Sentenza n. 343/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento 1) dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Pordenone n. 10 del 06/06/2026, avente ad oggetto “Provvedimento contingibile e urgente per la tutela dell’incolumità pubblica e della sicurezza urbana - Misure straordinarie per la neutralizzazione di un fattore di rischio biologico e fisico da fauna sinantropica in area antropizzata - integrazione ordinanza n. 9/2026”, a firma del Sindaco Alessandro Basso (doc. n. 1); 2) dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Pordenone n. 9 del 29/05/2026, avente ad oggetto “Provvedimento contingibile e urgente per la tutela dell’incolumità pubblica e della sicurezza urbana - Misure straordinarie per la neutralizzazione di un fattore di rischio biologico e fisico da fauna sinantropica in area antropizzata”, a firma del Sindaco Alessandro Basso (doc. n. 2); 3) dell’ordinanza sindacale n. 7 del 23/04/2026, richiamata nell’ordinanza n. 9/2026, con la quale, a prioritaria tutela della pubblica incolumità, si disponeva l’attivazione di misure incruente di contenimento e cattura dell’esemplare a mezzo di apposita gabbia-trappola, allo stato non materialmente conosciuta; 4) della relazione tecnica del Corpo Forestale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia prot. n. 34678/A-2026, allo stato non materialmente conosciuta; 5) del verbale di servizio del medesimo Corpo Forestale prot. n. 48644/A del 04/06/2026, allo stato non materialmente conosciuto; 6) di ogni atto presupposto, connesso, consequenziale, istruttorio, attuativo e applicativo, anche non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette, da ultimo, all’abbattimento di una cornacchia ritenuta pericolosa per l’incolumità dei residenti
Esito
Favorevole al ricorrente (associazione animalista)
Prevale il privato
La controversia
L’associazione ha impugnato le ordinanze sindacali n. 7, n. 9 e n. 10 del 2026, nonché gli atti istruttori e presupposti, contestando la decisione del Comune di disporre dapprima la cattura incruenta e successivamente il prelievo selettivo eutanasico di una cornacchia che aveva nidificato in area urbana e compiuto voli radenti e attacchi difensivi nei confronti dei residenti. In via preliminare ha dedotto la propria legittimazione ad agire quale associazione statutariamente e stabilmente impegnata nella tutela degli animali e della fauna. Nel merito ha dedotto: violazione e falsa applicazione degli artt. 50 e 54 d.lgs. 267/2000 e insussistenza dei presupposti delle ordinanze contingibili e urgenti; eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione; violazione dell’art. 9 Cost., della direttiva 2009/147/CE, dell’art. 19 l. 157/1992 e dell’art. 13 TFUE; mancata verifica dei presupposti per eventuali deroghe al divieto di abbattimento della fauna selvatica; omessa acquisizione del parere ISPRA; mancata identificazione certa dell’esemplare e della riconducibilità degli episodi al medesimo animale; omessa considerazione della sorte dei pulli dipendenti dall’adulto; mancata verifica di alternative temporanee, non cruente, anestetiche o comunque meno lesive; sproporzione della misura letale rispetto a una situazione potenzialmente transitoria e governabile mediante gestione dell’area o altre tecniche di cattura e trasferimento.
La decisione
Il TAR ha riconosciuto la legittimazione dell’associazione, in ragione del riconoscimento giuridico, della dimensione nazionale dell’attività, della stabilità e rappresentatività e della coerenza tra finalità statutarie e interesse dedotto. Nel merito ha accolto il ricorso contro l’ordinanza n. 10/2026, ritenendo assorbente il difetto di istruttoria e motivazione sulla necessità dell’abbattimento. Il Comune non aveva dimostrato l’impossibilità di ricorrere a strumenti ordinari, misure temporanee o tecniche meno cruente, né aveva adeguatamente verificato la possibilità di utilizzare strumenti anestetici o altre modalità di cattura e trasferimento. Il giudice ha inoltre rilevato la mancata acquisizione del parere ISPRA o di un apporto tecnico specialistico, l’omessa verifica dell’identità dell’esemplare e della riferibilità degli episodi, la mancata valutazione della sorte dei pulli e l’insufficiente ponderazione della proporzionalità della misura. È stato ritenuto fondato anche il motivo relativo all’insussistenza dei presupposti per l’esercizio del potere contingibile e urgente: tale potere, extra ordinem, richiede pericolo concreto, attuale, grave e imminente, impossibilità di ricorrere a rimedi ordinari o meno invasivi, istruttoria completa, motivazione rafforzata, temporaneità e proporzionalità. L’ordinanza n. 10/2026 è stata annullata, salvi ulteriori provvedimenti conformi ai principi indicati in motivazione. Le impugnazioni delle ordinanze n. 7 e n. 9 sono state dichiarate improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, essendo state superate e assorbite dall’ultima ordinanza. Le spese sono state compensate per la novità della questione e le obiettive difficoltà dell’amministrazione.
Norme richiamate
artt. 50 e 54 d.lgs. 267/2000
Il potere sindacale di adottare ordinanze contingibili e urgenti è eccezionale, extra ordinem e derogatorio; presuppone una situazione concreta, attuale e grave, non fronteggiabile con strumenti ordinari o con misure meno invasive, oltre a istruttoria approfondita e motivazione rafforzata.
art. 9 Costituzione
È richiamato quale parametro costituzionale di tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli animali, nel bilanciamento con la tutela dell’incolumità pubblica.
Direttiva 2009/147/CE
È richiamata dall’associazione quale disciplina di tutela degli uccelli selvatici e quale limite all’abbattimento, salvo deroghe legittimamente giustificate.
art. 19 l. 157/1992
Il giudice ritiene illegittima la mancata acquisizione del parere dell’ISPRA prima dell’adozione della misura di abbattimento.
art. 13 TFUE
È richiamato quale parametro europeo di tutela e considerazione del benessere degli animali nell’esercizio dei poteri pubblici.
Massime di principio
- Il potere sindacale di adottare ordinanze contingibili e urgenti è eccezionale, atipico e derogatorio e può essere esercitato solo in presenza congiunta di un pericolo concreto, attuale, grave e imminente, dell’impossibilità di fronteggiarlo con strumenti ordinari o con misure extra ordinem meno invasive, di un’istruttoria completa, di una motivazione rafforzata, della temporaneità della misura e della proporzionalità tra mezzo e fine.
- Un’ordinanza contingibile e urgente diretta a incidere sulla fauna selvatica è illegittima se l’amministrazione si limita a constatare il fallimento di una specifica tecnica di cattura senza dimostrare l’impossibilità di ricorrere ad altre modalità di contenimento, cattura, trasferimento, gestione temporanea dell’area o intervento non letale.
- La decisione di abbattere un animale selvatico richiede una verifica istruttoria specifica sull’identificazione dell’esemplare, sulla riferibilità degli episodi di pericolo al medesimo animale, sulla presenza di altri animali o nidiacei e sulle conseguenze dell’intervento, nonché una motivazione idonea a dimostrare la necessità e proporzionalità della misura letale.
- Nel procedimento volto all’abbattimento di fauna selvatica, la mancata acquisizione del parere dell’ISPRA previsto dalla normativa di settore vizia il provvedimento, così come l’omesso apporto tecnico-specialistico quando l’amministrazione dichiari di non disporre di soluzioni tecniche adeguate e proporzionate.
- Un’associazione nazionale riconosciuta, stabilmente operante nella tutela degli animali e della fauna e dotata di finalità statutarie coerenti con l’interesse dedotto, è legittimata a impugnare provvedimenti lesivi di tali interessi quale ente esponenziale, in presenza dei requisiti di stabilità, rappresentatività e coerenza statutaria.
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