Sentenza del 24/02/2020 n. 4846 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il Comune impugnava la sentenza della CTR Emilia Romagna che, richiamando un precedente giudicato sulla stessa questione, aveva rigettato l'appello comunale e confermato l'illegittimità dell'accertamento ICI 2007 emesso nei confronti della Cooperativa. Il Comune lamentava che per il 2007 l'immobile era stato accatastato in D8, che era stato versato solo l'acconto ICI e non il saldo, e che la Cooperativa non aveva dichiarato i requisiti per l'esenzione per ruralità né la variazione catastale per ottenerla; contestava inoltre che un precedente giudicato avesse attribuito la categoria D10 all'immobile ma non avrebbe formato giudicato nei confronti del Comune.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Comune. Ha ritenuto corretta la motivazione della CTR che ha richiamato il giudicato esterno formato con la precedente sentenza (n. 2301/2016) e la consolidata giurisprudenza secondo cui un giudizio precedente, passato in giudicato sullo stesso punto decisivo tra le stesse parti, vincola il giudice tributario successivo (principio ne bis in idem). La Corte ha inoltre valorizzato l'annotazione catastale che dichiara la sussistenza dei requisiti di ruralità (variazione del 24/12/2012, domanda del 25/10/2011) e ha confermato la retrodatazione dell'esonero ICI al 01/01/2006 in applicazione dell'interpretazione della norma (D.L. n.102/2013, art.2, comma 5-ter). Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio (Euro 5.000,00 oltre accessori).
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1 e 2
La qualificazione oggettiva catastale è determinante ai fini del regime agevolato; grava sul contribuente che chiede l'esenzione l'onere di impugnare l'atto di classamento se l'immobile è iscritto in categoria diversa da quelle riconosciute per la ruralità.
D.L. n. 102 del 2013, art. 2, comma 5-ter
inserimento dell'annotazione riguardante il requisito di ruralità negli atti catastali produce gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralità a decorrere dal quinto anno antecedente la domanda
L'annotazione catastale che riconosce la ruralità può comportare effetti retroattivi (operando in avanti nel tempo con efficacia dal quinto anno antecedente la domanda) e giustificare l'esonero ICI per annualità pregresse.
art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5
I motivi di cassazione relativi a violazione di norme e omesso esame di punti decisivi sono stati valutati dalla Corte: nel caso concreto non sono emerse violazioni tali da fondare il ricorso.
art. 115 c.p.c.
Il principio della non contestazione (fatti non contestati rilevati come acquisiti) è applicabile anche nel processo tributario e la CTR ha correttamente dato valore alle circostanze ritenute non contestate.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1
Richiamo esplicito dell'applicabilità di alcuni principi del codice di procedura civile al processo tributario, in particolare per la regola della non contestazione.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis
Previsione di eventuali rimborsi unificati in caso di sussistenza dei presupposti processuali; la sentenza prescrive il pagamento di un ulteriore importo se dovuto.
art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c.
Norme richiamate dal ricorrente in relazione alla formazione ed efficacia del giudicato esterno; la Corte ha ritenuto che il principio del giudicato applicato nel processo tributario impedisce il riesame di questioni già definitivamente decise tra le stesse parti.
Massime di principio
- La qualificazione catastale oggettiva dell'immobile è determinante per il diritto alle agevolazioni fiscali: chi chiede un'esenzione deve vigilare e, se necessario, impugnare tempestivamente il classamento catastale.
- Un precedente giudizio definitivo (sentenza passata in giudicato) che decida un punto decisivo sulla stessa questione e tra le stesse parti vincola i giudici tributari successivi (efficacia del giudicato esterno e principio ne bis in idem).
- L'annotazione catastale che riconosce il requisito di ruralità può avere efficacia retroattiva (in base alla norma citata) e può giustificare esoneri per annualità pregresse se correttamente documentata.
- In sede processuale, i fatti non contestati dalle parti possono essere considerati acquisiti; pertanto è essenziale per il Comune o l'amministrazione contestare espressamente fatti rilevanti o documenti anagrafici/catastali per non perdere la possibilità di ricorrere.
- Prima di proporre o proseguire un impugnazione, l'amministrazione deve verificare l'esistenza di precedenti decisioni giudiziali e annotazioni catastali che possano vincolare l'esito del contenzioso; il mancato esame di tali elementi può comportare il rigetto del ricorso.
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