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Sentenza

Sentenza n. 1502/2026 - Venezia, Sezione 3

Giustizia amministrativa202501571

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro stagionale rilasciato per l’assunzione del ricorrente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta, sostenendo anzitutto che il procedimento non fosse stato preceduto da una valida comunicazione di avvio nei suoi confronti e che fosse stata violata la partecipazione procedimentale. Ha inoltre dedotto che la revoca fosse assimilabile all’annullamento d’ufficio e che, pertanto, avrebbe dovuto essere motivata con l’indicazione di un interesse pubblico concreto e attuale, adeguatamente bilanciato con l’affidamento maturato per effetto del rilascio del nulla osta, dell’ingresso in Italia e dell’attività lavorativa svolta. Infine, ha lamentato il difetto di motivazione e di istruttoria, sostenendo che l’Amministrazione non avesse adeguatamente valutato le memorie e la documentazione prodotte; che i contratti di assunzione e le comunicazioni UNILAV avessero sanato le carenze relative alla proposta contrattuale; che fossero stati prodotti i certificati di idoneità alloggiativa; che l’attività agricola non richiedesse una sede stabile; e che, in caso di incompetenza territoriale, la pratica avrebbe dovuto essere trasferita allo Sportello Unico competente. L’Amministrazione ha dedotto che il nulla osta era stato rilasciato in via accelerata prima dell’acquisizione delle informazioni ostative e che i successivi controlli avevano evidenziato carenze documentali e sostanziali non superate nel contraddittorio procedimentale.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto alla partecipazione procedimentale, ha rilevato che la comunicazione del 14 luglio 2025 era indirizzata sia al datore di lavoro sia al lavoratore, individuava il nulla osta e indicava puntualmente le ragioni ostative. In ogni caso, il procedimento si era svolto attraverso plurime memorie e integrazioni documentali del datore di lavoro; il ricorrente non ha dimostrato quale concreto apporto istruttorio ulteriore gli sarebbe stato impedito. Le produzioni documentali erano state valutate, ma ritenute incomplete e inidonee a superare i motivi ostativi. Il giudice ha escluso che la revoca fosse un annullamento d’ufficio soggetto all’art. 21-nonies l. 241/1990: il regime applicabile era quello speciale dell’art. 42, comma 2, d.l. 73/2022, che consente il rilascio anticipato del nulla osta e ne impone la revoca, unitamente a quella del visto d’ingresso, quando i successivi controlli evidenzino elementi ostativi o la carenza originaria dei presupposti. Tale revoca costituisce effetto legale dell’accertamento di condizioni che avrebbero impedito ab origine il rilascio e non richiede una nuova ponderazione discrezionale tra interesse pubblico e affidamento. L’ingresso in Italia, l’assunzione e lo svolgimento dell’attività lavorativa non sanano le carenze originarie né rendono tutelabile l’affidamento. La sentenza resa sul precedente ricorso avverso il silenzio aveva imposto soltanto la conclusione del procedimento, senza riconoscere il diritto alla conferma del nulla osta. Il provvedimento è stato ritenuto adeguatamente motivato, anche per relationem al parere dell’ITL, poiché indicava autonomamente la mancanza di un effettivo radicamento territoriale, l’insufficiente prova del domicilio dei lavoratori, l’incompletezza dell’accordo contrattuale e la carenza della documentazione relativa all’idoneità alloggiativa. L’apertura successiva di un’unità produttiva non dimostrava che al momento della domanda esistesse una sede effettiva o un luogo di impiego documentato; i contratti di appalto non erano sufficienti, da soli, a provare tale radicamento. La mobilità delle lavorazioni agricole rendeva necessaria, non superflua, la precisa documentazione dei luoghi e dei periodi di impiego. I contratti di assunzione e le comunicazioni UNILAV successive all’ingresso non sostituivano l’accordo completo richiesto per il rilascio del nulla osta. Anche la disponibilità di alloggi ad uso foresteria non dimostrava l’idoneità alloggiativa riferita al singolo lavoratore. Non sussisteva infine un obbligo di trasferire la pratica ad altra Prefettura, poiché la revoca si fondava anche su autonome carenze contrattuali e alloggiative. Il TAR ha revocato l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per manifesta infondatezza delle pretese, ha condannato il ricorrente alle spese di lite per euro 1.000 e ha trasmesso la sentenza all’Ordine degli Avvocati per le valutazioni relative al possibile frazionamento di giudizi sostanzialmente identici.

Norme richiamate

  • art. 42, comma 2, d.l. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla l. 4 agosto 2022, n. 122

    Consente il rilascio accelerato del nulla osta prima dell’acquisizione delle informazioni sugli elementi ostativi e prevede la revoca del nulla osta e del visto d’ingresso quando tali elementi emergano successivamente.

  • artt. 22 e 24 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    Individuano i presupposti e gli elementi ostativi rilevanti per il rilascio del nulla osta e per l’ingresso del lavoratore straniero.

  • art. 30-bis, commi 1 e 7, d.P.R. n. 394 del 1999

    Consente di radicare la competenza dello Sportello Unico anche nel luogo in cui la prestazione lavorativa deve essere svolta, purché tale luogo sia effettivo e adeguatamente documentato.

  • art. 22, comma 2, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    Richiede che la domanda di nulla osta sia corredata dagli elementi essenziali del rapporto di lavoro proposto, necessari a verificarne la congruità e l’impegno del datore di lavoro al pagamento delle spese di rimpatrio.

  • art. 21-nonies l. 7 agosto 1990, n. 241

    Non si applica alla revoca speciale conseguente al controllo successivo dei nulla osta rilasciati in via accelerata, poiché tale revoca non costituisce annullamento d’ufficio discrezionale.

  • art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241

    Le osservazioni presentate prima dell’adozione del provvedimento finale devono essere valutate anche se tardive rispetto al termine ordinario; nel caso concreto, l’Amministrazione le aveva valutate, ritenendole non sufficienti.

  • artt. 74, comma 2, e 136, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002

    Consentono la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato quando emerga la manifesta infondatezza delle ragioni fatte valere o l’insussistenza dei presupposti.

Massime di principio

  • La revoca del nulla osta rilasciato in via accelerata, quando i successivi controlli evidenzino la carenza originaria dei requisiti o elementi ostativi all’ingresso e all’instaurazione del rapporto di lavoro, costituisce effetto legale della disciplina speciale e non annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21-nonies l. 241/1990; non richiede quindi una nuova ponderazione dell’interesse pubblico con l’affidamento del destinatario.
  • Il rilascio anticipato del nulla osta non consolida la posizione del lavoratore quando i presupposti sostanziali della domanda non siano stati ancora verificati. L’ingresso in Italia, l’assunzione e lo svolgimento dell’attività lavorativa successivi al rilascio non sanano le carenze originarie della domanda e non impediscono la revoca prevista dal regime speciale.
  • La competenza territoriale dello Sportello Unico può essere radicata nel luogo di effettivo svolgimento della prestazione lavorativa, ma tale luogo deve essere concreto, attuale e documentato. La mera presenza operativa derivante da contratti di appalto o la natura itinerante dell’attività agricola non sostituiscono la prova della sede o del luogo effettivo di impiego.
  • Ai fini del nulla osta, i contratti di assunzione e le comunicazioni obbligatorie formati dopo l’ingresso del lavoratore non sostituiscono l’accordo contrattuale completo e verificabile che doveva corredare originariamente la domanda. Devono risultare, tra l’altro, gli elementi necessari a verificare durata, inizio e cessazione dell’attività, periodo di prova e concreta organizzazione del lavoro.
  • La motivazione per relationem è legittima quando l’atto richiamato sia conoscibile dall’interessato e indichi puntualmente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione. In presenza di una motivazione plurima, è sufficiente che una ragione autonoma e adeguata resista alle censure per impedire l’annullamento; nel caso esaminato, tuttavia, il giudice ha ritenuto resistenti tutte le ragioni poste a fondamento della revoca.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleAutotutela decisoriaLegittimo affidamentoDifetto di istruttoria

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