Cassazione Penale, Sentenza n. 37456/2024 del 11/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere: 1) deduce l'illegittimità dell'acquisizione delle chat via ordine europeo di indagine (OEI) dalla Procura francese, sostenendo che si tratti di intercettazioni telematiche e non di "documento digitale" ai sensi dell'art. 234-bis c.p.p., con violazione di Garanzie costituzionali e sovranazionali (artt. 15 e 24 Cost., art. 6 CEDU, direttiva 2014/41/UE); 2) contesta la configurabilità del reato associativo, sostenendo che le chat descrivono rapporti commerciali bilaterali e non un vincolo associativo stabile e duraturo.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Sul primo punto, richiama le decisioni delle Sezioni Unite (n. 23755 e 23756 del 29/02/2024) e la giurisprudenza di legittimità e della Corte di Giustizia UE (sentenza 30/04/2024): le chat acquisite con OEI da atti già nella disponibilità dell'A.G. estera sono ammissibili quando ricorrono requisiti di necessità e proporzionalità, sussista la rilevanza investigativa e non siano provati specifici profili di inutilizzabilità; la notifica all'autorità estera non rende automaticamente inutilizzabile il materiale, ma serve per il controllo di ammissibilità; l'onere di allegazione e prova di illegittimità grava sulla parte difensiva. Sul secondo punto, la Corte ritiene provata la gravità indiziaria in ordine alla partecipazione al sodalizio dedito al narcotraffico: elementi rilevanti sono i contatti ripetuti con soggetti apicali, l'uso di criptofonini, l'entità economica e ponderale delle operazioni, la disponibilità di canali di rifornimento internazionale e la pregressa condanna del ricorrente. Le doglianze difensive sono ritenute infondate e il provvedimento cautelare confermato.
Norme richiamate
Costituzione Italiana
Richiamate a tutela delle garanzie personali e del diritto di difesa invocate dal ricorrente; la Corte ha ritenuto che non sussistano violazioni tali da determinare inutilizzabilità dei dati acquisiti.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)
Richiamata come parametro sovranazionale; la Corte ha valutato che non siano dedotti elementi specifici e concreti di violazione del giusto processo.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
Richiamata per i profili di tutela delle libertà fondamentali; non è stata ritenuta violata in modo tale da inibire l'utilizzabilità delle chat.
Direttiva 2014/41/UE
Fondamentale per la regolazione degli ordini europei di indagine; la Corte ha fatto riferimento ai criteri di ammissibilità e notifica previsto dalla direttiva, ritenendo compatibile l'uso dell'OEI nei termini valutati.
Codice di procedura penale
Disciplina italiana sull'acquisizione di documenti informatici; il ricorrente sosteneva la sua applicabilità, ma le Sezioni Unite e la Corte hanno escluso che ciò escluda di per sé l'utilizzabilità delle chat acquisite tramite OEI.
Decreto legislativo 108/2017
Norme di recepimento della direttiva 2014/41/UE in Italia; la Corte ha considerato le previsioni sulla notifica e sul controllo da parte dell'autorità estera, ritenendo che l'assenza di notifica non produca automaticamente inutilizzabilità quando i presupposti di ammissibilità risultano rispettati.
Codice delle comunicazioni elettroniche
d.lgs. 259/2003, art. 98-undecies
Richiamato con riferimento al divieto di sistemi che non assicurano l'identità prima dell'attivazione; l'uso di piattaforme e criptofonini è stato valorizzato come indizio dell'illiceità e dell'anonimato ricercato dagli indagati.
Codice di procedura penale
Richiamato per la circolarità della prova e per la possibilità di acquisire intercettazioni anche senza intervento autorizzatorio del giudice nel quadro dell'OEI.
Disposizioni sulla cooperazione internazionale
art. 78 disp. att. c.p.p.
Citata dal ricorrente per la disciplina della circolazione di atti penali stranieri; la Corte ha ritenuto prevalente l'interpretazione che ammette l'OEI e la valutazione di ammissibilità nel giudizio interno.
Norme sulla privacy e traffico dati
art. 132 codice privacy (riformulato)
Richiamato nella memoria aggiunta dal difensore per la tutela dei dati esterni di traffico; la Corte ha comunque ritenuto non sussistenti profili tali da determinare inutilizzabilità in assenza di specifiche allegazioni.
Giurisprudenza
Sez. U n. 23755 e n. 23756 del 29/02/2024; CJEU sentenza 30/04/2024
Le Sezioni Unite e la Corte di Giustizia UE sono state decisive nel ritenere sostanzialmente legittima l'acquisizione tramite OEI ove ricorrano necessità, proporzionalità e atti già nella disponibilità dell'Autorità estera; la Corte ha seguito tale indirizzo.
Massime di principio
- Le chat acquisite tramite ordine europeo di indagine sono in linea di principio utilizzabili se provengono da atti già nella disponibilità dell'autorità estera, quando sussistono necessità e proporzionalità e non sono provati specifici vizi di illegittimità.
- L'assenza di notifica all'autorità estera non determina automaticamente l'inutilizzabilità: la notifica serve per consentire un controllo di ammissibilità, ma l'onere di dimostrare l'illegittimità grava sulla parte che eccepisce.
- La riqualificazione tecnica dei dati come intercettazioni non impedisce di per sé l'utilizzabilità se le indagini estere sono state svolte con provvedimenti autorizzativi e sussistono elementi indizianti pertinenti.
- Non è necessario divulgare l'algoritmo di decriptazione per rendere utilizzabili i dati, salvo che la difesa allegi e provi specifici elementi che ne mettano in dubbio l'attendibilità.
- Ai fini della configurabilità del reato associativo nel narcotraffico è sufficiente una durevole comunanza di scopo e rapporti continuativi e significativi: contatti ripetuti, rilevanza economica/ponderale delle operazioni, uso di strumenti criptati e canali internazionali rafforzano la gravità indiziaria.
- La valutazione del periodo temporale osservato non è decisiva se emergono elementi che dimostrano continuità e qualità dei rapporti; la difesa deve proporre elementi concreti che controprovino la ricostruzione dell'accusa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 11 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37439/2024 del 11/10/2024
- Sentenza penale · 11 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37440/2024 del 11/10/2024
- Sentenza penale · 11 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37441/2024 del 11/10/2024
- Sentenza penale · 11 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37442/2024 del 11/10/2024
- Sentenza penale · 11 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37443/2024 del 11/10/2024
- Sentenza penale · 11 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37444/2024 del 11/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →