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Sentenza

Sentenza n. 233/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento - dell’ordinanza dirigenziale del Comune di Porcia prot. n. 26805/2025, n. 110 del 29 ottobre 2025, avente a oggetto “Ordinanza di demolizione e rimessa in ripristino dello stato dei luoghi e di applicazione della sanzione alternativa alla demolizione art. 45, co. 2 e 2-bis, l.r. 19/2009 smi”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusa, la comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 17269/2025 del 2 luglio 2025 e la comunicazione di sospensione del termine per la conclusione del procedimento ex art. 2, comma 7, della l. n. 241/1990 prot. n. 24166/2025 del 29 settembre 2025.

Giustizia amministrativa202500643

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza comunale di demolizione e rimessa in pristino per i manufatti B, C e F, con applicazione di sanzione pecuniaria sostitutiva per il manufatto A, nonché atti procedimentali connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno contestato l'ordinanza deducendo violazione di legge ed eccesso di potere. Con il primo motivo hanno lamentato la violazione del legittimo affidamento, dei principi di buon andamento e buona fede e la contraddittorietà dell'azione amministrativa, richiamando il lungo tempo trascorso, i numerosi titoli e controlli amministrativi e l'autorizzazione dell'attività produttiva. Con il secondo motivo hanno negato l'incompatibilità dell'attività di falegnameria con la zona urbanistica B2, nella quale sarebbero ammesse attività artigianali non moleste. Con il terzo motivo hanno contestato nel merito l'abusività dei singoli manufatti: per A, sostenendo che fosse stato realizzato ab origine come edificio chiuso e che il collaudo statico e l'uso pluridecennale ne avessero confermato la legittimità; per B, deducendo la modestia degli scostamenti dimensionali, l'erronea attribuzione del titolo edilizio e la sproporzione della demolizione; per C, sostenendo la preesistenza al 1967 e l'avvenuto riconoscimento amministrativo mediante titoli successivi; per F, invocando l'esistenza ultraventennale e la conoscenza da parte dell'amministrazione. Con il quarto motivo hanno dedotto difetto di istruttoria per non avere il Comune previamente verificato la sanabilità ai sensi degli artt. 36 e 36-bis del d.P.R. 380/2001. Con il quinto motivo hanno censurato la mancata applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva ai manufatti B, C e F, lamentando violazione della l.r. Friuli Venezia Giulia n. 19/2009, difetto di istruttoria, illogicità e disparità di trattamento rispetto al manufatto A.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che l'ordine di demolizione per abusi edilizi costituisca espressione di un potere vincolato e non richieda una motivazione rafforzata sull'interesse pubblico, neppure dopo un lungo periodo di tempo: è sufficiente descrivere l'abuso e indicare i presupposti di fatto e di diritto della sanzione. L'illecito edilizio permanente non può generare un affidamento tutelabile sulla conservazione della situazione abusiva. Gli atti richiamati dai ricorrenti non hanno accertato la legittimità complessiva dei manufatti, ma hanno riguardato interventi specifici o profili diversi da quello edilizio; il certificato di agibilità attesta l'assenza di condizioni di insalubrità e non regolarizza l'opera, mentre autorizzazioni ambientali, controlli sulla sicurezza e autorizzazioni per insegne non incidono sulla legittimità edilizia. Il secondo motivo è stato ritenuto inconferente, poiché l'ordinanza conclusiva non si fonda sull'incompatibilità dell'attività con la zona B2, ma esclusivamente sull'abusività dei singoli manufatti. Quanto ai singoli abusi, il manufatto A è risultato integralmente diverso dalla tettoia autorizzata nel 1970, essendo un locale chiuso destinato a laboratorio anziché a deposito; il collaudo statico riguarda la sicurezza strutturale e non prova la conformità edilizia né sana difformità. Per B, gli scostamenti e la diversa ricostruzione dei titoli non sono stati dimostrati; le annotazioni manoscritte sulla planimetria del 1970 non hanno valore progettuale e il fotogramma del 1971 non prova con sufficiente certezza la preesistenza. Per C, i ricorrenti non hanno provato la realizzazione anteriormente al 1° settembre 1967, mentre la Carta Tecnica Regionale del 1971 mostra uno spazio libero nell'area interessata; i titoli del 1994 e del 1998 sono successivi e non dimostrano la preesistenza. Per F non è stato indicato alcun titolo edilizio riferibile al manufatto. Il Comune non era tenuto a verificare d'ufficio la sanabilità prima di ordinare la demolizione, poiché l'accertamento di conformità ex artt. 36 e 36-bis d.P.R. 380/2001 è attivabile su iniziativa dell'interessato. La mancata valutazione anticipata della sanzione pecuniaria sostitutiva non vizia l'ordine di demolizione: tale valutazione appartiene normalmente alla fase esecutiva. Per B la fiscalizzazione può essere valutata quando la demolizione pregiudichi la parte legittima; per C e F la sanzione sostitutiva presuppone gli specifici requisiti della legge regionale e una verifica tecnica, normalmente da svolgere in fase esecutiva. Non vi è disparità di trattamento rispetto ad A, poiché la diversa soluzione dipende dalla diversa situazione concreta e dalla già evidente impossibilità di demolizione senza pregiudizio. Il pagamento dei tributi non incide sull'abusività. Le spese sono state compensate per la natura della controversia e la difficoltà della ricostruzione fattuale e documentale.

Norme richiamate

  • art. 97 Cost.

    I ricorrenti lo hanno richiamato a fondamento dei principi di buon andamento e buona fede; il giudice ha escluso che tali principi imponessero una motivazione rafforzata per la repressione di abusi edilizi permanenti.

  • art. 2, comma 7, l. 241/1990

    Richiamato quale base della comunicazione comunale di sospensione del termine procedimentale; non è stato oggetto di autonoma decisione sfavorevole.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    L'accertamento di conformità è attivabile su iniziativa dell'interessato e il Comune non deve verificarne d'ufficio la possibile applicazione prima dell'ordine di demolizione.

  • art. 36-bis d.P.R. 380/2001

    Anche il nuovo istituto di regolarizzazione non impone all'amministrazione di compiere d'ufficio una verifica di sanabilità prima della repressione dell'abuso.

  • art. 27 d.P.R. 380/2001

    Richiamato, insieme all'art. 31, quale disposizione che impone al Comune di reprimere l'abuso edilizio senza una preventiva valutazione d'ufficio della sanabilità.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    Fondamento del carattere vincolato della repressione degli interventi abusivi e dell'ordine di demolizione, sufficiente a fronte della descrizione dell'abuso.

  • art. 47, comma 2, l.r. Friuli Venezia Giulia n. 19/2009

    Consente, per opere in parziale difformità, la sostituzione della demolizione con una sanzione pecuniaria quando il ripristino pregiudichi la parte legittima; la relativa valutazione può avvenire in fase esecutiva.

  • art. 45, commi 2 e 2-bis, l.r. Friuli Venezia Giulia n. 19/2009

    Prevede per determinati interventi abusivi la possibilità di una sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione in presenza di specifici presupposti; la verifica è distinta per ciascun manufatto e può essere compiuta nella fase esecutiva.

  • l. 724/1994

    Richiamata quale base della concessione edilizia in sanatoria n. 207/1998, ritenuta riferita a un manufatto diverso da quelli oggetto dell'ordinanza.

Massime di principio

  • L'ordine di demolizione di opere edilizie abusive è un atto vincolato: è sufficiente che l'amministrazione descriva in modo adeguato la consistenza dell'abuso e indichi i presupposti normativi della sanzione, senza dover motivare specificamente sull'interesse pubblico attuale, anche quando sia trascorso un lungo periodo dalla realizzazione dell'opera.
  • Il decorso del tempo e l'inerzia dell'amministrazione non legittimano un illecito edilizio permanente e non fondano, di per sé, un affidamento tutelabile sulla conservazione dell'abuso. Neppure atti amministrativi relativi a interventi parziali, agibilità, emissioni, sicurezza o insegne possono creare affidamento sulla legittimità edilizia complessiva se non hanno avuto tale specifico oggetto.
  • Il certificato di collaudo statico attesta la sicurezza strutturale dell'opera, ma non la sua conformità edilizio-urbanistica e non produce effetti sananti rispetto alle difformità dal titolo edilizio.
  • Il proprietario o responsabile dell'abuso che invochi la preesistenza dell'opera rispetto a una data rilevante ai fini della sanatoria o della disciplina applicabile ha l'onere di fornire una prova specifica e attendibile; elaborati successivi alla data-soglia non dimostrano la preesistenza, mentre l'assenza del manufatto nella cartografia tecnica coeva costituisce elemento contrario.
  • L'amministrazione non deve verificare d'ufficio la sanabilità dell'abuso prima di adottare l'ordine di demolizione: l'accertamento di conformità e gli istituti analoghi sono attivati dall'interessato su propria iniziativa.
  • La valutazione della sanzione pecuniaria sostitutiva della demolizione appartiene normalmente alla fase esecutiva e la sua mancata anticipazione nell'ordine di demolizione non ne determina l'illegittimità, salvo che i presupposti della sostituzione siano già evidenti; la diversa valutazione per manufatti distinti non integra disparità di trattamento se dipende dalla loro diversa situazione oggettiva.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneFiscalizzazione dell'abusoDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiLegittimo affidamentoDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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