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Sentenza

Sentenza n. 562/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l’accertamento e la declaratoria, - dell’illegittimità dell’inerzia serbata dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (e, in particolare, dalla Commissione tecnica PNRR/PNIEC), nonostante la diffida del 10.11.2025, a fronte dell’istanza di VIA presentata il 23.10.2023 per la realizzazione e l’esercizio in agro dei comuni di Nulvi (SS) e Sedini (SS) di un impianto eolico (denominato Orria) di potenza pari a 99,2 MW e delle relative opere di connessione - ID: 10488; nonché per la condanna, dell’Amministrazione resistente a concludere il procedimento, con la nomina di un Commissario ad acta che provveda in caso di sua perdurante inerzia.

Giustizia amministrativa202600118

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha preso atto della dichiarazione della ricorrente e, in applicazione del principio dispositivo, ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., non residuando un interesse alla decisione sulla domanda avverso il silenzio e sulla connessa richiesta di conclusione del procedimento. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti.

TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: inerzia dell'Amministrazione nella conclusione del procedimento di VIA relativo a un impianto eolico e alle opere di connessione

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente aveva chiesto l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, e in particolare della Commissione tecnica PNRR/PNIEC, rispetto all'istanza di VIA presentata il 23 ottobre 2023 per la realizzazione e l'esercizio di un impianto eolico di potenza pari a 99,2 MW nei territori comunali indicati in ricorso, nonché la condanna dell'Amministrazione a concludere il procedimento, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. La ricorrente aveva previamente notificato una diffida in data 10 novembre 2025. Nel corso del giudizio, con atto depositato il 10 marzo 2026, ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dalla parte ricorrente determina l'improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, in applicazione del principio dispositivo, quando non residui un'utilità concreta e attuale derivante dalla pronuncia giudiziale.
  • Nel giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, la sopravvenuta carenza di interesse alla conclusione del giudizio impedisce al giudice di pronunciarsi nel merito e rende improcedibili le domande di accertamento dell'inerzia e di condanna dell'amministrazione a provvedere.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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