Cost.
Parametro costituzionale invocato dalle ricorrenti con riferimento all’eccessiva onerosità del recupero; non esaminato nel merito.
art. 5, comma 15, l.r. Sicilia n. 9/2020
Disciplina regionale richiamata dalle ricorrenti per contestare l’interpretazione del regime applicabile ai conguagli; non esaminata nel merito.
art. 4, comma 5-bis, d.l. n. 34/2020, come modificato dall’art. 19-ter, comma 1, lett. b), d.l. n. 137/2020, convertito dalla l. n. 176/2020
Disciplina emergenziale invocata dalle ricorrenti; non esaminata nel merito per il difetto di giurisdizione.
Massime di principio
- Le controversie relative all’esattezza di conguagli, indennità, canoni e altri corrispettivi spettano al giudice ordinario anche quando il rapporto sostanziale coinvolga una pubblica amministrazione e rientri, in astratto, in un settore soggetto a giurisdizione esclusiva amministrativa, se manca un esercizio, anche mediato, di pubblico potere.
- La controversia conserva natura patrimoniale e appartiene alla giurisdizione ordinaria quando l’amministrazione si limita a determinare somme dovute nell’ambito di un rapporto economico, senza adottare un atto espressivo di potestà autoritativa.
- La mera esistenza di una procedura amministrativa non dimostra, da sola, l’esercizio di pubblico potere: anche l’attività non autoritativa delle amministrazioni può essere organizzata e svolta secondo procedure.
- La deduzione di irregolarità procedimentali non radica la giurisdizione amministrativa se l’oggetto sostanziale della controversia resta la quantificazione di un rapporto patrimoniale privo di esercizio del potere amministrativo.
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