Sentenza n. 2177/2026 - Napoli, Sezione 6
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli n. 7579/2024, depositata e resa pubblica il 13.11.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 4266/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 21.11.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 11.06.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 7579/2024, relativa all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti e all'accredito di euro 2.000,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo che la sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, aveva condannato il Ministero a erogarle la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per quattro annualità già maturate, mediante accredito dell'importo nominale complessivo di euro 2.000,00. La pronuncia era passata in giudicato per mancata impugnazione, era stata notificata all'Amministrazione in forma esecutiva ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Nonostante ciò, il Ministero non aveva dato esecuzione alla decisione. La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l'applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito soltanto formalmente.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti tutti i presupposti dell'ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata notificata in forma esecutiva presso la sede dell'Amministrazione, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni e non risultava alcun adempimento ministeriale. Il giudice ha affermato che la pronuncia del giudice ordinario ha immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione e che l'obbligo di conformazione consiste nel far conseguire concretamente alla parte l'utilità riconosciuta dal giudicato. Ha quindi ordinato al Ministero di assegnare la Carta elettronica e di accreditarvi l'importo nominale di euro 2.000,00 entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Ha nominato fin d'ora, per l'eventuale ulteriore inerzia, il direttore della DGOSV quale commissario ad acta, con facoltà di delega, prevedendo l'insediamento su istanza della ricorrente e l'esecuzione entro i successivi sessanta giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di una penalità di mora pari agli interessi legali sulla somma dovuta, decorrente dalla comunicazione della sentenza e dovuta fino all'adempimento o, in caso di persistente inerzia, fino all'insediamento del commissario. Sono state poste a carico del Ministero anche le spese di giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, la restituzione del contributo unificato e la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
termine dilatorio di 120 giorni
Il decorso del termine dilatorio per l'esecuzione delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione costituisce, nel caso concreto, uno dei presupposti per procedere all'ottemperanza.
art. 114 c.p.a.
articolo 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di applicare una penalità di mora; nel caso concreto la penalità è stata fissata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta, fino all'adempimento o all'insediamento del commissario ad acta.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo può disporre l'ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l'Amministrazione non abbia dato esecuzione all'obbligo conformativo-ordinatorio derivante dalla pronuncia.
- L'obbligo di conformazione dell'Amministrazione comprende l'adozione di tutte le attività necessarie a far conseguire concretamente al destinatario l'utilità o il bene della vita riconosciuto dal giudicato civile.
- Ai fini dell'azione di ottemperanza per obbligazioni a carico della pubblica amministrazione, rilevano il passaggio in giudicato della pronuncia, la sua notificazione in forma esecutiva e il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a insediarsi su istanza della parte in caso di ulteriore inerzia dell'Amministrazione dopo il termine assegnato per l'adempimento.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere fissata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta e può decorrere dalla comunicazione della sentenza fino all'adempimento o, in caso di persistente inerzia, fino all'insediamento del commissario ad acta.
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