Cassazione Civile, Ordinanza n. 21911/2023 del 21/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fornitore)
La controversia
Una società fornitrice di gasolio aveva convenuto un condominio per ottenere il pagamento del corrispettivo di forniture rese negli anni 2007 e 2008. A fondamento del credito erano state prodotte due cambiali rilasciate dall'allora amministratore del condominio. Il condominio si era difeso sostenendo di avere già pagato le forniture e, in subordine, eccependo la prescrizione. Il giudice di pace aveva rigettato la domanda ritenendo che la contabilità prodotta dalla società confermasse il pagamento; il tribunale, in appello, aveva invece riformato la decisione accertando che non era stata provata l'estinzione del debito, ritenendo che il documento contabile prodotto non fosse un vero estratto contabile ma una mera estrapolazione informatica e valorizzando la prova testimoniale secondo cui il pagamento era avvenuto con cambiali poi risultate impagate. Il condominio ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) inammissibilità dell'appello per difetto di specificità ex artt. 324 e 342 c.p.c. e giudicato interno ex art. 2909 c.c.; 2) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2730 c.c. per mancato rilievo dell'efficacia confessoria/di piena prova della dicitura "pagato"; 3) violazione delle norme processuali sulla tempestività delle produzioni documentali, assumendo tardiva la produzione dell'estratto contabile; 4) violazione degli artt. 112, 115, 324, 342 c.p.c. e 2709 c.c. per avere il tribunale ritenuto che le scritture contabili facessero prova anche a favore dell'imprenditore; 5) violazione dell'art. 246 c.p.c. per incapacità a testimoniare di un teste ritenuto interessato; 6) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in punto di spese. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo e inammissibili gli altri motivi, osservando che il tribunale aveva svolto una valutazione di merito non sindacabile in cassazione, aveva correttamente applicato il principio secondo cui le scritture contabili fanno prova contro l'imprenditore e non a suo favore, e che la critica del ricorrente mirava solo a una rivalutazione del materiale istruttorio. Anche la doglianza sulla testimonianza è stata respinta perché la capacità a testimoniare dipende da un diretto coinvolgimento nel rapporto controverso, non da un generico interesse. È stato inoltre ritenuto correttamente applicato il criterio della soccombenza sulle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del condominio. Ha confermato la decisione del tribunale che aveva accolto la domanda della società fornitrice e aveva ritenuto non provato il pagamento del credito, valorizzando la complessiva istruttoria e la natura del documento contabile prodotto. Il condominio è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 324 c.p.c.
Richiamato in relazione al giudicato interno e alla dedotta inammissibilità dell'appello, ma la Corte esclude che vi fosse un capo autonomo passato in giudicato.
art. 342 c.p.c.
L'atto di appello è sufficientemente specifico quando contiene una chiara critica alle ragioni della sentenza impugnata, senza necessità di formule sacramentali o di un progetto alternativo di decisione.
art. 2909 c.c.
Il giudicato interno si forma solo su capi autonomi della sentenza; la censura di uno degli elementi della sequenza fatto-norma-effetto riapre la cognizione sulla statuizione.
art. 115 c.p.c.
Il giudice di merito può valutare liberamente le prove acquisite, nei limiti della motivazione, e non è vincolato a trarre conclusioni favorevoli alla parte che ha prodotto il documento contabile.
art. 2730 c.c.
Richiamato dalla parte ricorrente, ma non ritenuto decisivo dalla Corte ai fini dell'efficacia probatoria della dicitura "pagato".
art. 112 c.p.c.
Il tribunale non ha pronunciato oltre i limiti della domanda o omesso questioni decisive, avendo deciso sulla base del thema decidendum devoluto.
art. 113 c.p.c.
La decisione di merito è stata adottata secondo diritto, mediante valutazione delle prove e applicazione delle regole probatorie.
art. 116 c.p.c.
La valutazione dell'attendibilità dei testimoni e la scelta delle prove più convincenti sono riservate al giudice di merito.
art. 319 c.p.c.
Richiamato dalla parte ricorrente in tema di produzione documentale, senza che la Corte ravvisi un vizio idoneo a inficiare la decisione.
art. 320 c.p.c.
Richiamato dalla parte ricorrente in tema di fase di trattazione e produzioni, ma senza incidenza decisiva sulla ratio decidendi.
art. 343 c.p.c.
È richiamato in relazione alla specificità dell'appello incidentale/motivi di gravame, ma la Corte ribadisce che nel caso concreto l'impugnazione era specifica.
art. 346 c.p.c.
Richiamato per la pretesa mancata riproposizione di questioni, ma non ritenuto risolutivo.
art. 2709 c.c.
Le scritture contabili fanno prova contro l'imprenditore e pongono una presunzione semplice di veridicità sfavorevole a quest'ultimo, superabile con prova contraria e liberamente valutabile dal giudice.
art. 246 c.p.c.
L'incapacità a testimoniare sussiste solo in presenza di un diretto coinvolgimento del teste nel rapporto controverso, non per un mero interesse indiretto o connesso.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza.
art. 92 c.p.c.
La regolazione delle spese rientra nella valutazione complessiva dell'esito della lite, secondo il criterio della soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello l'onere di specificità dei motivi è soddisfatto quando l'appellante contrappone alla motivazione di primo grado censure idonee a incrinarne il fondamento logico-giuridico; non sono richieste formule solenni né un progetto alternativo di sentenza.
- Il giudicato interno si forma solo su capi autonomi della decisione; se l'impugnazione investe la sequenza fatto-norma-effetto o comunque una componente essenziale della statuizione, non si consolida il giudicato sulla questione.
- Le scritture contabili dell'imprenditore fanno prova contro di lui e non a suo favore; il giudice può valutarle unitamente agli altri elementi probatori e trarne liberamente il proprio convincimento, con motivazione adeguata.
- In cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio o una diversa lettura delle prove, perché l'apprezzamento di attendibilità dei documenti e dei testimoni è riservato al giudice di merito.
- L'incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. richiede un diretto coinvolgimento del teste nel rapporto controverso, non essendo sufficiente un interesse solo indiretto o connesso ad altri rapporti.
- Le spese processuali seguono, in linea generale, il criterio della soccombenza e la relativa statuizione non è censurabile se coerente con l'esito complessivo della lite.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21848/2023 del 21/07/2023
- ordinanza_civile · 21 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21851/2023 del 21/07/2023
- ordinanza_civile · 21 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21852/2023 del 21/07/2023
- ordinanza_civile · 21 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21854/2023 del 21/07/2023
- ordinanza_civile · 21 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21856/2023 del 21/07/2023
- ordinanza_civile · 21 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21859/2023 del 21/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →