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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11807/2024 del 02/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (condomina)

La controversia

La lite nasceva in ambito condominiale: una condomina aveva chiesto al tribunale il ripristino dell'uso comune di uno spazio condominiale destinato alle cantine, lamentando che la porzione fosse stata tamponata con una parete divisoria in cartongesso apposta dalla dante causa delle convenute; chiedeva quindi la demolizione della parete e il risarcimento del danno da mancato utilizzo della parte comune, invocando l'art. 1102 c.c. e il regolamento condominiale. Le convenute avevano proposto domanda riconvenzionale per far accertare l'usucapione della porzione di corridoio tamponata, sostenendo un possesso esclusivo e ultraventennale a partire dal 1976. Il tribunale aveva accolto la domanda attorea e la decisione era stata confermata in appello. In cassazione le ricorrenti deducevano: 1) violazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione all'art. 2697 c.c., per mancata ammissione delle prove testimoniali tempestivamente dedotte e riproposte, che avrebbero dovuto dimostrare il mutamento del diritto per usucapione ventennale; 2) violazione dell'art. 116 c.p.c. per travisamento della prova e errata attribuzione alla documentazione prodotta dall'attrice del valore di prova negativa del possesso ininterrotto ultraventennale dell'area controversa; 3) violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per motivazione asseritamente illogica, in quanto la corte territoriale avrebbe attribuito efficacia probatoria a documenti di periodo irrilevante rispetto al decorso della prescrizione acquisitiva e valore confessoria a documenti relativi a un condono edilizio del 1994.

La decisione

Il giudizio di cassazione è stato dichiarato estinto per rinuncia al ricorso, depositata dalle ricorrenti in data 22 febbraio 2024, cui la controricorrente ha aderito nella medesima data. La Corte ha precisato che, per effetto dell'adesione alla rinuncia, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio; ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 in conseguenza dell'estinzione del processo. Non è stato esaminato il merito dei tre motivi di ricorso, inizialmente ritenuti dal consigliere delegato manifestamente infondati.

Norme richiamate

  • art. 1102 c.c.

    richiamato come base della domanda di ripristino dell'uso comune della parte condominiale, in relazione all'uso della cosa comune e alla sua alterazione mediante chiusura con parete divisoria

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per censurare la mancata ammissione delle prove testimoniali dedotte a sostegno dell'usucapione

  • art. 116 c.p.c.

    invocato per lamentare un travisamento della prova e l'erronea valutazione della documentazione prodotta

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in relazione al riparto dell'onere della prova sul dedotto possesso utile all'usucapione

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato per denunciare l'asserita illogicità della motivazione della sentenza d'appello

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    la Corte esclude la sua applicazione in caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso

  • Cass. 25485/2018

    richiamata come precedente a sostegno dell'esclusione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo in caso di estinzione del giudizio

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando accettata dalla parte controricorrente, determina l'estinzione del giudizio di legittimità senza pronuncia sulle spese, se l'adesione alla rinuncia esclude tale statuizione.
  • L'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso preclude anche l'applicazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
  • Quando la causa riguarda il preteso acquisto per usucapione di una porzione di bene comune, la parte che invoca l'usucapione deve offrire prova del possesso esclusivo e ultraventennale utile a mutare il titolo di godimento del bene.
  • Le censure in cassazione che investono l'ammissione e la valutazione delle prove devono confrontarsi con i limiti del sindacato di legittimità e con la deduzione specifica del vizio processuale o motivazionale lamentato.

Come è indicizzato

MaterieParti comuniPossessoImpugnazioni
RamiCondominioDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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