Cassazione Penale, Sentenza n. 8283/2022 del 09/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per il reato di rapina impropria e annullava il titolo cautelare rispetto alla tentata estorsione (riqualificata in tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni). Il difensore deduceva: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'attualità delle esigenze cautelari (contestando la mancanza di individuazione di una specifica occasione per consumare un nuovo delitto) e alla proporzionalità della misura (sosteneva che la prognosi di condanna, se inferiore a tre anni, osterebbe alla custodia in carcere).
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ricostruito il principio secondo cui l'attualità del pericolo di reiterazione va valutata congiuntamente su due dimensioni: elementi soggettivi (personalità, indici di pericolosità, modalità del fatto) ed elementi oggettivi o di contesto (condizioni di vita, fattori che possono attivare la latente pericolosità). Non è richiesta la previsione di una "specifica occasione" né un'immediatezza assoluta della ricaduta; è sufficiente una prognosi infausta di probabile recidiva basata su elementi reali. Applicando tali criteri al caso, il Tribunale aveva correttamente ritenuto sussistente l'attualità del pericolo in ragione della personalità aggressiva del ricorrente e delle modalità violente del fatto (minacce di morte con strumento tagliente). Sulla proporzionalità la Corte ha confermato che la custodia è adeguata quando la prognosi di condanna non esclude l'inflizione di pena superiore al limite ritenuto incompatibile con il carcere; il Collegio ha ritenuto la misura proporzionata. Conseguenze pratiche: confermata la custodia, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; è disposta la trasmissione di copia al direttore dell'istituto penitenziario; non è disposta la rimessione in libertà.
Norme richiamate
art. 616 cod. proc. pen.
La disposizione è stata richiamata come base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e per la comminazione, in favore della Cassa delle ammende, di una somma equitativamente determinata (qui pari a euro 3.000,00) in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 94 disp. att. cod. proc. pen. (commi 1, 1-bis e 1-ter)
Richiamata per disporre che, non essendosi determinata la rimessione in libertà, copia della decisione sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario ove il ricorrente è ristretto, affinché si provveda agli adempimenti previsti dal comma 1-bis; il comma 1-ter è stato citato per l'inoltro alla cancelleria degli adempimenti.
Massime di principio
- L'attualità del pericolo di reiterazione va valutata congiuntamente su elementi soggettivi (proclività, personalità, modalità del fatto) ed elementi oggettivi o di contesto (condizioni di vita, fattori esterni che possono attivare il rischio).
- Non è richiesta la previsione di una specifica occasione di delinquere né un'immediatezza assoluta della recidiva; è sufficiente una prognosi probabilistica infausta circa la possibile ricaduta in un prossimo futuro.
- Il giudizio cautelare ha natura probabilistica e deve basarsi su elementi concreti e specializzanti, non su astratte considerazioni di gravità del fatto.
- La proporzionalità della custodia in carcere richiede che altre misure siano insufficienti e che la prognosi di pena non osti all'applicazione del carcere; una prognosi credibile di pena inferiore a certe soglie può rendere la custodia sproporzionata.
- In caso di inammissibilità del ricorso in Cassazione possono essere disposte sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende e il pagamento delle spese processuali a carico del ricorrente.
- Se la decisione non comporta la libertà del detenuto, è obbligatorio trasmettere copia al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti previsti dalla disciplina applicabile.
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