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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33337/2023 del 28/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della sua condanna sostenendo vizi di motivazione (art. 192 c.p.p. e art. 640 c.p.) per due profili principali: (1) la Corte territoriale avrebbe confuso date e natura dei contratti, ritenendo erroneamente provato un preventivo accordo per lo smaltimento illecito dei rifiuti derivanti da scavi; secondo la difesa la prestazione contrattuale riguardava la ristrutturazione e messa in sicurezza dell'area e non il conferimento in discarica, peraltro largamente eseguito regolarmente; (2) omissione della Corte territoriale nel valutare la difesa relativa al deposito di 70 mc nel fondo Ignazzi, dato che nessuno aveva visto lo scarico e quindi va ravvisata estraneità. Ancora, si contestava che la presunta truffa non potesse ritenersi consumata in quanto la condotta sarebbe avvenuta dopo la conclusione del contratto e parte del materiale sarebbe stato smaltito regolarmente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per trattarsi sostanzialmente di censure in fatto finalizzate a una ricostruzione alternativa della vicenda, non consentita in sede di legittimità. Ha confermato la decisione di merito (quindi la condanna già pronunciata in primo e secondo grado) e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.). La Corte d'appello aveva ritenuto provati indizi quali le date degli affidamenti, il ribasso praticato, e la circostanza che in taluni casi lo smaltimento era stato effettuato regolarmente per eludere controlli, come elementi logici a sostegno dell'esistenza di un preventivo accordo e dell'ingiusto profitto derivante dall'illegittima gestione dei rifiuti.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Riferíto alla partecipazione al reato: la condotta è stata giudicata nel contesto di una fattispecie plurima e condivisa con altri soggetti

  • art. 256 d.lvo 152/2006 (commi 1,2,3)

    Norma relativa allo smaltimento illecito di rifiuti: la Corte ha ritenuto che i fatti integrassero condotte penalmente rilevanti concernenti lo smaltimento dei materiali di scavo

  • art. 181 d.lvo 42/2004

    Norma sulla tutela dei beni culturali/ambientali citata come presidio normativo collegato agli illeciti ambientali contestati

  • art. 44 lett. c) d.P.R. 380/2001

    Riferimento a norme urbanistico-edilizie connesse alla disciplina dei lavori e delle autorizzazioni edilizie oggetto dei contratti

  • art. 640 cod. pen. (secondo comma n.1)

    Contestata la truffa aggravata: la Corte d'appello ha ritenuto sussistere l'ingiusto profitto e il danno per l'ente pubblico derivanti dall'inadempimento/illecita esecuzione dei lavori

  • art. 61 n.2 cod. pen.

    Circostanza aggravante applicata in relazione alle modalità/comportamenti contestati

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Regola sulla motivazione: il ricorrente ha invocato vizio di motivazione ai sensi di questa norma; la Cassazione ha ritenuto che le censure fossero sostanzialmente ricostruzioni alternative non ammissibili

  • art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata in relazione alla richiesta di discussione orale in Cassazione

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n.137 (convertito)

    Richiamo alla normativa emergenziale che disciplina termini e modalità processuali (contestuale alla richiesta di discussione orale)

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limite alla motivazione della cassazione: la Corte ha formulato la motivazione entro i limiti strettamente necessari ai sensi di questa disposizione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che ha imposto la condanna alle spese processuali e alla somma a favore della Cassa delle ammende a carico del ricorrente

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentito proporre una semplice ricostruzione alternativa dei fatti: le doglianze che si limitano a riformulare una diversa valutazione probatoria sono inammissibili
  • Per impugnare la motivazione di merito occorre dimostrare specifici vizi logico-giuridici (contraddittorietà, mancata considerazione di prove decisive, illogicità manifesta), non la meramente diversa interpretazione delle prove
  • Quando si contesta la sussistenza di un accordo preventivo (es. per smaltimento illecito), è necessario evidenziare l'assenza di indici oggettivi che la Corte abbia invece ritenuto significativi (date, modalità esecutive, ribassi, comportamenti volti a eludere controlli); la presenza di indizi concatenati può giustificare la deduzione della volontà fraudolenta
  • La condanna per truffa aggravata richiede prova non solo dell'inadempimento, ma dell'ingiusto profitto e del danno per l'ente o soggetto coinvolto; l'esistenza di adempimenti parzialmente eseguiti non esclude automaticamente il reato se permane il profitto indebito o il mancato esatto adempimento contrattuale
  • Se una corte omette di pronunciarsi su un punto specifico sollevato dalla difesa (es. mancata visione diretta di uno scarico), ciò può costituire motivo di censura, ma in sede di legittimità va dimostrato che l'omissione abbia inciso sulla decisione di merito e non si limiti a un rilievo formale

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