Sentenza n. 219/2026 - Lecce, Sezione 2
per l’annullamento - dell’ordinanza n. 10 del 14.01.2025 a firma del responsabile del Servizio Area 7 – S.U.E. del Comune di Carovigno, con cui è stata ingiunta la demolizione/rimozione, ex art. 31 del d.P.R. n. 380/01, di una struttura a carattere precario, temporaneo e amovibile realizzata in area privata ed è stata preannunciata, in caso di inottemperanza entro il termine di 90 gg., l’esecuzione d’ufficio degli interventi richiesti e l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale del bene e dell’ulteriore area prevista dalla legge; - di qualsiasi atto presupposto, connesso e/o consequenziale ed in particolare della nota del SUE prot. n. 25378 del 27.09.2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza di demolizione e rimozione di un dehors prefabbricato, con preannuncio di acquisizione gratuita al patrimonio comunale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza comunale adottata ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 380/2001, sostenendo anzitutto che la SCIA edilizia presentata per la realizzazione del dehors si fosse consolidata per il decorso del termine di trenta giorni previsto dagli artt. 19, commi 3 e 6-bis, l. 241/1990 e 22 d.P.R. 380/2001. Hanno quindi dedotto che il Comune avrebbe potuto rimuovere gli effetti della SCIA soltanto mediante autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies l. 241/1990, entro il termine massimo di dodici mesi e previa motivazione sull’interesse pubblico prevalente. È stata inoltre contestata l’erronea qualificazione dell’opera come abusiva e la necessità di un permesso di costruire e di un’autorizzazione paesaggistica, deducendo la sufficienza della SCIA o, in subordine, la riconducibilità dell’intervento all’attività edilizia libera per opere temporanee e amovibili. I ricorrenti hanno infine censurato l’applicazione dell’art. 31 d.P.R. 380/2001 e la legittimazione passiva dell’ente proprietario, estraneo alla realizzazione dell’opera e privo della materiale disponibilità dell’immobile.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. I primi tre motivi sono stati esaminati congiuntamente e ritenuti infondati. Il Collegio ha precisato che il termine di trenta giorni previsto per la SCIA edilizia non opera quando la segnalazione è utilizzata per un intervento che, per natura e caratteristiche, richiede un titolo sostitutivo del permesso di costruire ai sensi dell’art. 23 d.P.R. 380/2001. In tali casi la SCIA è inidonea a produrre gli effetti tipici e il decorso del termine non determina il consolidamento del titolo né impone il ricorso all’autotutela ex art. 21-nonies l. 241/1990. Il termine previsto dall’art. 23, comma 6, d.P.R. 380/2001 è stato qualificato come sollecitatorio e non incidente sui poteri generali di vigilanza e repressione dell’abusivismo edilizio. La struttura, avente superficie di circa 48 mq, volumetria di circa 152 mc, telaio in ferro, copertura in alluminio e serramenti vetrati scorrevoli, chiusa su tutti i lati e destinata stabilmente a sala ristorante/bar, non è stata ritenuta contingente, temporanea e rapidamente rimovibile ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e-bis), d.P.R. 380/2001. Essa comporta una stabile trasformazione del territorio e un aumento del carico urbanistico, sicché richiedeva un titolo edilizio adeguato e l’autorizzazione paesaggistica, anche in ragione della disciplina applicabile al centro storico. Il regolamento comunale non poteva derogare alle prescrizioni del testo unico dell’edilizia, in quanto fonte secondaria subordinata alla legge. È stato respinto anche il quarto motivo: l’ordine di demolizione deve essere rivolto cumulativamente al proprietario e al responsabile dell’abuso, indipendentemente dalla materiale disponibilità del bene e dalla partecipazione del proprietario alla realizzazione dell’opera. L’estraneità e la buona fede possono rilevare nella fase esecutiva, ma il proprietario deve provare di essersi concretamente attivato per impedire o rimuovere l’abuso; la mera concessione in locazione non è sufficiente. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 19, commi 3 e 6-bis, l. 241/1990
L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi; nei casi di SCIA in materia edilizia il termine è ridotto a trenta giorni. Restano ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal d.P.R. 380/2001.
Il termine di trenta giorni non impedisce l’esercizio dei poteri di vigilanza e repressione edilizia quando la SCIA sia stata utilizzata fuori dal proprio ambito applicativo per un intervento che richiede un titolo maggiore.
art. 21-nonies l. 241/1990
L’autotutela non costituisce l’unico strumento necessario quando la SCIA è inidonea a legittimare l’intervento edilizio e l’opera resta abusiva.
art. 22 d.P.R. 380/2001
La SCIA è utilizzabile soltanto per gli interventi rientranti nel relativo ambito applicativo; non può sostituire il permesso di costruire per opere edilizie maggiori.
art. 23 d.P.R. 380/2001
La SCIA alternativa o sostitutiva del permesso di costruire è soggetta a un regime diverso dalla SCIA edilizia ordinaria e il decorso del termine non determina il consolidamento impeditivo dei poteri di vigilanza.
art. 6, comma 1, lett. e-bis), d.P.R. 380/2001
Opere stagionali e opere dirette a soddisfare esigenze contingenti e temporanee, destinate a essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e comunque entro un termine non superiore a centottanta giorni, comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio.
L’attività edilizia libera richiede contemporaneamente temporaneità e contingenza dell’esigenza, durata massima di 180 giorni e caratteristiche costruttive tali da consentire la rapida rimozione.
art. 27, comma 1, d.P.R. 380/2001
Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita la vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale.
Il potere comunale di vigilanza comprende l’intervento repressivo sugli abusi derivanti dall’utilizzo di un titolo edilizio inidoneo.
art. 31, commi 2 e 3, d.P.R. 380/2001
L’ordine di demolizione deve essere rivolto al proprietario e al responsabile dell’abuso; estraneità e buona fede del proprietario rilevano soprattutto nella fase di ottemperanza e per evitare le conseguenze dell’inottemperanza.
art. 146 d.lgs. 42/2004
Le installazioni qualificabili come trasformazioni paesaggisticamente rilevanti necessitano dell’autorizzazione paesaggistica, salvo le ipotesi di esonero previste dalla disciplina speciale.
art. 5, comma 2, lett. c), d.l. 70/2011, convertito in l. 106/2011
Il regime della SCIA si applica alle denunce di inizio attività edilizie, esclusi i casi in cui esse siano alternative o sostitutive del permesso di costruire.
Massime di principio
- Il decorso del termine previsto per il controllo ordinario della SCIA edilizia non consolida gli effetti della segnalazione quando il privato abbia utilizzato una SCIA inidonea per un intervento che richiede un titolo edilizio maggiore; in tal caso l’opera resta abusiva e l’amministrazione può esercitare i propri ordinari poteri di vigilanza e repressione senza ricorrere necessariamente all’annullamento d’ufficio.
- La qualificazione di un dehors come opera temporanea e amovibile dipende non dalla denominazione utilizzata né dai soli materiali impiegati, ma dalla sua destinazione obiettiva, dalla durata dell’utilizzo, dalla contingenza dell’esigenza e dalle concrete caratteristiche costruttive e dimensionali. Un manufatto chiuso, di rilevanti dimensioni, destinato stabilmente all’attività di ristorazione e non rapidamente rimovibile richiede un titolo edilizio adeguato.
- Le opere edilizie che determinano una stabile trasformazione del territorio e un aumento del carico urbanistico non possono essere ricondotte all’attività edilizia libera prevista per opere stagionali o contingenti, anche se vengono qualificate dal privato come temporanee o amovibili.
- Il regolamento comunale, quale fonte secondaria, non può derogare alle disposizioni legislative del testo unico dell’edilizia né legittimare un intervento per il quale la legge richiede un titolo edilizio diverso o maggiore.
- L’ordine di demolizione di un abuso edilizio deve essere rivolto sia al proprietario sia al responsabile dell’abuso, anche se il proprietario non ha materialmente realizzato l’opera o non dispone del bene. L’estraneità e la buona fede possono assumere rilievo nella fase di esecuzione dell’ordine, ma la mera concessione in locazione non dimostra l’adozione delle iniziative necessarie a impedire o rimuovere l’abuso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 391/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 264/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 265/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 266/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 267/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 268/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →