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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41811/2023 del 13/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Pubblico Ministero aveva chiesto la revoca della sospensione condizionale concessa con sentenza del 29/03/2022 (divenuta irrevocabile il 14/05/2022) sostenendo che il beneficio era stato concesso in violazione dell'art. 164, quarto comma, c.p. Il GIP di Rovigo revocò il beneficio con ordinanza del 03/11/2022. Il difensore di Marco Biancardi ha impugnato in Cassazione con due motivi: (1) violazione delle norme sul contraddittorio e mancata fissazione di udienza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 674 e 666 c.p.p.; (2) censura di illogicità motivazionale, travisamento della prova e erronea applicazione degli artt. 164, quarto comma, e 168 c.p. e 674 c.p.p., lamentando in particolare che il giudice dell'esecuzione non aveva verificato se i precedenti penali ostativi fossero noti al giudice che aveva concesso il beneficio.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo ritenendo che l'ordinanza impugnata sia viziata da nullità per mancata instaurazione del contraddittorio camerale, come imposto dagli artt. 666, commi terzo e quarto, e 674 c.p.p., salvo i casi di manifesta infondatezza o mera riproposizione già rigettata. Dalle risultanze non risulta che si sia svolto il contraddittorio camerale; perciò la doglianza è stata accolta e ogni altra censura è stata assorbita. La Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rovigo per il prosieguo.

Norme richiamate

  • art. 164 cod. pen.

    Norma richiamata nella richiesta di revoca: la presunta violazione del quarto comma costituiva il motivo materiale della richiesta di revoca della sospensione condizionale; la Corte però non si è pronunciata nel merito sulla fondatezza di tale violazione perché ha annullato per vizio procedurale.

  • art. 168 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme sostanziali rilevanti per valutare la legittimità della sospensione condizionale; la Corte non ha svolto valutazione sul merito applicativo per effetto dell'annullamento per vizio procedurale.

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Stabilisce le formalità del contraddittorio in camera di consiglio davanti al giudice dell'esecuzione: il provvedimento del giudice dell'esecuzione deve rispettare le formalità e il contraddittorio camerale, salvo le ipotesi di inammissibilità per manifesta infondatezza o mera riproposizione.

  • art. 674 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i provvedimenti del giudice dell'esecuzione; la giurisprudenza interpreta insieme all'art. 666 l'obbligo di instaurare il contraddittorio camerale quando non ricorrono le eccezioni di manifesta infondatezza o mera riproposizione.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    comma 1, lett. b), c) ed e)

    Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente: violazione di norme di diritto e vizi della motivazione, che hanno retto l'esame di legittimità in combinato con la censura processuale sul contraddittorio.

  • Giurisprudenza richiamata

    Sez. 3, n. 35500 del 20/06/2007 - dep. 25/09/2007, Rv. 237529

    Precisa il principio secondo cui è nulla l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che decide de plano senza instaurare il contraddittorio camerale, salvo le eccezioni previste dall'art. 666 c.p.p.; tale principio è stato applicato dalla Corte nel caso concreto.

Massime di principio

  • La revoca della sospensione condizionale da parte del giudice dell'esecuzione richiede l'instaurazione del contraddittorio in camera di consiglio secondo le formalità dell'art. 666 c.p.p., salvo che la richiesta sia manifestamente infondata o mera riproposizione di istanza già rigettata; la mancata instaurazione del contraddittorio configura nullità impugnabile in Cassazione.
  • Se dagli atti non risulta che si sia svolto il contraddittorio camerale, la decisione del giudice dell'esecuzione è vulnerabile per nullità e la Cassazione tende ad annullare il provvedimento senza entrare nel merito delle questioni sostanziali eventualmente sollevate.
  • Nel ricorso per cassazione è efficace articolare sia censure procedurali (ad es. violazione del contraddittorio) sia censure di merito; tuttavia, una violazione procedurale sostanziale può assorbire le altre doglianze se determina l'annullamento del provvedimento.
  • Per il giudice dell'esecuzione è essenziale documentare e seguire le formalità del contraddittorio camerale quando le eccezioni previste non si applicano; per l'ufficio requirente e per la difesa è opportuno evidenziare tempestivamente l'eventuale omissione procedurale.
  • Quando la Cassazione annulla per vizio procedurale può disporre l'invio degli atti al giudice competente per il proseguimento del procedimento, senza statuire nel merito delle questioni sostanziali sollevate.

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