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Sentenza

Sentenza n. 446/2026 - Trieste, Sezione 1

Ricorso ex art. 31 e art. 117 c.p.a. per l’accertamento e la conseguente dichiarazione di illegittimità - del silenzio-inadempimento del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sull’istanza presentata da Blusolar Sesto Al Reghena 1 s.r.l. in data 15.12.2023 acquisita al prot. MASE.209041 del 20.12.2023 avente per oggetto la richiesta di avvio del procedimento volto al rilascio della Valutazione d’Impatto Ambientale – VIA ex art. 25 del d.lgs. n. 152/2006 per un impianto solare agrivoltaico di potenza pari a 55,94 MWp rimodulata a 55, 26 MWp e delle relative opere connesse, ubicato nel territorio dei Comuni di Sesto Al Reghena (PO) e di Cinto Caomaggiore (VE) su terreni a destinazione di estensione pari a circa 71 ha, acquisita all’ID10800; - del silenzio-inadempimento della Commissione PNRR – PNIEC rispetto al suo obbligo di predisporre lo schema di provvedimento VIA, ai sensi dell’art. 25 comma 2-bis del d.lgs. 152/2006; - del silenzio-inadempimento del Ministero della Cultura rispetto al suo obbligo di esprimere il concerto ai sensi dell’art. 25 del Codice dell’Ambiente al fine del rilascio del provvedimento di VIA; e per l’accertamento - dell’obbligo del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di provvedere con riferimento alla medesima istanza, acquisita all’ID10800, mediante adozione del provvedimento di VIA di cui all’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006, previa adozione da parte della Commissione Tecnica PNRR - PNIEC dello schema di provvedimento di VIA di cui all’art. 25, comma 2-bis, primo periodo, del d.lgs. n. 152/2006 e previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della Cultura ai sensi del medesimo art. 25, comma 2-bis; - dell’obbligo del competente direttore generale del Ministero della Cultura di esprimere il proprio concerto ai sensi dell’art. 25, comma 2-bis, secondo periodo del d.lgs. n. 152/2006; - del silenzio-inadempimento del Ministero della Cultura rispetto al suo obbligo di esprimere il concerto ai sensi dell’art. 25 del Codice dell’Ambiente al fine del rilascio del provvedimento di VIA; - del diritto della Società al rimborso del cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui all’articolo 33 del d.lgs. 152/2006, ai sensi dell’articolo 25, comma 2-ter, del d.lgs. 152/2006; e per la conseguente condanna - del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica a rilasciare il provvedimento di VIA ex art. 25 d.lgs. n. 152/2006, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della Cultura ai sensi del medesimo art. 25 e della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC ad adottare lo schema di provvedimento di VIA ai sensi dell’articolo 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006, fissando all’uopo un breve termine e nominando sin d’ora un commissario ad acta che, in caso di inosservanza, provveda in via sostitutiva; - del Ministero della Cultura ad esprimere il proprio concerto ai sensi dell’art. 25, comma 2-bis, secondo periodo del d.lgs. n. 152/2006, fissando all’uopo un breve termine e nominando sin d’ora un commissario ad acta che, in caso di inosservanza, provveda in via sostitutiva; - del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica a rimborsare alla Società il cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui all’articolo 33 del d.lgs. 152/2006, ai sensi dell’articolo 25, comma 2-ter, del d.lgs. 152/2006, pari ad € 12.081,4 (Oneri VIA: € 24.162,80. il 50%: 12.081,40);

Giustizia amministrativa202500312

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. ISentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: Silenzio-inadempimento sull’istanza di VIA per un impianto agrivoltaico da 55,26 MWp e domanda di rimborso del 50% dei diritti di istruttoria per il mancato rispetto dei termini procedimentali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proponente VIA)

Prevale il privato

La controversia

La società aveva presentato il 15 dicembre 2023, perfezionando l’istanza da ultimo il 14 marzo 2024, una richiesta di VIA per un impianto agrivoltaico di potenza rimodulata a 55,26 MWp, da realizzare su circa 71 ettari nei Comuni di Sesto al Reghena e Cinto Caomaggiore. Il ricorso contestava l’inerzia del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, della Commissione PNRR-PNIEC e del Ministero della Cultura e chiedeva l’accertamento dell’obbligo di concludere il procedimento, nonché il rimborso del 50% dei diritti di istruttoria, pari a € 12.081,40 su € 24.162,80 versati. Con sentenza non definitiva n. 90 del 16 marzo 2026 il TAR aveva già accolto la domanda contro il silenzio del Ministero della Cultura, ordinandogli di esprimere un atto espresso e motivato entro 20 giorni e al Ministero dell’Ambiente di concludere successivamente il procedimento entro 10 giorni dall’acquisizione del concerto. La sentenza definitiva riguarda la domanda, già separata mediante conversione del rito, di rimborso per il mancato rispetto dei termini previsti dall’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. 152/2006.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di rimborso. Ha rilevato che il progetto rientrava tra quelli soggetti ai termini accelerati previsti dall’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. 152/2006 e che il loro superamento era già stato accertato dalla sentenza non definitiva n. 90/2026, non appellata né oggetto di riserva di appello nei termini. In particolare, era scaduto il termine di 20 giorni per l’espressione del concerto del Ministero della Cultura, il cui ritardo aveva impedito la conclusione del procedimento e integrato anche il presupposto per il rimborso previsto dal comma 2-ter. Ha quindi accertato il diritto della società al rimborso di € 12.081,40 e condannato al pagamento il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Ha posto le spese del complessivo giudizio, liquidate in € 2.000 oltre accessori, a carico solidale dei Ministeri dell’Ambiente e della Cultura, che devono inoltre rimborsare in solido il contributo unificato. Il provvedimento di VIA era stato rilasciato nelle more; la decisione definitiva ha comunque statuito sulla domanda di rimborso.

Norme richiamate

  • art. 25, comma 2-ter, d.lgs. 152/2006

    Nei casi in cui i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 2-bis, primo e secondo periodo, non siano rispettati è rimborsato al proponente il cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui all'articolo 33 (...)

    Il mancato rispetto dei termini previsti dal comma 2-bis per la conclusione del procedimento determina il diritto del proponente al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria.

  • art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006

    Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11-quater del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190

    Per i procedimenti interessati, il concerto del competente direttore generale del Ministero della Cultura deve essere acquisito entro venti giorni; l’inutile decorso del termine, quando impedisce la conclusione del procedimento, integra il presupposto per il rimborso previsto dal comma 2-ter.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    I su indicati Ministeri saranno, inoltre, tenuti, sempre in solido tra loro, a rimborsare alla società ricorrente (all’atto del passaggio in giudicato della sentenza), ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis.1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall’art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248, il contributo unificato nella misura complessivamente versata.

    In base alla disposizione richiamata, i Ministeri soccombenti sono tenuti a rimborsare alla parte vittoriosa, al passaggio in giudicato della sentenza, il contributo unificato versato.

Massime di principio

  • Per i progetti soggetti ai termini speciali dell’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. 152/2006, il superamento dei termini previsti per la conclusione del procedimento, compreso quello di venti giorni per l’espressione del concerto ministeriale, comporta il diritto del proponente al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria ai sensi del comma 2-ter, quando il ritardo impedisce la conclusione del procedimento.
  • L’accertamento, contenuto in una sentenza non definitiva non appellata né tempestivamente assoggettata a riserva di appello, del mancato rispetto dei termini procedimentali costituisce il presupposto per decidere la domanda separata di rimborso prevista dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàTermini del procedimento e silenzio
RamiAmbienteProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimento

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