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Sentenza

Sentenza n. 771/2026 - Firenze, Sezione 3

per l’ottemperanza: alla sentenza del Tribunale ordinario di Firenze, Sezione Lavoro, n. 647/2023, pubblicata in data 12.07.2023 all’esito del procedimento iscritto al n. 1543/2023 R.G.;

Giustizia amministrativa202500659

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Firenze, Sezione Lavoro, n. 647/2023, relativa al riconoscimento della Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l’ottemperanza della sentenza n. 647/2023 del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, che aveva dichiarato il suo diritto al beneficio della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, condannando il Ministero all’attribuzione di una Carta del valore nominale di 500 euro per ciascun anno, oltre alle spese di giudizio. Ha chiesto, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il titolo esecutivo era stato notificato al Ministero il 3 maggio 2024, era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, e la sentenza era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale di Firenze il 23 gennaio 2025. Non risultava intervenuta l’esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile, poiché il titolo giudiziale era stato notificato all’amministrazione, era decorso il termine di 120 giorni per l’esecuzione delle sentenze nei confronti delle amministrazioni pubbliche ed era intervenuto il passaggio in giudicato. Nel merito, ha accertato l’inerzia del Ministero e ha accolto il ricorso ai sensi dell’art. 114 c.p.a. Ha ordinato al Ministero, qualora non avesse già provveduto nelle more, di dare esecuzione al giudicato entro 30 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore, corrispondendo alla ricorrente le somme dovute in esecuzione del titolo. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario, attribuendogli 60 giorni dalla richiesta dell’interessata successiva alla scadenza del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro, oltre contributo unificato e accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il giudice, accertata la mancata esecuzione del giudicato, ordina all’amministrazione di provvedere e può nominare un commissario ad acta per l’ulteriore inadempimento.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il decorso di un termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima della possibilità di procedere all’esecuzione forzata e, nel caso concreto, è stato considerato presupposto temporale per l’ammissibilità del giudizio di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio della Carta elettronica del docente riconosciuto dal giudicato civile ottemperando.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo esecutivo nei confronti della pubblica amministrazione è stato notificato, è decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 ed è intervenuto il passaggio in giudicato della pronuncia.
  • Accertata la mancata esecuzione di un giudicato, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine determinato, specificando gli adempimenti necessari per rendere effettiva la decisione.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la persistente inerzia dell’amministrazione può essere fronteggiata mediante la nomina preventiva di un commissario ad acta, operativo dopo l’inutile scadenza del termine assegnato all’amministrazione e su richiesta della parte interessata.
  • La condanna alle spese del giudizio di ottemperanza segue la soccombenza dell’amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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