Sentenza n. 10088/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento a) della nota del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 20.11.2025, nella parte in cui -a conclusione del procedimento, PE-64-2023-5 avviato dal MASE, e riguardante la modifica della precedente autorizzazione unica rilasciata a Tirreno Power per l'esercizio della centrale termoelettrica, sita nei Comuni di Quiliano e Vado Ligure- comunicando l'esito positivo della conferenza di servizi, richiede alla Regione Liguria di esprimere l'intesa inderogabilmente con deliberazione della Giunta Regionale (DGR); b) in subordine, dell'atto, comunicato il 18.12.2025, con cui la Regione Liguria, in data 16.12.2025 ha invece, motivatamente, espresso l'intesa a mezzo del proprio dirigente, anziché della Giunta regionale .
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota ministeriale che subordinava la conclusione del procedimento di modifica dell'autorizzazione unica all'intesa della Regione Liguria da esprimersi con deliberazione della Giunta regionale, nonché, in subordine, l'intesa regionale espressa da un dirigente
Esito
La controversia
La società ha impugnato la nota ministeriale del 20 novembre 2025, relativa alla modifica dell'autorizzazione unica per l'esercizio della centrale termoelettrica, nella parte in cui richiedeva che l'intesa regionale fosse espressa inderogabilmente dalla Giunta regionale. In via subordinata, ha impugnato l'atto regionale del 16 dicembre 2025, comunicato il 18 dicembre 2025, con cui l'intesa era stata invece espressa motivatamente da un dirigente regionale. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha rappresentato che il Ministero, con provvedimento del 24 febbraio 2026, aveva adottato la modifica dell'Autorizzazione Unica, ritenendo legittima l'intesa regionale espressa dall'organo dirigenziale, e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Il provvedimento ministeriale del 24 febbraio 2026 ha consentito alla ricorrente di conseguire il bene della vita perseguito, ossia la modifica dell'Autorizzazione Unica, rendendo inutile la prosecuzione del giudizio. Il Tribunale non ha quindi esaminato nel merito i vizi dedotti contro la nota ministeriale e l'atto regionale. Le spese sono state compensate, ritenendo sussistenti giusti motivi perché il ricorso era stato proposto quando il procedimento era ancora in corso e non era stato ancora adottato il provvedimento finale, poi risultato satisfattivo dell'interesse azionato. È stata fatta salva la rifusione del contributo unificato.
Massime di principio
- La materia del contendere cessa quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adotta un provvedimento che soddisfa integralmente l'interesse sostanziale perseguito dal ricorrente, rendendo inutile la prosecuzione del processo.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando il ricorso è stato introdotto durante un procedimento ancora pendente e il provvedimento finale, successivamente adottato, soddisfa l'interesse del ricorrente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1232/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1224/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1225/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1228/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1229/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1230/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →