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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28811/2023 del 05/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la riparazione per la custodia cautelare subita (174 giorni) nell'ambito di un procedimento per associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) e altri reati in materia di armi e contro il patrimonio. Per alcune imputazioni è stato assolto ai sensi dell'art. 530 c.p.p., per altre il procedimento è stato estinto per prescrizione o non procedibile per difetto di querela. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 314 c.p.p., sostenendo che il giudice della riparazione avrebbe omesso di verificare la sussistenza di condotte ostative con effetto sinergico rispetto alla detenzione subita.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il diritto alla riparazione non sussiste in caso di estinzione del reato per prescrizione, salvo che la custodia cautelare superi la pena massima edittale o quella concretamente inflitta, o che sussistano presupposti per l'ingiustizia formale. Nel caso concreto nessuna di tali condizioni era verificata: i 174 giorni di custodia erano molto inferiori alla pena massima edittale riferibile anche a una sola delle fattispecie prescritte; inoltre la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato l'esistenza di una condotta ostativa gravemente colposa dell'Andreacchio, attesa la sua contiguità e i suggerimenti offerti a soggetti condannati per associazione 'ndranghetista. Di conseguenza il ricorso non ha titolo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende; non è stato invece condannato a rifondere le spese in favore del Ministero resistente.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma sostanziale sull'associazione di tipo mafioso; contestata nel procedimento di merito quale fattispecie che ha giustificato la custodia cautelare originaria.

  • art. 530 cod. proc. pen.

    Richiamata perché alcune imputazioni hanno dato luogo ad assoluzione ai sensi di tale articolo; tuttavia l'assoluzione per talune imputazioni non rende automaticamente dovuta la riparazione se altre imputazioni legittimavano la restrizione della libertà.

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la riparazione per ingiusta detenzione: il ricorrente invocava la violazione di tale norma, ma la Corte ha ritenuto che i presupposti per la riparazione non sussistessero.

  • Corte costituzionale, sent. n. 186/2000

    Principio richiamato in tema di responsabilità/sanzione in caso di inammissibilità del ricorso: se non sussiste assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, è possibile irrogare sanzione pecuniaria.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (massime e precedenti citati)

    Sez. 4, n. 14631 del 15/12/2016; Sez. 3, n. 2451 del 09/10/2014; Sez. 4, n. 44492 del 15/10/2013; Sez. 4, n. 29623 del 14/10/2020; Sez. 4, n. 5621 del 16/10/2013; Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018

    La giurisprudenza consolidata stabilisce che la riparazione è esclusa quando il reato è estinto per prescrizione salvo le eccezioni indicate; inoltre, in processi con più imputazioni, la condanna per anche una sola fattispecie idonea a giustificare la detenzione esclude il diritto alla riparazione. È inoltre consolidato che comportamenti indicativi di contiguità al sodalizio (anche suggerimenti o vicinanza a soggetti mafiosi) possono integrare la colpa grave ostativa alla riparazione.

Massime di principio

  • La riparazione per ingiusta detenzione non è riconosciuta se il reato è estinto per prescrizione, salvo che la detenzione superi la pena massima edittale o quella effettivamente inflitta, o sussistano elementi che facciano emergere un'ingiustizia formale della privazione della libertà.
  • In procedimenti con plurime imputazioni, la condanna per anche una sola fattispecie che, di per sé, giustifichi la misura cautelare impedisce il diritto alla riparazione per la custodia cautelare subita.
  • Comportamenti che denotino contiguità o collaborazione con soggetti di associazioni mafiose (es. suggerimenti, vicinanza percepita) possono configurare colpa grave e fornire titolo per escludere la riparazione.
  • Il giudizio di riparazione richiede un esame motivato dei fatti sotto la prospettiva autonoma della riparazione: il ricorrente deve confrontarsi puntualmente con le argomentazioni del giudice della riparazione; censure generiche o non focalizzate sulla motivazione specifica dell'ordinanza sono inefficaci.
  • In caso di ricorso inammissibile, il giudice può irrogare sanzione pecuniaria salvo che sia riconosciuta l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

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