Sentenza del 22/05/2018 n. 6159 - Comm. Trib. Prov. Catania
Ruolo straordinario Iscrizione nel ruolo straordinario basata su avviso accertamento annullato con sentenza - Illegittimità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la legittimità dell'iscrizione nei ruoli straordinari delle somme indicate in un avviso di accertamento che era stato successivamente annullato, integralmente o parzialmente, da una sentenza del giudice tributario. La questione riguardava il rapporto tra la misura cautelare prevista dall'art. 15-bis del D.P.R. n. 602/1973 e la validità dell'atto impositivo presupposto.
La decisione
L'iscrizione nei ruoli straordinari è stata ritenuta illegittima nella misura in cui si fondava su un avviso di accertamento annullato dal giudice tributario. Tale iscrizione ha natura cautelare e la sua legittimità dipende dall'esistenza e dalla validità del titolo impositivo presupposto. L'amministrazione deve adeguarsi alla decisione giudiziale e non può mantenere la riscossione sulla base di un atto annullato, neppure se l'iscrizione era stata effettuata prima del passaggio in giudicato della sentenza.
Norme richiamate
Art. 15-bis del D.P.R. n. 602/1973
La norma consente l'iscrizione nei ruoli straordinari delle imposte e degli interessi in presenza di un fondato pericolo per la riscossione. Tale iscrizione ha funzione cautelare, ma non è autonoma rispetto all'atto impositivo: se il titolo presupposto viene annullato, l'iscrizione deve essere eliminata o adeguata alla decisione giudiziale.
Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, sentenza n. 758/2017
La legittimità della riscossione e delle misure cautelari collegate alla pretesa tributaria deve essere verificata in relazione alla validità dell'atto impositivo presupposto e agli effetti della decisione del giudice tributario.
Massime di principio
- L'iscrizione nei ruoli straordinari è una misura cautelare e non costituisce un titolo impositivo autonomo.
- Se l'avviso di accertamento su cui si fonda la riscossione viene annullato, l'amministrazione deve cessare o ridurre la riscossione in conformità alla sentenza.
- L'ente impositore non può mantenere integralmente una pretesa tributaria fondata su un atto annullato, anche se l'iscrizione a ruolo era stata effettuata prima della decisione giudiziale.
- In caso di annullamento parziale, la riscossione può proseguire esclusivamente nei limiti della parte di pretesa rimasta valida, secondo gli effetti della sentenza.
- La presenza di un pericolo per la riscossione non sana l'illegittimità dell'iscrizione quando viene meno il titolo tributario presupposto.
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