Cassazione Penale, Sentenza n. 22032/2025 del 11/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Tribunale di Napoli aveva annullato la custodia cautelare in carcere applicata a Di Mattia per partecipazione all'associazione di tipo camorristico "clan Mallardo" (ruolo di autista e factotum del reggente Pirozzi), ritenendo insufficiente la motivazione del provvedimento custodiale alla luce del decorso di un lungo periodo (circa quattro anni) dall'ultima partecipazione (ferma a novembre 2020), del ruolo marginale svolto dall'indagato e della sua assenza di precedenti penali. Il Procuratore ha impugnato la decisione sostenendo violazione dell'art. 275, comma 3, c.p.p. che presuppone, in presenza di gravi indizi di partecipazione mafiosa, la presunzione delle esigenze cautelari e dell'esclusiva adeguatezza della custodia in carcere, salvo prova della cessazione del sodalizio o del recesso dell'indagato; ha inoltre contestato l'uso di precedenti giurisprudenziali ritenuti minoritari e ha sottolineato il carattere storico e tuttora operativo del clan.
La decisione
Il ricorso del Procuratore è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia motivato adeguatamente la decisione: la combinazione del "tempo silente" di quattro anni con il ruolo marginale dell'indagato, la mancanza di collegamenti a fatti di "reati-scopo" e l'assenza di precedenti penali costituiscono elementi idonei a superare la presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. La Corte ha altresì osservato che la giurisprudenza è concorde nel ritenere che il tempo intermedio non possa di per sé vincere la presunzione, ma non sia del tutto irrilevante quando si accompagni a fatti specifici logicamente compatibili con il recesso o lo scioglimento; quindi la motivazione del Tribunale non è viziata e non sussiste motivo di annullamento.
Norme richiamate
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
in caso di gravi indizi di colpevolezza per il delitto di partecipazione mafiosa, le esigenze cautelari e l'esclusiva adeguatezza della custodia in carcere sono presunte, salvo che si dimostri la sopravvenuta cessazione del sodalizio od il recesso dell'indagato da esso
La Corte conferma che la presunzione esiste ma può essere superata non dal solo "tempo silente", bensì da elementi concreti e specifici che dimostrino lo scioglimento del sodalizio o il recesso dell'indagato; la valutazione deve essere motivata con riferimento al principio di proporzionalità.
Massime di principio
- La presunzione di esigenze cautelari per i gravemente indiziati di partecipazione mafiosa (art. 275, comma 3 c.p.p.) è forte, ma non assoluta: può essere superata solo con prove o elementi specifici che dimostrino cessazione del sodalizio o recesso dell'indagato.
- Il mero decorso del tempo ('tempo silente') non è di per sé sufficiente a vincere la presunzione; tuttavia il tempo diventa rilevante se correlato a circostanze concrete (ruolo marginale, assenza di reati-scopo, mancanza di precedenti, cessazione dell'attività del clan) che, lette insieme, rendono plausibile il distacco.
- Il giudice deve fornire una motivazione puntuale e logicamente coerente quando valuta le esigenze cautelari in presenza di un lungo intervallo temporale rispetto ai fatti contestati.
- In sede di impugnazione, la Corte di legittimità verifica la coerenza e la logicità della motivazione: non annulla se il ragionamento del giudice del riesame dimostra adeguata ponderazione degli elementi probatori e rispetto del principio di proporzionalità.
- In situazioni analoghe è prudente documentare elementi concreti (prove del recesso, indizi di cessazione del sodalizio, prova di ruolo marginale, assenza di coinvolgimento in reati-scopo, situazione personale senza precedenti) per far valere la non indispensabilità della custodia in carcere.
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