Sentenza n. 653/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n.-OMISSIS- resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Esclusione dall’aliquota di valutazione per la procedura di avanzamento ad anzianità relativa all’anno 2022
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro l’esclusione dall’aliquota di valutazione per l’avanzamento ad anzianità. Ha dedotto, in sintesi, l’apoditticità e l’insufficienza della motivazione, l’erronea applicazione dell’art. 18, comma 3, del d.lgs. n. 69/2001, il travisamento dei fatti, l’ingiustizia manifesta e la contraddittorietà. In particolare, ha lamentato la mancata notificazione del provvedimento di esclusione, la violazione dei principi della legge generale sul procedimento amministrativo e la conseguente impossibilità di conoscere l’iter logico-giuridico seguito dall’Amministrazione, di partecipare al procedimento e di presentare memorie e documenti. Ha inoltre sostenuto che, al momento dell’avvio della procedura del 2022, erano maturati i termini di prescrizione del reato per il quale era stato rinviato a giudizio e che tale circostanza avrebbe dovuto essere valutata dall’Amministrazione. Ha infine richiamato i propri precedenti di servizio e contestato la considerazione del TAR secondo cui egli era già a conoscenza delle ragioni dell’esclusione per effetto dei precedenti provvedimenti relativi agli anni 2020 e 2021.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. L’esclusione era fondata sull’art. 18, comma 3, del d.lgs. n. 69/2001, che impedisce l’inserimento nell’aliquota di avanzamento dell’ufficiale rinviato a giudizio per un delitto non colposo. Alla data del 30 settembre 2021 l’appellante risultava rinviato a giudizio per il delitto di rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio previsto dall’art. 326 c.p.; tale circostanza integrava quindi la causa ostativa prevista dalla legge e imponeva all’Amministrazione l’esclusione, senza margini di discrezionalità o possibilità di diversa interpretazione. Proprio in ragione della natura vincolata dell’atto, l’Amministrazione era tenuta essenzialmente ad accertare la sussistenza della causa ostativa. Quando tale causa sia conosciuta dal destinatario, è sufficiente, ai fini della motivazione, il richiamo alla disposizione normativa applicata. La motivazione dell’atto, benché sintetica, ha consentito all’interessato di comprendere con certezza la ragione dell’esclusione e di articolare specifiche censure sia in primo grado sia in appello; non sussisteva quindi una lesione concreta dei principi di trasparenza, imparzialità o difesa. La dedotta prescrizione del reato non è stata ritenuta rilevante: la prescrizione è rinunciabile dall’imputato e, in assenza di una formale declaratoria del giudice penale, l’Amministrazione non avrebbe potuto attribuirle efficacia impeditiva della causa ostativa; inoltre, la procedura era stata avviata prima della data indicata dall’appellante come momento di maturazione della prescrizione. I precedenti di servizio non potevano essere valutati per superare una causa di esclusione tassativamente prevista dalla legge. L’appellante è stato condannato al pagamento di 2.000 euro di spese del grado, oltre accessori, in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Norme richiamate
art. 18, comma 3, d.lgs. n. 69/2001
Non può essere inserito nell'aliquota di avanzamento l'ufficiale rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo, o sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato, o sospeso dall'impiego o dalle funzioni del grado, o in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non interiore e sessanta giorni.
La disposizione prevede cause tassative e vincolanti di esclusione dall’aliquota di avanzamento. L’accertamento del rinvio a giudizio per un delitto non colposo impone all’Amministrazione di escludere l’ufficiale, senza discrezionalità.
art. 326 c.p.
Individua il delitto di rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio per il quale l’appellante risultava rinviato a giudizio; la qualificazione come delitto non colposo attiva la causa ostativa prevista dall’art. 18, comma 3, d.lgs. n. 69/2001.
art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. 241/1990
Il TAR aveva ritenuto che l’omessa comunicazione del provvedimento, anche ove sussistente, costituisse un vizio formale non invalidante, poiché il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso. Il Consiglio di Stato ha confermato il rigetto valorizzando soprattutto la natura vincolata dell’esclusione e la sufficienza della motivazione.
art. 10, comma 1, lettera b), l. 241/1990
L’appellante aveva invocato il diritto di presentare memorie e documenti nel procedimento; la censura è stata respinta poiché la causa ostativa era oggettiva, tassativa e impeditiva dell’inserimento nell’aliquota.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Ha costituito la base normativa, insieme agli artt. 5 e 6 del Regolamento UE 2016/679, per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell’appellante e delle persone menzionate.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità e degli elementi identificativi contenuti nella sentenza.
Massime di principio
- Quando una disposizione normativa prevede in termini tassativi che un ufficiale non possa essere inserito nell’aliquota di avanzamento in presenza di una determinata causa ostativa, l’Amministrazione esercita un potere vincolato e deve escludere l’interessato una volta accertata la sussistenza del presupposto di legge.
- In caso di provvedimento vincolato di esclusione dall’aliquota di avanzamento, se la causa ostativa è conosciuta dal destinatario, il richiamo alla disposizione normativa che la contempla può costituire motivazione sufficiente, purché consenta di individuare con certezza la ragione dell’esclusione e di esercitare la tutela giurisdizionale.
- La pendenza del procedimento penale e il rinvio a giudizio per un delitto non colposo costituiscono causa ostativa all’inserimento nell’aliquota di avanzamento quando la legge lo prevede; la successiva prospettazione della prescrizione non impone all’Amministrazione di disapplicare la causa ostativa in assenza di una formale declaratoria del giudice penale, anche perché la prescrizione è rinunciabile dall’imputato.
- I precedenti di servizio favorevoli non possono neutralizzare una causa di esclusione tassativamente prevista dalla legge quando il provvedimento amministrativo abbia natura vincolata.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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