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Sentenza

Sentenza del 03/02/2017 n. 2872 - Corte di Cassazione

ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - ACCERTAMENTO D'UFFICIO Metodo adottato in sede di verifica - Facoltà di scelta da parte dell'Amministrazione finanziaria - Limiti - Fattispecie.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava gli avvisi di accertamento IVA, IRAP e IRPEF per gli anni 2003 e 2004, con cui erano stati rettificati i redditi d'impresa e disconosciuti costi non documentati per 3.403.256 euro nel 2003 e 5.052.027 euro nel 2004. I contribuenti contestavano, tra l'altro, l'uso del metodo analitico anziché di quello induttivo e la conseguente redditività attribuita alla società, operante prevalentemente negli appalti pubblici: circa il 37%, a fronte del 4% ritenuto congruo dalla stessa Agenzia per imprese similari. Deducevano inoltre l'incongruità dei risultati e la violazione dei principi di uguaglianza e capacità contributiva; denunciavano anche motivazione apparente e omessa pronuncia della CTR.

La decisione

La Cassazione ha accolto il terzo motivo, relativo alla scelta metodologica e all'incongruità dei risultati, e ha dichiarato assorbiti il primo e il secondo, concernenti motivazione e omessa pronuncia. Ha precisato che l'Amministrazione può scegliere il metodo di accertamento previsto dalla legge, ma il contribuente può contestarlo se ne deriva un pregiudizio sostanziale. Nel caso concreto, la redditività del 37% appariva incongrua rispetto all'attività svolta, ai dati comparativi e alla percentuale del 4% indicata dall'Ufficio per aziende similari. La Corte ha cassato la sentenza della CTR dell'Umbria del 26 maggio 2011 e rinviato alla stessa Commissione, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39

    L'orientamento giurisprudenziale di legittimità in tema di accertamento delle imposte sui redditi è assolutamente consolidato nel ritenere insindacabile il potere dell'amministrazione finanziaria, se esercitato nell'ambito delle previsioni di legge, di scegliere discrezionalmente il metodo di accertamento da utilizzare nel caso concreto e, pertanto, la parte contribuente, in assenza "di pregiudizio sostanziale" (secondo Cass. n. 8333 del 2012), non ha titolo a dolersi della scelta operata.

    L'Amministrazione finanziaria può scegliere, tra i metodi previsti dalla legge, quello da applicare al caso concreto; tale scelta non è però insindacabile quando il contribuente dimostri un pregiudizio sostanziale o risultati incongrui rispetto alla situazione effettiva.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 5

    La disposizione è richiamata per l'imputazione per trasparenza ai soci del reddito della società di persone. Non è oggetto di una specifica interpretazione nella decisione.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2

    La norma è citata tra quelle poste a fondamento dei motivi processuali dei ricorrenti, ma la Cassazione non la esamina nel merito, avendo dichiarato assorbiti tali motivi.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4

    La disposizione è invocata dai ricorrenti in relazione alla dedotta apparenza della motivazione della sentenza d'appello; la questione è rimasta assorbita.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    La norma è invocata per la dedotta omessa pronuncia della CTR; la Cassazione non decide autonomamente la censura, dichiarandola assorbita.

  • Costituzione, art. 3

    I contribuenti hanno invocato il principio di uguaglianza contro l'esito ritenuto irragionevole dell'accertamento. La Cassazione fonda l'accoglimento sull'incongruità concreta della ricostruzione, senza formulare una distinta interpretazione dell'articolo.

  • Costituzione, art. 53

    I contribuenti hanno richiamato il principio di capacità contributiva per contestare una redditività ritenuta sproporzionata. La decisione accoglie il ricorso per l'incongruità dei risultati accertativi, senza sviluppare una distinta interpretazione dell'articolo.

  • Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 21-octies

    La norma è menzionata nel terzo motivo di ricorso, ma la Corte non la esamina né la utilizza come fondamento autonomo della decisione.

Massime di principio

  • La scelta tra metodo analitico e induttivo rientra nella discrezionalità dell'Amministrazione solo entro i limiti stabiliti dalla legge; il contribuente non può contestarla per il solo fatto che avrebbe preferito un metodo diverso.
  • La scelta metodologica è contestabile quando produce un pregiudizio sostanziale, ad esempio una ricostruzione dei ricavi o della redditività palesemente incongrua rispetto all'attività concreta e agli elementi disponibili.
  • Nel valutare la congruità dell'accertamento possono rilevare dati comparativi pertinenti, caratteristiche del settore, natura dei committenti e valutazioni formulate dalla stessa Amministrazione per imprese similari.
  • Il giudice tributario può sindacare la metodologia utilizzata per raccogliere e valutare gli elementi della rettifica quando le risultanze non sono coerenti con la situazione concreta; ciò non costituisce invasione della discrezionalità amministrativa.
  • La Cassazione ha disposto il rinvio per una nuova valutazione della vicenda: l'accoglimento del ricorso non equivale, da solo, all'annullamento definitivo degli avvisi di accertamento.

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