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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37456/2024 del 11/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere: 1) deduce l'illegittimità dell'acquisizione delle chat via ordine europeo di indagine (OEI) dalla Procura francese, sostenendo che si tratti di intercettazioni telematiche e non di "documento digitale" ai sensi dell'art. 234-bis c.p.p., con violazione di Garanzie costituzionali e sovranazionali (artt. 15 e 24 Cost., art. 6 CEDU, direttiva 2014/41/UE); 2) contesta la configurabilità del reato associativo, sostenendo che le chat descrivono rapporti commerciali bilaterali e non un vincolo associativo stabile e duraturo.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. Sul primo punto, richiama le decisioni delle Sezioni Unite (n. 23755 e 23756 del 29/02/2024) e la giurisprudenza di legittimità e della Corte di Giustizia UE (sentenza 30/04/2024): le chat acquisite con OEI da atti già nella disponibilità dell'A.G. estera sono ammissibili quando ricorrono requisiti di necessità e proporzionalità, sussista la rilevanza investigativa e non siano provati specifici profili di inutilizzabilità; la notifica all'autorità estera non rende automaticamente inutilizzabile il materiale, ma serve per il controllo di ammissibilità; l'onere di allegazione e prova di illegittimità grava sulla parte difensiva. Sul secondo punto, la Corte ritiene provata la gravità indiziaria in ordine alla partecipazione al sodalizio dedito al narcotraffico: elementi rilevanti sono i contatti ripetuti con soggetti apicali, l'uso di criptofonini, l'entità economica e ponderale delle operazioni, la disponibilità di canali di rifornimento internazionale e la pregressa condanna del ricorrente. Le doglianze difensive sono ritenute infondate e il provvedimento cautelare confermato.

Norme richiamate

  • Costituzione Italiana

    Richiamate a tutela delle garanzie personali e del diritto di difesa invocate dal ricorrente; la Corte ha ritenuto che non sussistano violazioni tali da determinare inutilizzabilità dei dati acquisiti.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)

    Richiamata come parametro sovranazionale; la Corte ha valutato che non siano dedotti elementi specifici e concreti di violazione del giusto processo.

  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

    Richiamata per i profili di tutela delle libertà fondamentali; non è stata ritenuta violata in modo tale da inibire l'utilizzabilità delle chat.

  • Direttiva 2014/41/UE

    Fondamentale per la regolazione degli ordini europei di indagine; la Corte ha fatto riferimento ai criteri di ammissibilità e notifica previsto dalla direttiva, ritenendo compatibile l'uso dell'OEI nei termini valutati.

  • Codice di procedura penale

    Disciplina italiana sull'acquisizione di documenti informatici; il ricorrente sosteneva la sua applicabilità, ma le Sezioni Unite e la Corte hanno escluso che ciò escluda di per sé l'utilizzabilità delle chat acquisite tramite OEI.

  • Decreto legislativo 108/2017

    Norme di recepimento della direttiva 2014/41/UE in Italia; la Corte ha considerato le previsioni sulla notifica e sul controllo da parte dell'autorità estera, ritenendo che l'assenza di notifica non produca automaticamente inutilizzabilità quando i presupposti di ammissibilità risultano rispettati.

  • Codice delle comunicazioni elettroniche

    d.lgs. 259/2003, art. 98-undecies

    Richiamato con riferimento al divieto di sistemi che non assicurano l'identità prima dell'attivazione; l'uso di piattaforme e criptofonini è stato valorizzato come indizio dell'illiceità e dell'anonimato ricercato dagli indagati.

  • Codice di procedura penale

    Richiamato per la circolarità della prova e per la possibilità di acquisire intercettazioni anche senza intervento autorizzatorio del giudice nel quadro dell'OEI.

  • Disposizioni sulla cooperazione internazionale

    art. 78 disp. att. c.p.p.

    Citata dal ricorrente per la disciplina della circolazione di atti penali stranieri; la Corte ha ritenuto prevalente l'interpretazione che ammette l'OEI e la valutazione di ammissibilità nel giudizio interno.

  • Norme sulla privacy e traffico dati

    art. 132 codice privacy (riformulato)

    Richiamato nella memoria aggiunta dal difensore per la tutela dei dati esterni di traffico; la Corte ha comunque ritenuto non sussistenti profili tali da determinare inutilizzabilità in assenza di specifiche allegazioni.

  • Giurisprudenza

    Sez. U n. 23755 e n. 23756 del 29/02/2024; CJEU sentenza 30/04/2024

    Le Sezioni Unite e la Corte di Giustizia UE sono state decisive nel ritenere sostanzialmente legittima l'acquisizione tramite OEI ove ricorrano necessità, proporzionalità e atti già nella disponibilità dell'Autorità estera; la Corte ha seguito tale indirizzo.

Massime di principio

  • Le chat acquisite tramite ordine europeo di indagine sono in linea di principio utilizzabili se provengono da atti già nella disponibilità dell'autorità estera, quando sussistono necessità e proporzionalità e non sono provati specifici vizi di illegittimità.
  • L'assenza di notifica all'autorità estera non determina automaticamente l'inutilizzabilità: la notifica serve per consentire un controllo di ammissibilità, ma l'onere di dimostrare l'illegittimità grava sulla parte che eccepisce.
  • La riqualificazione tecnica dei dati come intercettazioni non impedisce di per sé l'utilizzabilità se le indagini estere sono state svolte con provvedimenti autorizzativi e sussistono elementi indizianti pertinenti.
  • Non è necessario divulgare l'algoritmo di decriptazione per rendere utilizzabili i dati, salvo che la difesa allegi e provi specifici elementi che ne mettano in dubbio l'attendibilità.
  • Ai fini della configurabilità del reato associativo nel narcotraffico è sufficiente una durevole comunanza di scopo e rapporti continuativi e significativi: contatti ripetuti, rilevanza economica/ponderale delle operazioni, uso di strumenti criptati e canali internazionali rafforzano la gravità indiziaria.
  • La valutazione del periodo temporale osservato non è decisiva se emergono elementi che dimostrano continuità e qualità dei rapporti; la difesa deve proporre elementi concreti che controprovino la ricostruzione dell'accusa.

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