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Parere

Parere n. 441/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla I Melograni - Società cooperativa a r.l. in liquidazione volontaria - contro il Comune di Granarolo dell’Emilia per l’annullamento: a) della delibera del Consiglio comunale di Granarolo n. 87 del 24 novembre 2021 recante “ Approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni e delle riserve espresse dalla Città Metropolitana di Bologna al POC 2017-2022 e approvazione del POC 2017-2022 e di tutti gli elaborati ad essa allegati, nella parte in cui non prevedono il riconoscimento dei diritti edificatori compensativi già oggetto di accordo urbanistico inerenti l’area di sua proprietà ovvero non recepiscono detto accordo né recano evidenza dell’avvenuta deliberazione al riguardo; b) di ogni altro atto presupposto e/ connesso.

Giustizia amministrativa202400730

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della delibera consiliare n. 87 del 24 novembre 2021 di approvazione del POC 2017-2022, nella parte in cui non riconosce i diritti edificatori compensativi derivanti dall’accordo urbanistico relativo all’area della ricorrente.

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

La ricorrente ha impugnato la delibera di approvazione del POC 2017-2022 deducendo la violazione dell’art. 18 della legge regionale Emilia-Romagna n. 20/2000, dell’art. 4 della legge regionale n. 24/2017, degli artt. 1 e 2 della legge n. 241/1990 e dell’art. 97 Cost., nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, falso presupposto, arbitrarietà, illogicità, disparità di trattamento e violazione dei principi di affidamento, proporzionalità, correttezza e buona fede. La controversia riguarda la mancata previsione nel POC dei diritti edificatori compensativi riconosciuti alla dante causa della ricorrente in cambio della cessione e realizzazione di opere destinate alla viabilità, in attuazione dell’atto unilaterale d’obbligo del 23 ottobre 2008. Il Comune ha eccepito, tra l’altro, la violazione del principio di alternatività del ricorso straordinario, in ragione della pendenza di un giudizio davanti al TAR Emilia-Romagna avente ad oggetto l’efficacia della medesima convenzione e l’abrogazione della disciplina urbanistica relativa alla fascia di compensazione H11. Il Comune ha inoltre contestato l’interesse attuale e la fondatezza nel merito del ricorso, sostenendo la natura non vincolante degli accordi urbanistici e la sopravvenuta decadenza delle relative previsioni.

Il parere

La Sezione non ha definito né le eccezioni preliminari né il merito delle censure. Ha rilevato che il giudizio già instaurato davanti al TAR Emilia-Romagna è stato deciso con sentenza n. 360 del 14 aprile 2025, la quale ha riconosciuto la perdurante efficacia della convenzione del 23 ottobre 2008 al momento dell’adozione della variante al RUE n. 59 del 2017; tale sentenza risulta appellata. Poiché la decisione del ricorso straordinario richiede di verificare il contenuto e l’oggetto del giudizio amministrativo parallelo ai fini dell’eccepita violazione del principio di alternatività, la Sezione ha disposto un’integrazione istruttoria. Il Ministero, il Comune e la ricorrente devono trasmettere, entro trenta giorni dalla comunicazione del parere, il ricorso introduttivo del giudizio davanti al TAR, gli eventuali motivi aggiunti, l’atto di appello e ogni altra informazione utile. L’esame del ricorso è stato rinviato al secondo trimestre del 2026, con riserva di ogni questione di rito e di merito.

Osservazioni

Principio di alternatività del ricorso straordinario

Prima di decidere il ricorso occorre acquisire il ricorso introduttivo, gli eventuali motivi aggiunti e l’atto di appello relativi al giudizio pendente o definito davanti al TAR Emilia-Romagna, nonché ogni ulteriore informazione utile, per verificare se sussista sovrapposizione tra le controversie tale da determinare l’inammissibilità del ricorso straordinario.

Efficacia della convenzione urbanistica del 23 ottobre 2008

La sentenza del TAR Emilia-Romagna n. 360 del 14 aprile 2025 ha riconosciuto la perdurante efficacia della convenzione al momento dell’adozione della variante al RUE n. 59 del 2017. Poiché la sentenza è stata appellata, il relativo contenuto e lo stato del giudizio devono essere acquisiti per la decisione del ricorso straordinario.

Norme richiamate

  • art. 18 legge regionale Emilia-Romagna n. 20/2000

    La disposizione è richiamata in relazione all’accordo urbanistico stipulato tra la dante causa della ricorrente e il Comune e alla questione della sua efficacia.

  • art. 4 legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017

    La disposizione è richiamata dalle parti in relazione ai termini e alle modalità di attuazione degli accordi urbanistici e dei POC.

  • artt. 1 e 2 legge n. 241/1990

    Sono invocati dalla ricorrente a sostegno dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza e conclusione del procedimento.

  • art. 97 Cost.

    È richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e ragionevolezza dell’azione amministrativa.

  • principio di alternatività del ricorso straordinario

    La Sezione ritiene necessario approfondire se il giudizio davanti al TAR abbia oggetto coincidente o sostanzialmente sovrapponibile rispetto al ricorso straordinario, rinviando ogni decisione dopo l’acquisizione degli atti processuali.

Massime di principio

  • Quando sia eccepita la violazione del principio di alternatività del ricorso straordinario per la contemporanea o precedente proposizione di un giudizio davanti al giudice amministrativo, il Consiglio di Stato deve acquisire gli atti introduttivi, gli eventuali motivi aggiunti e gli atti di impugnazione del giudizio parallelo, così da verificare concretamente identità o sovrapposizione di petitum e causa petendi.
  • La definizione del giudizio davanti al TAR non rende automaticamente irrilevante l’eccezione di alternatività: se la sentenza è stata appellata, occorre esaminare il contenuto della controversia e lo stato del relativo giudizio prima di decidere il ricorso straordinario.
  • La pendenza di questioni urbanistiche e convenzionali collegate impone di distinguere, ai fini dell’alternatività, tra domande risarcitorie o di accertamento dell’inadempimento e domanda di annullamento di un successivo atto di pianificazione, verificando in concreto l’eventuale sovrapposizione tra le controversie.

Ricorso straordinario sulla mancata previsione di diritti edificatori compensativi

Il parere riguarda il ricorso straordinario proposto da una società cooperativa contro il Comune di Granarolo dell’Emilia, per l’annullamento della delibera consiliare n. 87 del 24 novembre 2021, con cui è stato approvato il POC 2017-2022. La ricorrente contesta che il piano non abbia riconosciuto i diritti edificatori compensativi derivanti da un accordo urbanistico relativo a un’area interessata dalla fascia di compensazione H11.

Origine dell’accordo urbanistico

Gli strumenti urbanistici comunali prevedevano la possibilità di acquisire aree destinate alla realizzazione o alla variante di arterie stradali, riconoscendo ai proprietari diritti edificatori compensativi. Nel 2008 la Cooperativa Habitat aveva ottenuto un permesso di costruire per il recupero della Corte San Donato e aveva assunto, con atto unilaterale d’obbligo del 23 ottobre 2008, l’impegno a cedere al Comune i terreni necessari alla realizzazione della viabilità denominata Via Passerotta, ricevendo in contropartita il riconoscimento di diritti edificatori compensativi.

Nel 2010 la società ricorrente era subentrata nel ramo d’azienda relativo al programma di risanamento e ristrutturazione del compendio immobiliare, acquisendo anche i beni, i diritti e i contratti connessi, compresi i diritti edificatori riconosciuti alla società cedente. La ricorrente aveva inoltre confermato gli impegni precedentemente assunti e aveva realizzato a proprie spese la rotatoria prevista dall’accordo, trasferendone la proprietà al Comune.

Atto urbanistico impugnato e censure

La delibera comunale n. 87 del 2021, di approvazione del POC 2017-2022, non ha previsto il riconoscimento dei diritti edificatori compensativi relativi all’area della società.

La ricorrente ha dedotto:

  • violazione dell’art. 18 della legge regionale n. 20/2000 e dell’art. 4 della legge regionale n. 24/2017;
  • eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, falso presupposto, arbitrarietà, illogicità e disparità di trattamento;
  • violazione dei principi di affidamento, proporzionalità, correttezza e buona fede;
  • violazione degli artt. 1 e 2 della legge n. 241/1990 e dell’art. 97 Cost.;
  • violazione dei principi di buon andamento e ragionevolezza.

La società ha sostenuto che l’accordo del 2008, stipulato a tempo indeterminato, avesse generato un affidamento qualificato e che i diritti edificatori compensativi costituissero una remunerazione alternativa alla corresponsione di un’indennità pecuniaria per la cessione dei suoli.

Difese del Comune

Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per violazione del principio di alternatività, richiamando un giudizio già proposto dalla stessa società davanti al TAR Emilia-Romagna. Tale giudizio riguardava l’inadempimento degli obblighi convenzionali e, in via subordinata, l’illegittimità della delibera consiliare n. 59 del 2017, con cui era stata adottata la variante al RUE che aveva abrogato l’art. 32.2, relativo alla fascia di compensazione H11.

Il Comune ha inoltre contestato la carenza di interesse attuale, sostenendo che i termini previsti dalla legge regionale n. 24/2017 per l’attuazione degli accordi urbanistici erano ormai decorsi. Nel merito, ha affermato che gli accordi non vincolassero necessariamente l’amministrazione nell’esercizio della discrezionalità urbanistica e che le successive scelte pianificatorie fossero giustificate dagli obiettivi di contenimento del consumo di suolo, rigenerazione urbana e riuso del territorio.

Secondo il Comune, la disciplina relativa alla fascia H11 era stata abrogata e il progetto della società sarebbe comunque decaduto per decorso dei termini del permesso di costruire.

Giudizio parallelo davanti al TAR

La Sezione ha rilevato che il giudizio davanti al TAR Emilia-Romagna è stato definito con sentenza n. 360 del 14 aprile 2025. Secondo quanto riportato nel parere, il TAR ha riconosciuto la perdurante efficacia della convenzione del 23 ottobre 2008 al momento dell’adozione della variante al RUE n. 59 del 2017, che aveva abrogato l’art. 32.2 del RUE.

La sentenza risulta appellata. La ricorrente ha sostenuto che il giudizio davanti al TAR riguardasse questioni diverse, cioè l’accertamento della responsabilità risarcitoria del Comune per inadempimento dell’accordo e l’illegittimità della variante al RUE, mentre il ricorso straordinario riguarda direttamente la successiva delibera di approvazione del POC n. 87 del 2021.

Valutazioni della Sezione

La Sezione non ha ritenuto possibile decidere allo stato degli atti l’eccezione relativa al principio di alternatività. La verifica richiede l’esame diretto del ricorso introduttivo del giudizio davanti al TAR, degli eventuali motivi aggiunti, dell’atto di appello e di ogni altra informazione utile sul rapporto tra le due controversie.

La Sezione ha quindi disposto i seguenti incombenti istruttori:

  • trasmissione del ricorso introduttivo del giudizio davanti al TAR Emilia-Romagna;
  • trasmissione degli eventuali motivi aggiunti;
  • trasmissione dell’atto di appello contro la sentenza n. 360 del 2025;
  • trasmissione di ogni ulteriore informazione utile ai fini della verifica dell’alternatività.

Gli adempimenti devono essere eseguiti dal Ministero, dal Comune e dalla ricorrente, ciascuno per quanto di competenza, entro trenta giorni dalla comunicazione del parere.

Conclusioni

Il parere ha natura interlocutoria. La Sezione ha lasciato impregiudicate tutte le questioni di rito e di merito, compresa l’eventuale inammissibilità per violazione del principio di alternatività, la sussistenza dell’interesse attuale, l’efficacia dell’accordo urbanistico, la portata della discrezionalità pianificatoria comunale e la fondatezza delle censure dedotte. L’esame del ricorso è stato rinviato al secondo trimestre del 2026.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiPiani attuativi e lottizzazioniRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiLegittimo affidamentoBuona fede e correttezza della PALegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

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