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Sentenza

Sentenza n. 131/2026 - Catania, Sezione 2

per l'annullamento del provvedimento del Comune di Nizza di Sicilia n. 2 del 25 giugno 2025, con cui è stata dichiarata l’inefficacia della comunicazione di inizio dei lavori asseverata n. 2045 in data 6 marzo 2023 ed è stata disposta la rimessione in pristino dello stato dei luoghi in relazione ad opere eseguite nell’immobile sito nella Via Volturno 14-16 (foglio di mappa 8, particella 500, subalterno 5).

Giustizia amministrativa202501848

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento comunale che ha dichiarato inefficace la CILA relativa agli interventi edilizi e ha disposto la rimessione in pristino dello stato dei luoghi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento con cui il Comune ha dichiarato inefficace la CILA da essi presentata e ordinato il ripristino, ritenendo che la sostituzione degli infissi con trasformazione delle aperture da arcuate a rettangolari costituisse modifica dei prospetti, soggetta a diverso titolo edilizio e al consenso degli altri proprietari condominiali. Hanno sostenuto che gli interventi riguardassero aperture già esistenti, senza alterazione del prospetto né incidenza su diritti di terzi, e fossero riconducibili alla manutenzione straordinaria o all'edilizia libera, con conseguente sufficienza della CILA. Hanno inoltre dedotto il difetto di motivazione, qualificando l'atto come revoca illegittima ai sensi dell'art. 21-quinquies l. 241/1990; la violazione delle garanzie partecipative per omessa comunicazione di avvio del procedimento; e la violazione del principio di proporzionalità. La controinteressata ha sostenuto che la trasformazione delle aperture avesse alterato il disegno della facciata e che, incidendo su una parte comune dell'edificio, l'intervento richiedesse un diverso titolo edilizio e il consenso degli altri proprietari.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la trasformazione delle aperture da arcuate a rettangolari alterasse in modo significativo la fisionomia esterna, il disegno della facciata e l'aspetto architettonico dell'edificio, sicché non si trattasse di una mera sostituzione di infissi. La modifica del prospetto è riconducibile, in relazione alla sua entità, alla manutenzione straordinaria pesante o alla ristrutturazione edilizia; in ogni caso non poteva essere eseguita mediante CILA, avente carattere residuale e utilizzabile solo per interventi non rientranti negli artt. 6, 10 e 22 d.P.R. 380/2001. L'amministrazione conserva i poteri repressivi ordinari quando la CILA sia utilizzata per opere soggette a diverso titolo edilizio. È stata ritenuta corretta anche la necessità del consenso condominiale, poiché la facciata è parte comune e l'intervento ne ha modificato l'aspetto. Le censure formali sono state respinte: il provvedimento era sufficientemente motivato; non si trattava di revoca di un provvedimento favorevole, poiché la CILA è una comunicazione e non un titolo di assenso; l'attività repressiva era vincolata e l'apporto partecipativo non avrebbe potuto modificare l'esito, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 1, lett. b), d.P.R. 380/2001

    La modifica dei prospetti può rientrare nella manutenzione straordinaria, in relazione alla natura dell'intervento.

  • art. 6-bis d.P.R. 380/2001

    La CILA ha carattere residuale e si applica agli interventi non riconducibili alle categorie disciplinate dagli artt. 6, 10 e 22; non è utilizzabile per opere che richiedano SCIA o permesso di costruire.

  • art. 22, comma 1, lett. a), d.P.R. 380/2001

    È soggetta a SCIA la manutenzione straordinaria che riguardi le parti strutturali dell'edificio o i prospetti.

  • art. 1117 c.c.

    La facciata dell'edificio condominiale è parte comune; gli interventi che ne modificano l'aspetto e incidono sul decoro architettonico richiedono il consenso condominiale secondo le regole applicabili.

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    Non si applica alla dichiarazione di inefficacia della CILA, poiché questa non costituisce un provvedimento amministrativo di assenso soggetto a revoca.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    La violazione delle garanzie partecipative non comporta l'annullamento quando il contenuto del provvedimento vincolato non avrebbe potuto essere diverso.

Massime di principio

  • La trasformazione della forma delle aperture di un edificio, anche quando riguardi vani già esistenti, costituisce modifica del prospetto se incide significativamente sulla fisionomia esterna, sul disegno della facciata o sull'aspetto architettonico; non è quindi qualificabile come mera sostituzione di infissi.
  • La CILA, avendo carattere residuale, non può essere utilizzata per interventi edilizi riconducibili alle categorie soggette a SCIA o permesso di costruire. L'utilizzo della CILA al di fuori della fattispecie legale non preclude all'amministrazione l'esercizio dei poteri repressivi e sanzionatori dell'abuso edilizio.
  • La facciata di un edificio condominiale è parte comune e l'intervento edilizio che ne modifichi sostanzialmente l'aspetto o il decoro architettonico richiede il consenso degli altri proprietari secondo le regole condominiali applicabili; tale valutazione non può essere rimessa unilateralmente al condomino esecutore dell'opera.
  • La dichiarazione di inefficacia di una CILA non integra la revoca di un provvedimento amministrativo favorevole ai sensi dell'art. 21-quinquies l. 241/1990, poiché la CILA è una comunicazione del privato e non un titolo edilizio di assenso.
  • Quando l'amministrazione accerta un abuso edilizio e deve adottare le conseguenti misure repressive vincolate, l'omessa comunicazione di avvio del procedimento non determina l'annullamento se il privato non avrebbe potuto incidere sul contenuto finale dell'atto, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAbusi edilizi e sanzioniInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleVizi formali non invalidantiPrincipio di legalità e tipicità

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