Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1127/2026 - Salerno, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600884

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale di “non accoglimento della SCIA” per l’installazione di un impianto elevatore, unitamente al divieto di prosecuzione dei lavori e alla nota presupposta

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale conclusivo relativo alla SCIA presentata per la realizzazione di un impianto ascensore in area condominiale, destinato all’abbattimento delle barriere architettoniche, chiedendone l’annullamento e il risarcimento dei danni. Ha dedotto, in particolare, la tardività dell’intervento inibitorio comunale e la conseguente formazione del titolo abilitativo per decorso dei termini previsti dall’art. 19 l. n. 241/1990; l’illegittimità del “non accoglimento” della SCIA, quale forma provvedimentale non prevista dall’ordinamento; la violazione della disciplina sull’autotutela, per mancanza dei presupposti dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990; la violazione della normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche, nonché dei principi costituzionali di uguaglianza e tutela della salute; l’erroneità del richiamo alle distanze legali, in ragione della prevalenza dell’interesse all’accessibilità e della natura tecnica dell’impianto; il difetto di istruttoria e il travisamento dei fatti quanto alla disponibilità dell’area, qualificata come condominiale; la violazione del principio di proporzionalità e il difetto di motivazione per mancato bilanciamento degli interessi contrapposti. Il Comune ha resistito al ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardiva impugnazione del precedente provvedimento comunale di divieto di prosecuzione dei lavori. Tale atto disponeva immediatamente il divieto di continuare l’attività edilizia e la rimozione degli eventuali effetti già prodotti; pertanto aveva natura direttamente lesiva e autonoma e costituiva l’atto da impugnare nel termine decadenziale. I successivi atti impugnati, qualificati come “non accoglimento” della SCIA e note collegate, sono stati ritenuti meramente consequenziali e confermativi, poiché si limitavano a ribadire l’insussistenza dei presupposti per superare il divieto già adottato. La mancata tempestiva impugnazione dell’atto immediatamente lesivo ha determinato la decadenza dall’azione e l’inammissibilità del ricorso contro gli atti successivi. Il giudice non ha esaminato le ulteriori censure di merito, comprese quelle sulla validità intrinseca degli atti e sull’asserita nullità strutturale, ritenendole assorbite dalla pronuncia in rito. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 19 l. 241/1990

    Il provvedimento con cui l’amministrazione vieta immediatamente la prosecuzione dell’attività segnalata e ordina la rimozione degli effetti prodotti ha natura direttamente lesiva e deve essere impugnato tempestivamente.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    La relativa censura, concernente l’assenza dei presupposti dell’autotutela, non è stata esaminata perché assorbita dalla declaratoria di inammissibilità.

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Il provvedimento amministrativo che, nell’ambito della SCIA, vieta immediatamente la prosecuzione dell’attività e ordina la rimozione degli effetti già prodotti è autonomamente lesivo e deve essere impugnato nel termine decadenziale, anche se l’amministrazione adotta successivamente un atto formalmente conclusivo sul procedimento.
  • Gli atti successivi che si limitano a confermare o ribadire un precedente divieto di prosecuzione della SCIA non riaprono il termine per impugnare l’atto originario immediatamente lesivo.
  • La tardiva impugnazione dell’atto immediatamente lesivo comporta l’inammissibilità del ricorso contro gli atti successivi meramente consequenziali o confermativi e preclude l’esame delle censure relative alla validità sostanziale o intrinseca degli atti impugnati.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziSCIA e liberalizzazioniTermini e notificazione del ricorso
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàPrincipio di legalità e tipicitàSilenzio della pubblica amministrazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.