Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3044/2026 - Milano, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza n. 84/2025 del Tribunale di Varese.

Giustizia amministrativa202600404

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Varese che aveva riconosciuto la carta docente per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza n. 84/2025 del Tribunale di Varese, divenuta definitiva, con la quale il Ministero era stato condannato a riconoscerle la carta docente nell'importo di 500 euro annui per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, per complessivi 1.000 euro. Ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione nonostante la notificazione della sentenza con richiesta di adempimento. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato che le somme erano state accreditate e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché era decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Nel merito ha dichiarato cessata la materia del contendere, avendo il Ministero accreditato le somme dovute in esecuzione del giudicato. Le spese sono state poste a carico del Ministero secondo il principio della soccombenza virtuale, poiché l'adempimento è intervenuto dopo la proposizione del ricorso. Sono state liquidate in 800 euro, oltre IVA, CPA e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Il ricorso per ottemperanza costituisce lo strumento processuale per ottenere l'esecuzione del giudicato; nel caso concreto il giudizio si è definito con la cessazione della materia del contendere per l'adempimento sopravvenuto.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Il ricorso è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza con richiesta di adempimento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario, il ricorso è procedibile quando, dopo la notificazione della decisione con richiesta di adempimento, sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.
  • L'integrale adempimento dell'Amministrazione al giudicato nelle more del giudizio determina la cessazione della materia del contendere, perché viene meno l'interesse attuale alla prosecuzione dell'azione di ottemperanza.
  • Quando l'Amministrazione adempie al giudicato dopo la proposizione del ricorso, le spese possono essere poste a suo carico in applicazione del principio della soccombenza virtuale, anche se il giudizio si conclude con la cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.