Cassazione Penale, Sentenza n. 29396/2022 del 25/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di riesame contro l'ordinanza del G.I.P. che aveva applicato la custodia cautelare in carcere per il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. Il ricorrente ha dedotto: (1) insufficienza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, sostenendo che la sua detenzione in Germania dal 3/12/2017 fino all'estradizione (17/08/2020) aveva interrotto i rapporti con il sodalizio e che le risultanze intercettive proverebbero la recisione dei rapporti; ha inoltre contestato la valutazione di taluni elementi (pagamento di avvocato, asilo per il figlio) ritenendoli non provati; (2) violazione del principio di proporzionalità e dell'art. 27, comma 3 Cost., nonché vizio di motivazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari e l'indispensabilità della custodia in carcere.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi perché si risolvono in dispute sulla valutazione dei fatti e degli indizi, materie non sindacabili in questa sede, mentre il sindacato di legittimità è limitato a verificare violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione. La Corte ha confermato che il Tribunale del riesame aveva motivato in modo congruo e logico la sussistenza dei gravi indizi (captazioni telefoniche/ambientali e dichiarazioni di persone informate sui fatti) e la partecipazione del Boscolo al sodalizio (base logistica, ruolo di corriere, approvvigionamento di cocaina). Ha ritenuto probante anche l'aiuto economico e l'assistenza legale forniti al detenuto dopo l'arresto come indice di persistenza del vincolo associativo. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha richiamato la presunzione connessa all'art. 74 DPR 309/1990 e ha ritenuto congrua la valutazione del Tribunale del riesame circa il pericolo di reiterazione e la necessità della misura custodiale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; è stata disposta la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74
La norma inerente agli stupefacenti comporta, secondo la giurisprudenza e come richiamato dalla Corte, una presunzione cautelare che favorisce l'applicazione delle misure cautelari, ossia la sussistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza esclusiva della custodia in carcere possono essere desunte dal titolo di reato.
Costituzione, art. 27, comma 3
Richiamato dal ricorrente come possibile violato (proporzionalità della pena e funzione rieducativa), ma la Corte ha ritenuto che la doglianza non dimostrasse violazione normativa né vizio motivazionale tale da invalidare la misura cautelare.
Codice di procedura penale, art. 274
Norma relativa ai requisiti per l'applicazione delle misure cautelari (esigenze cautelari). La Corte ha richiamato il principio che le esigenze cautelari devono risultare da elementi concreti: nel caso, il Tribunale del riesame ha ritenuto tali gli indizi e le circostanze relative alla pericolosità e alla persistenza del vincolo associativo.
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, art. 94, comma 1-ter
Previsione procedurale cui il provvedimento di cassazione deve essere trasmesso al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti conseguenti al rigetto.
Principio giurisprudenziale sulla limitazione del sindacato di legittimità
La Cassazione può censurare solo violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione; non può rivedere il giudizio di merito sulla valutazione della prova o degli indizi, che restano rimessi ai giudici di merito.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti: il ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari è ammesso solo per violazioni di legge o per manifesta illogicità della motivazione, non per rinnovare la valutazione degli indizi.
- In reati di traffico di stupefacenti l'art. 74 DPR 309/1990 produce una presunzione cautelare che facilita l'applicazione della custodia in carcere; per superarla la difesa deve fornire elementi specifici e concreti che dimostrino l'assenza di esigenze cautelari o l'efficacia di misure meno afflittive.
- La mera detenzione precedente del sospettato (anche all'estero) non prova automaticamente la cessazione del vincolo associativo: conversazioni, pagamenti di spese legali o sostegno economico alla famiglia possono essere valutati come indizi della persistenza del vincolo e della solidarietà associativa.
- Le contestazioni difensive che consistono nella diversa interpretazione delle intercettazioni o nella valorizzazione di singoli elementi probatori si risolvono in censure di merito e, salvo chiara illogicità, non sono idonee a far accogliere il ricorso in cassazione.
- Per impugnare con successo la custodia cautelare è necessario dimostrare, con elementi nuovi e specifici, l'assenza dei presupposti previsti dall'art. 274 c.p.p. o l'esistenza di circostanze idonee a superare la presunzione derivante dall'art. 74 D.P.R. 309/1990.
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