Cassazione Penale, Ordinanza n. 22272/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte d'appello di Roma. I due motivi dedotti erano entrambi formulati come violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione della prova testimoniale. La Corte di cassazione rileva però che tali censure erano generiche, perché riproponevano argomentazioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata. Il ricorrente contestava, in sostanza, il riconoscimento di identità operato dalle persone offese in relazione a fatti di rapina in danno di un esercizio commerciale.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto i motivi privi di specificità ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., perché non correlati alle ragioni della decisione impugnata e sostanzialmente ripetitivi di doglianze già disattese in appello. In ogni caso, la motivazione di merito risultava congrua: il giudice di primo grado aveva evidenziato che l'imputato era stato riconosciuto con certezza dalle persone offese immediatamente dopo i fatti e, nel dibattimento, da tutte le vittime salvo una, che comunque lo aveva fotografato con il telefono cellulare e aveva poi riconosciuto e confermato la foto in aula. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
mancanza di specificità del motivo
La mancanza di specificità del motivo di impugnazione, desumibile dall'assenza di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento del ricorso, comporta l'inammissibilità.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e si limita a riprodurre censure già esaminate e disattese nei gradi di merito.
- La specificità del motivo richiede una correlazione puntuale tra le ragioni poste a base della decisione impugnata e le critiche formulate nel ricorso.
- La valutazione della prova testimoniale non può essere utilmente censurata in cassazione mediante doglianze generiche o meramente reiterative, se il giudice di merito ha dato conto in modo coerente degli elementi di riconoscimento e conferma dell'identità dell'imputato.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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