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Sentenza

Sentenza del 18/09/2019 n. 23218 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società contestava il recupero del credito d’imposta fruito per l’acquisto di beni strumentali destinati all’attività svolta in Sicilia, area svantaggiata. Sosteneva che il temporaneo impiego delle attrezzature presso un cantiere in Lombardia, necessario per l’esecuzione di un appalto, non integrasse la causa di decadenza prevista dalla L. n. 388/2000, art. 8, comma 7, poiché non vi era stato trasferimento dei beni a una diversa struttura produttiva autonoma e la struttura imprenditoriale della società era rimasta stabilmente radicata in Sicilia.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della CTR e deciso la causa nel merito, riconoscendo alla società il diritto di usufruire del credito d’imposta relativamente ai beni strumentali oggetto del recupero. È stato precisato che la temporanea dislocazione di beni presso cantieri situati fuori dall’area svantaggiata non comporta automaticamente la decadenza, salvo che il cantiere costituisca una struttura produttiva autonoma, quale ramo d’azienda dotato di autonomia gestionale. È rimasto fermo il giudicato interno relativo all’indebita spettanza del credito per autoveicoli e materiale edile. Le spese del giudizio di appello e di cassazione sono state compensate.

Norme richiamate

  • Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8, comma 1

    Ha previsto un contributo nella forma di credito d’imposta per le imprese che effettuano nuovi investimenti nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall’art. 87, par. 3, lett. a) e c), del Trattato CE.

    L’agevolazione è finalizzata a incentivare nuovi investimenti e lo sviluppo economico nelle aree territoriali svantaggiate, purché l’impresa disponga in tali aree di una struttura produttiva effettivamente operante.

  • Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8, comma 2

    Gli investimenti devono essere costituiti da acquisizioni di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare nelle aree territoriali agevolate.

    Il requisito territoriale riguarda la destinazione dei beni a una struttura produttiva effettiva, intesa come complesso organizzato di beni e attività, non necessariamente il luogo fisico in cui ogni singola operazione o cantiere viene eseguita.

  • Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8, comma 7

    Il credito deve essere rideterminato se i beni sono destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, ovvero dismessi, ceduti a terzi o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.

    La decadenza opera quando vi è un effettivo trasferimento dei beni a una diversa struttura produttiva o una destinazione incompatibile con l’attività agevolata. Non è sufficiente una temporanea dislocazione operativa presso un cantiere esterno, se la struttura produttiva agevolata resta la medesima.

  • Art. 87, par. 3, lett. a), del Trattato istitutivo della Comunità Europea, ora art. 107, par. 3, lett. a), TFUE

    Aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione.

    La disciplina degli aiuti di Stato conferma che la finalità dell’agevolazione è lo sviluppo stabile dell’area svantaggiata, perseguito attraverso il radicamento organizzativo ed economico dell’impresa in tale territorio.

  • Cass. civ., n. 15193/2016

    La dislocazione dei beni nei cantieri edili ove viene esercitata l’attività di impresa non determina il venir meno del beneficio, salvo il caso in cui il cantiere assurga ad autonoma struttura produttiva, inteso come autonomo ramo di azienda dotato di autonomia gestionale.

    Per le imprese di costruzioni, il trasferimento temporaneo delle attrezzature presso cantieri situati fuori dall’area agevolata è compatibile con il beneficio, a meno che il cantiere diventi una struttura autonoma e distinta rispetto all’impresa originariamente agevolata.

Massime di principio

  • Per valutare la decadenza da un’agevolazione territoriale occorre verificare la struttura produttiva effettiva dell’impresa, non soltanto il luogo fisico in cui i beni vengono temporaneamente utilizzati.
  • Nelle imprese edili, l’impiego temporaneo di attrezzature presso cantieri situati fuori dall’area agevolata non determina automaticamente la perdita del beneficio.
  • La decadenza può verificarsi se il cantiere esterno costituisce un autonomo ramo d’azienda o una struttura produttiva distinta, dotata di propria autonomia organizzativa e gestionale.
  • È essenziale dimostrare il stabile radicamento dell’impresa nell’area svantaggiata, tramite elementi quali sede e organizzazione aziendale, imputazione contabile di costi e ricavi, personale, gestione e collegamento funzionale con il territorio.
  • La finalità antielusiva della norma impedisce l’uso meramente temporaneo o artificiale dei beni per ottenere il beneficio, ma non ostacola il loro impiego operativo in altri luoghi quando l’attività produttiva agevolata resta effettivamente localizzata nell’area prevista dalla legge.

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