Cassazione Civile, Ordinanza n. 03788/2024 del 12/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società cooperativa in stato di liquidazione aveva impugnato, dopo un primo e un secondo grado di giudizio in materia tributaria, tre avvisi di accertamento relativi all'IVA sulle accise conseguenti alla cessione di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili per gli anni d'imposta 2009, 2010 e 2011. La Commissione tributaria regionale aveva accolto parzialmente l'appello dell'Agenzia delle entrate, ritenendo dovuta l'imposta ma escludendo sanzioni e interessi per l'affidamento incolpevole della contribuente. La società proponeva ricorso per cassazione affidato a sette motivi. Nel corso del giudizio di legittimità il liquidatore depositava istanza di rinuncia, motivata dall'omologazione e dall'adempimento di un accordo di ristrutturazione dei debiti con transazione fiscale. La Corte ha tuttavia rilevato che non vi era certezza dell'adempimento satisfattivo delle ragioni dell'Amministrazione finanziaria, sicché la rinuncia non consentiva di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente alla decisione, in ragione dell'istanza di rinuncia collegata all'omologazione e all'adempimento di un accordo di ristrutturazione dei debiti con transazione fiscale, senza tuttavia poter dichiarare la cessazione della materia del contendere per mancanza di certezza sull'effettivo soddisfacimento delle ragioni erariali. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
nessuna norma espressamente citata nel testo
La Corte fonda la decisione sulla sopravvenuta carenza di interesse derivante dalla rinuncia al giudizio, escludendo la cessazione della materia del contendere in assenza di certezza dell'adempimento satisfattivo del credito erariale.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara rinuncia al giudizio per sopravvenienze negoziali o satisfattive, il processo non può essere dichiarato cessato se non risulta con certezza l'integrale soddisfacimento della controparte.
- In mancanza di prova certa dell'avvenuto adempimento delle ragioni dell'Amministrazione finanziaria, la rinuncia del ricorrente può determinare l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse alla decisione.
- La cessazione della materia del contendere presuppone una definizione sostanziale certa e completa della lite, non essendo sufficiente la mera allegazione di un accordo di ristrutturazione o di una transazione fiscale omologata.
- In sede di legittimità, la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con possibile compensazione delle spese in presenza di giusti motivi.
Come è indicizzato
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